F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0177/CSA pubblicata del 3 Aprile 2026 –Sig. Menicucci Ettore Rodolfo
Decisione/0177/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0250/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Sara Di Cunzolo - Componente (Relatore)
Arnaldo Morace Pinelli - Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0250/CSA/2025-2026 proposto dal Sig. Menicucci Ettore Rodolfo in data 13.03.2026 avverso la sanzione dell’inibizione fino al 24.3.2026 inflitta dal Giudice Sportivo Nazionale c/o Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. N. 75/DIV del 5.03.2026, in relazione alla gara Vis Pesaro/Bra del 04.03.2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 19.03.2026, tenutasi in videoconferenza, l’avv. Sara Di Cunzolo e udito l’Avv. Mattia Grassani e la parte personalmente intervenuta per il reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Sig. Menicucci Ettore Rodolfo, in data 13.03.2026, ha proposto reclamo per la riforma della decisione adottata dal Giudice Sportivo c/o Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata sul C.U. n. 75/DIV del 5 marzo 2026, chiedendo di ridurre la sanzione dell’inibizione sino a tutto il 24 marzo 2026 irrogata nei confronti del Reclamante nei limiti del presofferto o, comunque, nella misura minima ritenuta di giustizia.
I fatti contestati sono stati rilevati in relazione alla gara Vis Pesaro/Bra del 4.03.2026.
La sanzione è stata disposta dal Giudice Sportivo “perché, pur essendo munito di pass ma non inserito in distinta, per tutto il riscaldamento si intratteneva sia nel recinto di gioco che nel terreno di gioco. Al termine del primo tempo, nonostante il diniego dello steward, faceva ingresso nel recinto di gioco e nel tunnel degli spogliatoi al fine di avere un confronto con l’Arbitro e il IV Ufficiale che, però, avevano già fatto rientro nello spogliatoio. Successivamente faceva ritorno nel recinto di gioco, dove si intratteneva fino all’inizio del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere (r. proc. fed.)”.
I delegati della Procura Federale, come riportato nella propria relazione agli atti ufficiali di gara, hanno così descritto il comportamento del Reclamante: “MENICUCCI ETTORE, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETA’ BRA, MUNITO DI PASS PER GLI SPOGLITOI MA NON RICOMPRESO NELLA RELATIVA DISTINTA GARA, PER L’INTERO “RISCALDAMENTO” SIA DELLA TERNA ARBITRALE CHE DELLE DUE SQUADRE, SI INTRATTENEVA SIA NEL RECINTO CHE NEL TERRENO DI GIOCO.
ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO, IL MENICUCCI, DALLA TRIBUNA COPERTA, CHIEDEVA ALLO STEWARD DI SERVIZIO AL VARCO DI POTER FARE INGRESSO NEL RECINTO DI GIOCO. AL DINIEGO DEL SECONDO, IL MENICUCCI, DI PROPRIA INIZIATIVA, FACEVA INGRESSO NEL RECINTO DI GIOCO E SI PORTAVA NEL TUNNEL, AL FINE DI AVERE UN CONFRONTO CON IL DIRETTORE DI GARA E CON IL QUARTO UOMO. VISIBILMENTE ALTERATO IL MENICUCCI NON RIUSCIVA NEL SUO INTENTO IN QUANTO SIA IL DIRETTORE CHE IL QUARTO UOMO AVEVANO FATTO RIENTRO NEL RELATIVO SPOGLIATOIO. IL MENICUCCI, SUCCESSIVAMENTE, FACEVA RITORNO NEL RECINTO DI GIOCO DOVE SI INTRATTENEVA SINO ALL’INIZIO DEL II TEMPO”.
Con riguardo alle circostanze richiamate, il Reclamante ritiene che la sanzione inflitta sia eccessivamente affittiva e sproporzionata rispetto al comportamento effettivamente tenuto, posto che la relazione dei Delegati della Procura Federale confermerebbe che il Sig. Menicucci non abbia avuto alcun confronto con l’Arbitro e con i suoi Assistenti in quanto riporta che “sia il direttore che il quarto uomo avevano fatto rientro nel relativo spogliatoio”. Quindi, a suo dire, non risulterebbe alcuna condotta verbale, meno che mai ingiuriosa e/o irriguardosa, tale da giustificare l’applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S., richiamato dal Giudice Sportivo nel suo provvedimento.
Ritiene sempre il Reclamante, altresì, che il comportamento passibile di sanzione andrebbe circoscritto all’ingresso e all’indebita presenza del Dirigente nel recinto di gioco, durante i muniti precedenti all’inizio della gara e nell’intervallo tra i due tempi regolamentari, senza che allo stesso possa però essere addebitabile alcun comportamento irriguardoso ovvero ingiurioso nei confronti degli Ufficiali di Gara.
All’udienza del 19 marzo 2026, sentita la parte e il proprio difensore, il reclamo è stato discusso e la causa è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con riguardo alle diverse condotte ascritte al Sig. Menicucci, che ben possono essere rilevate, come nella specie, dai delegati della Procura Federale e valorizzate dagli organi della giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, rileva il Collegio quanto segue.
La normativa regolamentare e organizzativa vigente è chiara nell’affermare che l'accesso al recinto e nel terreno di gioco è consentito solo ai calciatori, agli allenatori, ai dirigenti accompagnatori e allo staff tecnico/sanitario regolarmente tesserati e inseriti nell'elenco della distinta di gara.
Sul punto, deve anche rilevarsi che la circostanza della mancata previsione del Sig. Menicucci nella distinta di gara è ammessa dallo stesso reclamante, che ammette altresì di essere consapevole della propria condotta sbagliata.
Essendo pacifico che il Sig. Menicucci, per quanto tesserato e Direttore tecnico, non fosse stato inserito nella distinta di gara e non potesse accedere, né sostare, nel recinto di gioco nelle due occasioni rilevate, l’addebito disciplinare, sotto questo profilo, può dunque ritenersi fondato.
Il Collegio deve però rilevare che la relazione a cura dei Delegati della Procura è altrettanto chiara nell’affermare che, nonostante il Sig. Menicucci apparisse “visibilmente alterato…”, egli “non riusciva nel suo intento [di venire a contatto con l’Arbitro] in quanto sia il Direttore che il quarto uomo avevano fatto rientro nel relativo spogliatoio”.
L’art. 36, comma 2, C.G.S. si applica a comportamenti irriguardosi o ingiuriosi nei confronti degli ufficiali di gara. E’ evidente come il solo stato di alterazione del Reclamante, seppur visibile, non possa comportare l’applicazione della disposizione richiamata dal Giudice Sportivo in ragione dell’assenza della condotta effettivamente censurabile, non essendo possibile sostituire un fatto (non verificatosi) con un giudizio prognostico.
Ne consegue la non rilevanza della condotta in esame ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, C.G.S., con conseguente accoglimento della domanda di riduzione della sanzione comminata nella misura di cui al dispositivo, ritenuta congrua con riguardo alla sola condotta illecita relativa all’accesso al recinto e nel terreno di gioco del Sig. Ettore Rodolfo Menicucci.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione al presofferto.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sara Di Cunzolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
