F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0175/CSA pubblicata del 1 Aprile 2026 –società S.S.D. Città Di Acireale 1946 – calciatore Di Mauro Karol

Decisione/0175/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0244/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Antonio Blandini – Componente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0244/CSA/2025-2026, proposto dalla società S.S.D. Città Di Acireale 1946, in data 9 marzo 2026;

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 93 del 3.3.2026;

 visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza, tenutasi in modalità mista il giorno 20 marzo 2026, il Dott.  Agostino Chiappiniello; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.D. Città Di Acireale 1946 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Di Mauro Karol dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 93 del 3 marzo 2026, in relazione alla gara Paternò Calcio/Città di Acireale 1946 dell’1.3.2026.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere colpito un calciatore avversario con un pugno”.

La società reclamante nega il fatto storico cosi come riportato nel referto arbitrale, rilevando che il calciatore sanzionato ha posto in essere un gesto senza alcun intento violento o di provocare danni al calciatore avversario.

In sostanza, a giudizio della società reclamante si è realizzata una simulazione del calciatore avversario che ha determinato la redazione di un referto arbitrale non rispondente a quanto realmente accaduto.

Il calciatore Di Mauro Karol, infatti, avrebbe colpito con un buffetto la coscia destra del calciatore avversario, senza tuttavia alcuna conseguenza fisica: condotta che può essere qualificata come evento antisportivo.

Conclusivamente la reclamante chiede la riduzione della sanzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1 C.G.S., risulta quanto segue: “ Al 28° del 1 tempo, Di Mauro Karol, veniva espulso per condotta violenta. A gioco fermo colpiva con un pugno, non con molta intensità, le parti intime di un calciatore avversario, non riportando danni o l’intervento dei soccorsi per lo stesso”.

Da detta ricostruzione appare fondata la qualificazione giuridica operata dal Giudice sportivo in termini di condotta violenta e la conseguente sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Di Mauro Karol, in misura cioè pari al minimo edittale previsto dall’art. 38 del C.G.S..

La decisione impugnata va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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