F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0106/CFA pubblicata il 2 Aprile 2026 (motivazioni) – F.C. Trapani 1905 s.r.l.-signori Valerio Antonini e Vito Giacalone-PF
Decisione/0106/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0132/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Antonino Anastasi – Presidente
Domenico Luca Scordino – Componente
Salvatore Casula – Componente
Tommaso Marchese – Componente
Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 0132/2025-2026, proposto dalla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dai signori Valerio Antonini e Vito Giacalone per la revocazione ex art. 63 C.G.S. della decisione della Corte federale d’appello, Sezioni unite, n. 120/2024-2025.
Visto il ricorso proposto dalla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dai signori Valerio Antonini e Vito Giacalone in data 12.03.2026 e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 30 marzo 2026, tenutasi in modalità mista, il Pres. Giuseppe Castiglia e uditi l’Avv. Paolo Rodella per i ricorrenti e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto del 22 maggio 2025, la Procura federale ha deferito al Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare:
- il sig. Valerio Antonini e il sig. Vito Giacalone, all’epoca dei fatti, rispettivamente, amministratore unico e procuratore dotati di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, 31, comma 1, e 33, comma 4, lett. d) ed f), del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) terzo e quarto capoverso, delle N.O.I.F., per non avere ritualmente assolto agli obblighi di versamento:
a) entro il termine del 17 febbraio 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 370.123,00;
b) entro il termine del 16 aprile 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2025, per un importo pari a circa Euro 241,950,00;
- la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. per rispondere:
a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Valerio Antonini e Vito Giacalone, entrambi tesserati dotati di poteri di rappresentanza;
b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dagli art. 31, comma 1, 33, comma 4 lett. d) ed f), del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) terzo e quarto capoverso, delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.
Ai deferiti veniva rimproverato di avere eluso la normativa federale in materia gestionale ed economica per avere provveduto ad estinguere debiti fiscali e previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025, con l' utilizzo di crediti di imposta formalmente acquistati in virtù di contratti di cessione di credili di imposta, che l' Agenzia delle entrate, con la notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, avvenuta in data 22 aprile 2025, ha ritenuto inesistenti per mancanza del presupposto costitutivo e, in ogni caso, per avere provveduto ad estinguere debiti fiscali e previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025, a mezzo di compensazione ex art. 17 del D. Lgs. 241/97, con l'utilizzo indebito di crediti d'imposta maturati da soggetti terzi.
2. Con decisione n. 183/2024-2025, il Tribunale federale nazionale ha ritenuto fondato il deferimento e, per l’effetto, ha irrogato le seguenti sanzioni:
- al sig. Valerio Antonini, mesi 6 (sei) di inibizione;
- al sig. Vito Giacalone, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società FC Trapani 1905 s.r.l., punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.
3. Investite del reclamo dei deferiti, le Sezioni unite della Corte federale d’appello, lo hanno respinto con decisione n. 120/20242025, confermando la decisione impugnata.
Per quanto qui importa, le Sezioni unite hanno rilevato che:
- la decisione del TFN “fonda le sue ragioni in punto di diritto sulla illegittimità della c.d. “compensazione orizzontale” […] consentita solo allorquando i debiti e i contrapposti crediti siano nella titolarità del medesimo soggetto”;
- “pur non potendo considerare lo schema d’atto della Agenzia delle entrate del 28.4.2025 un “atto definitivo”, il corredo informativo in esso contenuto appare sufficiente per ritenere in questa sede che l’intera operazione di cessione dei crediti non sia sorretta da elementi di genuinità e coerenza tali da poter essere considerate legittima”;
- riguardo l’inammissibilità delle circostanze attenuanti ex art. 13 CGS, “appaiono essere sussistenti, anche sotto il profilo soggettivo, tutti gli addebiti contenuti nella decisione del Tribunale federale, sia con riferimento alla culpa in eligendo che a quella in vigilando, essendo le operazioni connotate da superficialità (acquisto di una società veicolo neo costituita) e senza controlli adeguati sulla società cedente”. Da ultimo, ha affermato che “con tutta evidenza, è mancata da parte dei reclamanti nella acquisizione e nella gestione dei crediti ceduti e nel loro utilizzo” la diligenza minima richiesta.
4. Nel prosieguo, il Collegio di garanzia dello sport ha respinto il ricorso proposto dagli interessati avverso la decisione di appello (decisione n. 77/2025).
5. Successivamente, in data 20 novembre 2025, l’Agenzia delle entrate ha notificato l’atto di recupero n. TY9CR3S00176 2025, che la società ha impugnato innanzi al giudice tributario chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva.
6. Con ordinanza n. 149 del 12 febbraio 2026, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani ha accolto la domanda cautelare, subordinatamente alla prestazione di idonea garanzia, e ha fissato all’8 maggio prossimo l’udienza per la trattazione del merito della causa.
7. In relazione a tale provvedimento e agli effetti che ne sono derivati, la società F.C. Trapani 1905 e i signori Antonini e Giacalone - con ricorso depositato il 12 marzo 2026 - hanno chiesto la revocazione della ricordata decisione n. 120/2024-2025 di questa Corte.
I ricorrenti sostengono che, venuta meno in via cautelare l’esecutività della pretesa erariale inerente alle competenze fiscali e previdenziali dei bimestri novembre/dicembre 2024 e gennaio/febbraio 2025, sarebbe anche meno, se non altro “provvisoriamente”, il presupposto fattuale e giuridico delle violazioni loro ascritte agli esponenti.
Essi aggiungono che “diversamente opinando, del resto, si arriverebbe alla paradossale, abnorme ed inaccettabile conclusione (da cui deriverebbero danni e pregiudizi incalcolabili) di ritenere che la esponente Società possa essere così gravemente sanzionata in ambito sportivo (ben otto punti di penalizzazione che l’hanno relegata in zona retrocessione quando invece, per i risultati ottenuti sul campo, essa meriterebbe di gareggiare per un posto nei play off) per il mancato pagamento di somme asseritamente dovute all’Erario che però, allo stato, l’Erario non le chiede e/o ha smesso di chiederle.”
In conclusione, i ricorrenti chiedono:
- in via principale, l’annullamento delle sanzioni loro rispettivamente inflitte, con conseguente restituzione alla società FC Trapani 1905 degli 8 punti di penalizzazione in classifica;
- in via subordinata, la provvisoria sospensione delle sanzioni sino al passaggio in giudicato della decisione di merito della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani ovvero, quantomeno, sino alla trattazione del giudizio di merito già fissato - come detto - all’udienza dell’8 Maggio 2026, con conseguente restituzione provvisoria dei predetti punti in classifica alla società FC Trapani 1905.
Con decreto del Presidente delle Sezioni unite n. 15/2025-2026, è stata disposta l’abbreviazione a dieci giorni del termine di cui all’art. 103, comma 2, CGS, è stato dato termine alle parti per presentare memorie, è stata fissata l’udienza di discussione.
In data 25 marzo 2026, la Procura federale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
8. All’udienza del 30 marzo 2026, il reclamo è stato chiamato e, dopo la discussione delle parti, trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
9. In via preliminare, il Collegio dà per richiamata e conosciuta la copiosa giurisprudenza federale (e non solo) in tema di revocazione e, in particolare, di struttura bifasica del relativo giudizio (da ultimo, e per tutte, Corte fed. app., Sez. I, n. 32/20252026; ivi riferimenti ulteriori).
10. Ancora in via preliminare, il Collegio deve valutare il dubbio sull’ammissibilità del ricorso per revocazione che gli stessi ricorrenti prospettano sia pure per cautela, al solo fine di sostenerne l’infondatezza, in relazione al disposto dell’art. 63, comma 5, CGS CONI.
Questo stabilisce che “la revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti l’Autorità Giudiziaria contro la decisione dell’organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport”.
Come rileva la Procura federale, e come risulta dal sito internet della Giustizia amministrativa, gli attuali ricorrenti hanno impugnato la decisione del Collegio di garanzia dello sport chiedendone la sospensione dell’esecuzione con una domanda cautelare che è stata rigettata sia in primo (TAR Lazio, Sez. I ter, ord. n. 7370/2025) che in secondo grado (Cons. Stato, Sez. V, ord. n. 98/2026).
A questo proposito i ricorrenti, che consapevolmente omettono qualunque riferimento ai giudizi in sede di giustizia amministrativa, sostengono che della disposizione dovrebbe darsi una sorta di lettura abrogatrice o di disapplicazione, per essere la disposizione stessa violativa del diritto di difesa costituzionalmente sancito.
Senonché, le Sezioni unite di questa Corte hanno già esaminato il dedotto profilo di illegittimità, anche costituzionale, rilevando che “la previsione dell’art. 63 del Codice di giustizia sportiva del CONI non appare irragionevole, né risulta idonea a menomare le garanzie di difesa delle parti interessate.
Anzitutto, occorre considerare che l’istituto della revocazione straordinaria, incidendo eccezionalmente sul giudicato, non può avere una portata generalizzata, ma va ricondotto a limiti ragionevoli.
In secondo luogo, non è affatto illogica la previsione secondo cui le decisioni della giustizia sportiva non sono più soggette a revisione o revocazione quando sia stata proposta impugnazione al Collegio di garanzia o al giudice statale.
In tali eventualità, infatti, la sopravvenienza di nuove prove potrebbe costituire motivo di revocazione della decisione del Collegio di Garanzia o del giudice statale” (Corte fed. app., SS.UU., n. 62/2020/2021).
Da queste conclusioni non vi è ragione di discostarsi.
In relazione alla specifica previsione del CGS CONI, il ricorso per revocazione appare dunque inammissibile.
11. Peraltro, il ricorso sarebbe comunque inammissibile anche per ulteriori ragioni.
La revocazione è qui proposta ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. d), CGS FIGC.
Per quanto qui interessa, l’art. 63 dispone:
“1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
…
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia
…”.
Come è ben noto, la norma contempla due ipotesi diverse.
La prima fa riferimento ad un fatto verificatosi prima della decisione, ma non conosciuto o non potuto conoscere nell’ambito del procedimento definito dalla decisione stessa. Si tratta, in sostanza, di un fatto di cui si è venuti a conoscenza (“scoperto”) dopo la decisione, ma preesistente a questa.
La seconda, invece, fa riferimento a un fatto verificatosi dopo la decisione, concretizzatosi, cioè, nella sua materiale esistenza solo successivamente a questa (“sopravvenuto”). È evidente che la norma, con questa seconda ipotesi, peculiare all’ordinamento di giustizia della FIGC, ha voluto rendere revocabili (in aggiunta alle altre cause di revocazione che sostanzialmente ricalcano quelle contenute nei codici di procedura statuali) le decisioni degli organi di giustizia anche per “fatti sopravvenuti”, cioè successivi alle decisioni medesime, cioè per fatti che se si fossero verificati prima (e non - come impropriamente si esprime la norma - fossero stati “conosciuti” prima) avrebbero certamente condotto ad una decisione diversa da quella adottata.
In questa prospettiva, e pur nella ben nota reciproca autonomia fra giudizio sportivo e giudizio reso nell’ordinamento generale, anche una decisione giurisdizionale può in concreto integrare un fatto nuovo, ragione di revocazione, ma solo in quanto la parte assolva all’onere di dimostrare che tale decisione, se antecedente alla decisione revocanda, “avrebbe comportato una diversa pronuncia” .
A tal fine, rimane riservato al giudice interpretare la pronuncia “presupposta” del giudice dello Stato sulla base della relativa motivazione per valutarne l’incidenza sulla decisione giustiziale sportiva di cui si chiede la revocazione (Corte fed. app., SS.UU., n. 6/2024-2025).
12. Ora, nel caso di specie, in primo luogo, la sospensiva accordata dall’ordinanza tributaria in questione sembra motivata solo sul periculum in mora.
Nulla è detto del fumus boni iuris, sicché non appare possibile interpretare il provvedimento giurisdizionale in relazione alla propria motivazione per valutare la tenuta della decisione qui impugnata.
13. Nello specifico, quanto alla domanda principale (annullamento della decisione impugnata e delle sanzioni da questa inflitta), è determinante il rilievo che la revocazione è - per consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale - un mezzo di impugnazione a carattere straordinario, suscettibile di operare solo in presenza di determinati, tipici presupposti (la c.d. critica vincolata), vale a dire nelle ipotesi eccezionali in cui l’ordinamento ritenga che il bisogno di giustizia debba prevalere su quello alla stabilità della decisione (Corte federale app., SS.UU., n. 29/2023-2024).
Sembra allora evidente che lo strumento non possa essere utilizzato per scardinare una decisione passata in giudicato sulla base di una ordinanza cautelare per definizione provvisoria, destinata a essere assorbita nella definitiva decisione di merito o smentita da questa.
Se per avventura invece la revocazione fosse accordata, ne sortirebbe una conseguenza paradossale e del tutto inammissibile: il rischio, cioè, che ne rimanga travolto tutto il procedimento disciplinare che, ove il giudizio tributario si rivelasse sfavorevole ai ricorrenti, non potrebbe essere ripreso per l’avvenuto decorso dei termini.
14. Neppure può avere esito diverso la domanda subordinata proposta con il ricorso, che - con prospettazione suggestiva, ma infondata - chiede la sospensione temporanea degli effetti della decisione impugnata sino alla definizione del giudizio tributario nel merito o, quanto meno, sino alla sua trattazione nell’udienza di discussione già fissata.
E ciò perché la revocazione, in tal modo, diverrebbe il veicolo della richiesta di una tutela cautelare atipica, che appunto il Codice di giustizia sportiva non conosce.
15. In definitiva, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Antonino Anastasi
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
