F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.729/TFN-SVE del 23 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società SSD Sanpaimola ARL/Imolese Calcio 1919 SSD ARL
Decisione/0729/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0893/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Roberto Leoni – Componente
Giuseppe Lepore – Componente
Enrico Vitali – Componente
Divinangelo D’Alesio – Componente
Gino Scaccia – Componente
Paola Balducci – Componente
Federico Salinari – Componente
Elisabetta Ricchiuti – Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 23 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0893/TFNSVE/2025-2026, 893 - Ricorso proposto dalla società SSD Sanpaimola ARL (945138) contro la società Imolese Calcio 1919 SSD ARL (920425) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Vanedola Riccardo (2359779)
In data 19 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha avviato giudizio dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- esaminata la documentazione in atti;
- rilevato che non risulta depositata la notifica dell’atto introduttivo del giudizio alla società resistente; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
