F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0108/CFA pubblicata il 3 Aprile 2026 (motivazioni) – FC Trapani 1905 Srl -sigg.ri Valerio Antonini Vito Giacalone Andrea Oddo-PF

Decisione/0108/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0137/CFA/2025-2026

Registro procedimenti n. 0142/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Antonino Anastasi – Presidente

Giuseppe Castiglia – Componente

Tommaso Marchese – Componente

Salvatore Casula – Componente

Domenico Luca Scordino - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

- sul reclamo numero 0137/CFA/2025-2026 proposto dalla Procura federale in data 16.03.2026;

- sul reclamo numero 0142/CFA/2025- 2026 proposto dalla società FC Trapani 1905 S.r.l. e dai Sig.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone e Andrea Oddo in data 20.03.2026; per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare n. 0188/TFNSD/2025-2026 del 13.03.2026

Visti i reclami riuniti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all’udienza del 30/3/2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Domenico Luca Scordino e uditi l’avv. Paolo Rodella per la reclamante e l’avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale;

RITENUTO IN FATTO

Con parere prot. n. 130/2025 del 23 dicembre 2025, la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (parere trasmesso alla Segreteria Generale della FIGC e da questa inviata in pari data alla Procura Federale), segnalava che la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. risultava inadempiente agli obblighi su di essa gravanti alla scadenza federale del 16 dicembre 2025.

In particolare, secondo la segnalazione-parere della Commissione:

a) la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. non aveva provveduto al versamento della V° rata in scadenza con la mensilità di settembre 2025 e pari a circa 135.450,00, relativa alle ritenute IRPEF e dei contributi INPS ed oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 con l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani;

b) la società F.C. Trapani 1905 S.r.l., inoltre, permaneva inadempiente rispetto al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2025 in favore di n. 24 tesserati per un importo netto complessivo pari a circa 6.447,00, nonché al pagamento in favore di n. 10 tesserati delle rate degli accordi di incentivo all’esodo relative alle mensilità di luglio e agosto 2025 per un importo complessivo lordo pari a circa 46.607,00; detti emolumenti erano già stati oggetto di altro parere della Commissione relativo alle verifiche sulla scadenza federale 16 ottobre 2025 (periodo 1° luglio 2025 al 31 agosto 2025) ma risultavano ancora inadempiuti al 16 dicembre 2025;

c) la società F.C. Trapani 1905 S.r.l., inoltre, permaneva inadempiente rispetto al versamento della IV° rata in scadenza con la mensilità di agosto 2025 e pari a circa 135.450,00, relativa alle ritenute IRPEF e dei contributi INPS ed oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 con l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani; detta IV° rata era già stata oggetto di altro parere della Commissione relativo alle verifiche sulla scadenza federale 16 ottobre 2025 (periodo 1° luglio 2025 al 31 agosto 2025) ma risultava ancora inadempiuta al 16 dicembre 2025.

Secondo il parere della Commissione, quindi, sussisteva difformità dei pagamenti eseguiti rispetto all’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1, lett. b) delle NOIF.

Il parere della Commissione, inoltre, riferiva che alla medesima scadenza federale del 16 dicembre 2025, la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. aveva effettuato taluni pagamenti, per una somma complessiva di 977.055,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest S.r.l. ed al legale rappresentante sig. Valerio Antonini. Dunque, erano stati utilizzati conti correnti diversi da quello intestato alla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali.

Sussisteva quindi, sempre secondo il parere della Commissione, difformità di comportamento rispetto all’art. 85, lett. C), par. VI) punto 5 delle NOIF.

Con atto del 23 dicembre 2025, prot. 16545 /649pf25-26/GC/gb, la Procura Federale comunicava la conclusione delle indagini, formulando i propri capi accusatori e invitando gli indagati, inter alia, a presentare memorie e chiedere di essere eventualmente sentiti in audizione.

I sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone e Andrea Oddo esercitavano la facoltà di chiedere la propria audizione, salvo poi non presentarsi presso la Procura Federale per il relativo svolgimento.

Successivamente, i sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone e Andrea Oddo, per mezzo del proprio legale, depositavano nel procedimento taluni documenti che la Procura Federale non riteneva però utili ai fini di una eventuale archiviazione del procedimento stesso.

Pertanto, con atto 3 gennaio 2026, prot. 16695 /649pf25-26/GC/gb, la Procura Federale notificava atto di deferimento nei confronti dei sigg.ri Valerio Antonini (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della società F.C. Trapani 1905 S.r.l.), Vito Giacalone (all’epoca dei fatti procuratore dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 S.r.l.) ed Andrea Oddo (all’epoca dei fatti procuratore dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 S.r.l.), nonché nei confronti della medesima società F.C. Trapani 1905 S.r.l..

Le contestazioni mosse dalla Procura Federale afferivano sostanzialmente a tre capi di incolpazione.

Prima Incolpazione. Ai sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone ed Andrea Oddo veniva innanzitutto contestata la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. b), delle NOIF per non avere provveduto, alla scadenza del 16 dicembre 2025:

1) al pagamento degli emolumenti netti relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025 in favore di n. 24 tesserati per un importo netto complessivo pari a circa 6.447,00;

2) al pagamento, in favore di n. 10 tesserati, delle rate degli accordi di incentivo all’esodo relative alle mensilità di luglio ed agosto 2025 per un importo complessivo lordo pari a circa 46.607,00.

Seconda incolpazione. Ai sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone ed Andrea Oddo veniva poi contestata la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. b), delle NOIF per non avere provveduto, alla scadenza del 16 dicembre 2025:

1) al versamento di quota parte (IV rata), delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza entro la mensilità di agosto 2025 per un importo pari a circa 135.450,00 (rata già oggetto di contestazione in relazione anche alla precedente scadenza federale del 16 ottobre 2025 e ancora inadempiuta alla scadenza del 16 dicembre 2025);

2) al versamento di quota parte (V rata) in scadenza entro la mensilità di settembre 2025 per un importo pari a circa 135.450,00.

Dette rate (inadempiute) erano entrambe oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani.

Era invero accaduto che, a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. aveva sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate il predetto processo verbale di accertamento in contraddittorio, in seno al quale si condivideva quanto segue: “La società, pertanto, dichiara che procederà in data di domani 30/05/2025 al versamento di una prima quota di imposta, sanzione (ridotta a un sesto del minimo edittale ex comma 5 art. 13 D. Lgs. n° 471/1997) ed interessi, per poi completare e perfezionare il ravvedimento con, altre quattro tranches mensili, auspicando che, in base a tale comportamento concludente e positivo, l'Ufficio non proceda. nelle more, alla notifica del relativo atto impositivo". Successivamente, la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. non aveva corrisposto integralmente le somme dovute e lo schema d’atto TY9CR3S00073/2025 si era quindi trasformato in atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. in data 20 novembre 2025.

Terza incolpazione. Ai sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone ed Andrea Oddo veniva infine contestata la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4) e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5) delle NOIF per aver provveduto alla scadenza del 16 dicembre 2025 al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alle mensilità di settembre ed ottobre 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 977.055,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest S.r.l. ed al legale rappresentante sig. Valerio Antonini, diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali.

I medesimi fatti sopra richiamati venivano anche contestati alla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1, lett. b), nonché dall’art. 33, comma 4 lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1, lett. b), delle NOIF, nonché ancora ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4) e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5, delle NOIF, che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.

Veniva parimenti chiesta l’applicazione della recidiva.

Nel procedimento si costituivano quindi i sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. deducendo i seguenti argomenti essenziali (cfr. la memoria di costituzione del 16 gennaio 2026).

Veniva innanzitutto chiesta la sospensione del procedimento in attesa dell’esito definitivo del precedente procedimento risolto dal Tribunale Federale (ma oggetto di impugnazione) con decisione n. 0093/TFNSD/2025-2026. Veniva in ogni caso dedotta l’inapplicabilità dell’art. 33, comma 4, lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva, atteso che detta fattispecie andrebbe applicata solo quanto si rinvenga il contemporaneo mancato versamento sia delle “suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre)”, sia di “quelle precedenti, ove non assolte prima”. La società F.C. Trapani 1905 S.r.l. aveva assolto i propri obblighi relativi alle mensilità del secondo bimestre Settembre/Ottobre (ritenute IRPEF, Contributi INPS e Fondo di Fine Carriera) e al più era debitrice delle rate relative al processo verbale di contraddittorio del 29.5.2025 sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani.

Peraltro, proseguivano i sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l., mentre la IV rata doveva dirsi effettivamente non pagata, la V rata non poteva essere considerata perché non era stata pagata perché “in data 20 Novembre 2025 (quando cioè vi era ancora tutto il tempo necessario per procedere al predetto pagamento entro la successiva scadenza federale del 16 Dicembre 2025) [la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. aveva] ricevuto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani, la notifica di Atto Impositivo di Recupero n. TY9CR3S00176/2025”. In altri termini, la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. aveva dovuto abbandonare la rateizzazione derivante dal ravvedimento operoso non per propria volontà, ma per scelta dell’Agenzia delle Entrate. La società F.C. Trapani 1905 S.r.l. era stata quindi costretta al contenzioso.

In ogni caso, la V° rata (oggetto del rilievo della Commissione e della Procura Federale) non poteva in alcun modo essere sussunta alla scadenza federale del 16 dicembre 2025. In generale, secondo la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. la rateizzazione (che nemmeno doveva dirsi tale, v. infra) non poteva essere identificata con le scadenze federali, ma restava dilazione di pagamento a sé stante. Secondo gli incolpati, quindi, si trattava “non già competenze relative al secondo bimestre 1° Settembre / [31 Ottobre 2025], bensì competenze [pregresse] riferite al periodo Novembre e Dicembre 2024 e Gennaio e Febbraio 2025”.

D’altro lato, non vi era neppure un vero ritardo nel pagamento, posto che i pagamenti eseguiti dalla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. (in forma di ravvedimento operoso) avevano natura di “impegni di pagamento volontari, accettati dall’Agenzia delle Entrate in quanto tali e, dunque, non sottoposti affatto a rigidi regimi decadenziali quanto all’osservanza del piano rateale proposto”.

Infine, andava rimarcato – sempre secondo la tesi difensiva degli incolpati – che i pagamenti rateali oggetto di segnalazione e procedimento disciplinare “riguarda[va]no esclusivamente debiti IVA e non già IRPEF o INPS” come attestato dalle stesse comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate (in particolare dalla comunicazione 29 dicembre 2025).

Quanto poi alla contestazione del mancato pagamento di emolumenti o incentivi all’esodo ai tesserati, i sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. opponevano l’infondatezza della contestazione, segnalando che, in assenza della specificazione dei nominativi dei soggetti nei confronti dei quali vi sarebbe stato inadempimento, non era possibile operare alcun riscontro e neppure approntare una concreta difesa. L’incolpazione era dunque infondata e comunque nulla perché contraria al diritto di difesa.

Da ultimo, gli incolpati deducevano che la ragione per la quale erano stati eseguiti alcuni bonifici da conti correnti non della società era dovuto alla intervenuta notificazione di un atto di pignoramento del conto corrente della società stessa. Tale pignoramento aveva quindi impedito di utilizzare le somme prima disponibili ed aveva costretto ad operare attraverso i conti del socio Sport Invest Srl e del legale rappresentante sig. Valerio Antonini.

Con decisione 0188/TFNSD-2025-2026 del 13 marzo 2026, qui reclamata, il Tribunale Federale accoglieva in parte il deferimento della Procura Federale.

Per l’effetto, il Tribunale irrogava le seguenti sanzioni: - al sig. Valerio Antonini, mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda; - al sig. Vito Giacalone, mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda; - al sig. Andrea Oddo, mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda; - alla società F.C. Trapani 1905 S.r.l., punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

Il Tribunale, nella propria motivazione, respingeva innanzitutto la richiesta di sospensione, in particolare sottolineando l’autonomia del processo sportivo rispetto all’impugnazione proposta dalla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. innanzi il giudice tributario con riguardo alla debenza (o meno) del credito vantato dall’Agenzia delle Entrate.

Il Tribunale, in argomento, ricordava come giustizia sportiva e giustizia statale agiscono su piani diversi. Peraltro, proseguiva il Tribunale, l’ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, con cui risultava nelle more sospesa l’efficacia esecutiva dell’atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025 notificato dall’Agenzia delle Entrate, per la natura evidentemente cautelare di detta pronuncia, non conteneva elementi utili o rilevanti per la decisione in esame, restando ovviamente soggetta al libero convincimento del Giudice sportivo la relativa valutazione. E ciò, a maggior ragione dovendosi considerare che l’ordinanza in parola non considerava in alcun modo il fumus dell’impugnazione, solo limitandosi a considerare il pericolo derivante dall’eventuale prosecuzione della fase esecutiva del recupero del credito. Pericolo da collegarsi anche al possibile venir meno della continuità aziendale della società F.C. Trapani 1905 S.r.l. e non solo alle conseguenze sportive dell’esecuzione del credito fiscale (la cui esistenza non era in effetti posta in dubbio).

Nel merito, il Tribunale dichiarava nulli il primo capo di incolpazione (suddiviso in due sotto-capitoli) richiamando le medesime motivazioni poste a base della precedente sentenza n. 00135/TFNSD/2025-2026, sempre relativa alla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. e alla precedente scadenza federale del 16 ottobre 2025.

Il Tribunale, in particolare, segnalava di non poter fare altro che “confermare il proprio giudizio di nullità del relativo capo d’incolpazione ribadendo che, nella specifica materia delle violazioni in materia di emolumenti, incentivi all’esodo, ritenute fiscali, contributi INPS e fondo di fine carriera, le contestazioni, vista la gravità delle sanzioni stabilite dall’art. 33 del CGS, che prevede l’irrogazione di punti di penalizzazione in classifica, debbano essere specifiche e analitiche e non generiche o complessive in modo tale di consentire agli incolpati di poter porre in essere adeguate e mirate difese. Le due contestazioni in esame, del tutto generiche e non analitiche, non indicando nemmeno il nominativo dei tesserati per i quali non sarebbero stati dimostrati gli avvenuti pagamenti, sono state già annullate da questo consesso”. Del resto, la decisione del Tribunale n. 00135/TFNSD/2025-2026 sopra menzionata era stata confermata dalla Corte Federale d’appello con la decisione n. 0093/CFA-2025-2026. Dunque, la nullità dei capi di incolpazione (per i quali non erano indicati i nominativi dei tesserati cui non sarebbero state versate somme) doveva dirsi inevitabile.

Quanto invece al secondo capo di incolpazione, il Tribunale riconosceva come certa la responsabilità dei deferiti.

Tuttavia, ai fini dell’individuazione della norma violata, il Tribunale dissentiva dalla ricostruzione della Procura Federale.

Il Tribunale precisava innanzitutto che “l’Agenzia delle Entrate, con comunicazione del 30 dicembre 2025 (doc. n. 3 della nota di deposito del Trapani del 1°.01.2026), ad integrazione della nota n. 156414 già trasmessa in data 29.12.25 (doc. n. 2 della nota di deposito del Trapani del 1°.01.2026), [aveva ribadito e certificato] che le indebite compensazioni operate con credito IVA inesistente sono state effettuate al fine di procedere al versamento di ritenute IRPEF (e relative addizionali) e contributi previdenziali. Da ciò consegue che i versamenti operati a seguito di notifica dello schema d’atto - a titolo di ravvedimento parziale – sono stati effettuati con codice tributo 6099 (IVA) non in quanto relativi ad una posizione debitoria IVA, ma in quanto tale tributo rappresenta la corretta contropartita per la restituzione del corrispondente credito inesistente. Risulta pertanto evidente che il debito residuo citato nella richiamata nota n. 156414 non riguarda una posizione debitoria IVA, ma è riconducibile agli importi a debito riportati nei mod. F24 con i quali è stato effettuato l’utilizzo dei crediti IVA inesistenti, ossia a ritenute IRPEF e relative addizionali e a contributi previdenziali”.

D’altra parte, proseguiva il Tribunale “è la stessa deferita [società F.C. Trapani 1905 S.r.l.] che in atti riconosce l’errore della indebita compensazione con gli inesistenti crediti IVA […]”. Il fatto stesso di essersi difesa sostenendo di essere stata vittima di una truffa non era compatibile con la tesi di avere effettivamente assolto ai propri obblighi fiscali.

In definitiva, secondo il Tribunale, doveva ritenersi certo che le ritenute IRPEF e i contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025 oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, non erano state versati integralmente.

E “tale mancato versamento [in particolare quello corrispondente alla IV° tranche] sussiste pacificamente ancora oggi, con l’aggiunta del mancato pagamento anche della V° tranche del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 (ulteriore quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre / dicembre 2024 e gennaio / febbraio 2025)”.

Quanto alla sanzione, però, secondo il Tribunale Federale, doveva valorizzarsi la circostanza “che i bimestri inevasi delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS riguarda[vano] il periodo novembre-dicembre 2024 e gennaio-febbraio 2025, ossia il terzo ed il quarto bimestre della stagione sportiva 2024-2025 con conseguente non applicabilità – così come indicato dalla difesa dei deferiti – dell’art. 33, comma 4, lett. c) CGS che richiama le scadenze di cui ai primi due bimestri della stagione sportiva di riferimento (luglio/agosto e settembre/ottobre), dovendosi invece fare riferimento all’art. 33, comma IV, lett. f) CGS”.

Proseguiva allora il Tribunale che “la lettera della norma, art. 33, comma 4 […] nel richiamare chiaramente le scadenze federali e i bimestri di riferimento delle competenze dovute […] non può riguardare, salvo espresse previsioni, altre e diverse scadenze, come quelle stabilite con il Fisco all’interno di piani di rateazione o processi verbali di contraddittorio. D’altra parte, risulta pacifico e non contestato che la società deferita abbia provveduto al pagamento (se pure attraverso un conto corrente non dedicato) degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al bimestre settembre ottobre 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 977.055,00, tanto da essere oggetto, la circostanza dell’utilizzo di un conto non dedicato, di autonomo capo d’incolpazione”.

La conclusione raggiunta dal Tribunale era che “in questa sede deve pertanto applicarsi l’art. 33, comma 4, lett f) CGS che in relazione al mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relative al quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre”.

A mente della decisione, dunque, posto che il mancato pagamento riguardava un terzo e quarto bimestre (ancorché della stagione precedente) doveva applicarsi la sanzione disposta dall’art. 33, comma 4, proprio per il terzo e quarto bimestre (pur della stagione successiva). Ciò, dunque, considerando il disposto dell’art. 33, comma 4, come una disciplina fissa e indipendente dalla stagione sportiva in corso e non una finestra mobile volta a seguire nel tempo e nel susseguirsi delle stagioni sportive (invece rilevanti a completare la fattispecie sanzionatoria) gli adempimenti (attuali o precedenti) delle società.

Quanto al terzo capo d’incolpazione, il Tribunale riteneva “accertata per tabulas la responsabilità disciplinare dei deferiti”. In argomento, poi, il Tribunale respingeva la tesi dei sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone e Andrea Oddo e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. circa l’esistenza di una causa di forza maggiore che potesse impedire l’uso del conto corrente della società, rappresentata (detta causa di forza maggiore) dal pignoramento ricevuto.

Ricordava il Tribunale che “l’avvenuto pignoramento del conto dedicato, infatti, non può considerarsi una legittima causa di giustificazione, tenuto conto che, come già ritenuto da questo Tribunale (dec. n. 44/2024-2025) con decisione condivisa dalla CFA (dec. n. 40/2024-2025), l’atto con cui inizia l’espropriazione forzata (cioè il pignoramento) non è una circostanza anomala o estranea alla sfera volitiva del debitore; è di norma preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto di pagamento, ed è piuttosto conseguenza della mancata adozione di adeguate cautele volte ad eseguire per tempo gli adempimenti effettivamente dovuti, senza appunto giungere ad un momento in cui le pretese di terzi possano rendere difficile o non più possibile l’adempimento”.

Dalle suddette motivazioni, quindi, scaturivano le sanzioni che sopra si sono già ricordate.

Avverso la decisione del Tribunale Federale, propongono ora reclamo sia la Procura Federale che i sigg.ri Valerio Antonini, Vito Gia alone, Andrea Oddo e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. (ovviamente in senso opposto al reclamo della Procura Federale).

La Procura Federale ha proposto reclamo parziale (n. 0137/CFA/2025-2026), affidandosi ad un unico motivo di ricorso.

La Procura Federale, va detto, non impugna il capo della decisione del Tribunale Federale che ha dichiarato nulla la prima incolpazione e l’ha pertanto respinta. Su tale decisum si è dunque formato giudicato.

Per contro, la Procura Federale deduce l’errata qualificazione giuridica della violazione relativa al secondo capo di incolpazione scrutinato dal Tribunale di primo grado (relativo al mancato pagamento delle rate connesse alle ritenute IRPEF e contributi INPS oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 con l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani).

Nel proprio motivo di reclamo, la Procura Federale rileva che il Tribunale abbia erroneamente riqualificato la violazione sub art. 33, comma 4, lett. f), CGS, con la conseguente irrogazione di una sanzione diversa da quella che avrebbe dovuto essere irrogata ai sensi dell'art. 33, comma 4, lett. c), CGS: ovvero l’esclusione dal campionato in corso.

La Procura Federale sostiene allora che le rateizzazioni relative a debiti connessi alle ritenute IRPEF e contributi INPS – cioè della medesima natura delle mensilità previste dall’art. 85 NOIF, lett. c), par. VI) – devono essere considerate parte integrante della fattispecie disciplinata dal detto articolo NOIF. Il mancato pagamento di una rata che debba essere assolta entro una data scadenza federale implica quindi violazione della scadenza federale stessa.

In argomento, la Procura Federale ripercorre l’origine del debito della società F.C. Trapani 1905 S.r.l. scandendo le decisioni già assunte dal Giudice Sportivo. Ricorda allora la Procura Federale come l’inadempimento della società F.C. Trapani 1905 S.r.l. risalisse alla precedente stagione 2024/2025, nel corso della quale la società non aveva assolto al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al terzo bimestre 2024/2025 (mensilità novembre e dicembre 2024 con scadenza federale al 16-17 febbraio 2025) e quarto bimestre 2024/2025 (gennaio e febbraio 2025 con scadenza federale al 16 aprile 2025). Ne era seguito il deferimento ad opera della Procura Federale e la successiva sanzione disposta dal Tribunale Federale Nazionale n. 215/TFNSD2024-2025. La sanzione era stata disposta ai sensi dell’art. 33, comma 4, lett. d) ed f), del Codice di Giustizia Sportiva tenuto conto dei bimestri inadempiuti (terzo e quarto bimestre della stagione 2024/2025). La decisione del Tribunale era stata poi confermata da questa Corte federale d’appello, SS.UU. n. 120/2024-2025 e successivamente confermata anche dalla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 77 del 7.11.2025.

Quanto alla natura del debito per ritenute IRPEF e contributi INPS, esso derivava da una indebita compensazione di crediti IVA inesistenti, poi contestata dall’Agenzia delle Entrate. Rispetto ad una simile operazione, lo stesso Collegio di Garanzia n. 77/2025 aveva concluso precisando che “la ricorrente [società F.C. Trapani 1905 S.r.l.] ha effettuato una operazione non ammessa dalla legge”. D’altro lato, “l’utilizzo di un credito inesistente rende il pagamento tamquam non esset, con la conseguenza che l'obbligazione tributaria e contributiva [ritenute IRPEF e contributi INPS relativi al terzo e quarto bimestre 2024/2025] deve considerarsi a tutti gli effetti non adempiuta”.

Prosegue poi la Procura Federale, nel proprio reclamo, precisando che quelle medesime ritenute IRPEF e contributi INPS avevano formato oggetto di un ravvedimento operoso rappresentato dal processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 che aveva definito una specifica rateizzazione. Doveva quindi dirsi evidente – secondo la Procura Federale – “che i mancati pagamenti di cui si discute in questa sede, contrariamente a quanto assume il Tribunale Federale Nazionale, hanno ad oggetto un’obbligazione (ratei di agosto e settembre 2025) che è stata novata rispetto al debito originario (relativo alle mensilità di novembre-dicembre 2024 e gennaio-febbraio 2025), in quanto sorta a seguito di un piano di rateazione del debito originario, proposto – in ossequio a specifica disposizione di norma fiscale - dalla società debitrice nell’ambito del procedimento tributario di ravvedimento operoso ed accettato dall’Agenzia delle Entrate”.

Del resto, anche secondo la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche l’inadempimento oggetto di scrutinio riguardava la scadenza federale del secondo bimestre (16 dicembre 2025) disciplinato dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1, lett. b), delle NOIF e quindi dall’art. 33, comma 4, lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva.

Pertanto, si trattava di “mancati versamenti di ritenute IRPEF e contributi INPS relativi ad una mensilità del bimestre settembreottobre e ad una mensilità del bimestre precedente, con la conseguenza che la violazione ricade indiscutibilmente nella disciplina sanzionatoria di cui all’art. 33, comma 4, lett. c) CGS, riferita al bimestre settembre-ottobre ed a quello antecedente”.

In ogni caso, secondo la Procura Federale, un qualunque “inadempimento rileva con riferimento alla scadenza federale oggetto di verifica, momento nel quale viene cristallizzato l’accertamento della effettiva sussistenza o meno del pagamento a quella specifica data. Nel caso di specie tale verifica è stata effettuata con riferimento alla scadenza del 16 dicembre 2025, data entro la quale la società avrebbe dovuto dimostrare l’avvenuto pagamento delle somme dovute”. L’inadempimento originario ed il protrarsi del me esimo inadempimento non costituiscono un’unica condotta illecita, ma implicano due diverse violazioni. dell’art. 85 delle NOIF in relazione alle violazioni di cui all’art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva. E simile principio, conclude la Procura Federale, è stato ampiamente recepito dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (CFA, SS.UU. n. 132/CFA-2023-2024) là ove ha precisato che “il permanere dell'omesso pagamento alla seconda scadenza costituisce un fatto autonomo e diverso dal mancato pagamento originario”.

La Procura Federale, dunque, conclude chiedendo l'esclusione della società F.C. Trapani 1905 S.r.l. dal campionato in corso.

A loro volta, come accennato, i sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone e Andrea Oddo e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. hanno proposto reclamo (n. 0142/CFA/2025-2026) contestando – all’opposto rispetto alla Procura Federale – le diverse statuizioni del Tribunale che hanno portato il Giudice di primo grado a infliggere le già ricordate sanzioni, a parere dei reclamanti sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone e Andrea Oddo e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. ingiuste e da annullare o comunque ridurre.

I sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. si affidano a quattro motivi di reclamo.

Con il primo motivo di ricorso, i sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. deducono l’erroneità della decisione del Tribunale Federale nella parte in cui ha respinto l’istanza di sospensione del procedimento disciplinare a seguito della sospensione cautelare disposta dal Giudice Tributario (con ordinanza n. 149/2026 del 6 febbraio 2026) nei confronti dell’atto di recupero notificato dall’Agenzia delle Entrate alla società F.C. Trapani 1905 S.r.l..

Secondo i reclamanti sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e società F.C. Trapani 1905 S.r.l. il debito fiscale è solo presunto e in ogni caso allo stato non dovuto perché sospeso. Se dunque il presupposto della sanzione è l’esistenza stessa dell’atto impositivo, la sopravvenuta non esecutività attuale dell’atto impositivo (per via della sospensione) deve essere parimenti considerata come causa di esclusione della sanzione.

A nulla rileva, secondo i reclamanti, l’autonomia dell’ordinamento sportivo. Del resto, una tale autonomia – si legge tra le righe del reclamo (in particolare pag. 11) – è ormai superata dalla stessa natura e ruolo della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche che è ente pubblico appartenente all’apparato dello Stato (e non organo dell’ordinamento federale). Dunque, secondo i reclamanti, così come si tiene conto delle valutazioni di tale Commissione, si deve anche tenere conto delle decisioni del Giudice Tributario.

Secondo i reclamanti, quindi, la sanzione non deve essere irrogata o comunque il procedimento deve essere sospeso.

Con il secondo motivo, i sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone e Andrea Oddo e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l.  deducono l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale Federale ha ritenuto sussistente un debito per ritenute IRPEF e contributi INPS. A mente della ricostruzione operata dai reclamanti, la natura del debito dovrebbe riguardare esclusivamente l’IVA e non le ritenute IRPEF e i contributi INPS.

A tal fine, i sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. valorizzano la ritenuta contraddizione sussistente nelle due diverse comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate rispettivamente del 29 dicembre 2025 e del 30 dicembre 2025 (entrambe in atti), nelle quali, dapprima (cfr. in particolare la comunicazione del 29 dicembre 2025) l’Agenzia delle Entrate stessa sosteneva che i pagamenti parziali effettuati dalla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. dovessero valere a ridurre il debito corrispondente all’IVA indebitamente compensata, e poi (cfr. in particolare la comunicazione del 30 dicembre 2025) sempre l’Agenzia delle Entrate precisava che “il debito residuo citato nella nota n. 156414 già richiamata, non riguarda una posizione debitoria in termini di IVA, bensì è riconducibile agli importi a debito riportati nei modelli F24 con i quali è stato effettuato l'utilizzo dei suddetti crediti IVA inesistenti, ossia a ritenute IRPEF (e relative addizionali) e a contributi previdenziali”.

Una tale contraddizione, che secondo i reclamanti non risulta valutata dal Tribunale Federale, deve condurre a ritenere che non vi è alcuna pendenza contributiva o fiscale relativa a IRPEF/INPS per le mensilità contestate (IV° rata - agosto 2025 e V° rata settembre 2025), al più risultando omesso il pagamento della diversa imposta dell’IVA.

Il tutto come anche accertato da apposito parere tecnico pro-veritate redatto in vista del giudizio da un esperto interpellato dai reclamanti.

Con il terzo motivo di reclamo, i sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. censurano la decisione di primo grado nella parte in cui non ha accolto quale esimente (in riferimento all’utilizzato di un conto corrente diverso da quello della società) la circostanza che “il conto dedicato era sottoposto a pignoramento”.

A dire dei reclamanti, quindi, “gli esponenti si sono visti costretti ad eseguire i pagamenti di cui sopra attraverso conti correnti div rsi. Tutto qui”.

Con il quarto motivo di reclamo, infine, i sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. deducono la sproporzionalità della penalizzazione disposta dal Tribunale Federale.

In realtà, secondo i reclamanti, l’art. 33 CGS deve essere letto nel senso di considerare un punto a mensilità. E posto che la violazione (comunque inesistente secondo i reclamanti stessi) al più deve essere rapportata all’omesso pagamento di due mensilità (agosto 2025 e settembre 2025), la sanzione massima dovrebbe essere due punti di penalizzazione e non  invece i quattro punti di penalizzazione effettivamente comminati dal Tribunale Federale impugnato. Ciò, inoltre, dovendosi escludere la recidiva.

I sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. concludono, pertanto, per il proscioglimento da ogni addebito ovvero, in subordine, per una congrua riduzione delle sanzioni inflitte.

Entrambe le parti hanno depositato memoria nel reclamo avversario, chiedendone reciprocamente il rigetto.

All’udienza del 30 marzo 2026, inoltre, ciascuna delle parti ha ampiamente richiamato gli scritti difensivi (reclamo e controdeduzioni) e ha insistito per l’accoglimento del proprio reclamo e il rigetto del reclamo avversario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Attesa la stretta connessione delle argomentazioni proposte dall’una e dall’altra impugnazione, i reclami sono riuniti ai sensi dell'art. 103, comma 1, CGS, come già disposto con decreto del Presidente della Corte Federale.

I reclami non meritano accoglimento.

Tenuto conto delle particolari ragioni che portano, in particolare, al rigetto del reclamo della Procura Federale, esso sarà trattato per secondo, invertendo l’ordine di esame rispetto alla data di presentazione dei reclami stessi e alla relativa descrizione in fatto. L’ordine di esame dei reclami, peraltro, non altera le considerazioni di questa Corte Federale d’Appello.

Come già accennato, con il primo motivo di ricorso, i sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. censurano la mancata sospensione del procedimento disciplinare a seguito dell’ordinanza cautelare n. 149/2026 del 6 febbraio 2026 del Giudice Tributario.

L’argomento non merita seguito.

Due le ragioni essenziali che conducono ad un sicuro rigetto del motivo di reclamo che, per vero, sfiora l’abuso del processo.

Innanzitutto, benché non espressamente citato, il motivo deve essere letto alla luce dell’art. 85, lett. C), par. VI, punto 4bis delle NOIF. Prevede tale norma che “La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando l’organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare. La eventuale pronuncia cautelare dovrà essere collegiale. Ai fini di quanto precede rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all’applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali”.

La disposizione appena richiamata si esprime in termini di “rilevanza” dell’eventuale pendenza di un contenzioso o della conseguente ordinanza cautelare e non dispone una automatica pregiudizialità (o sospensione necessaria).

Premesso allora che – in via generale – non sussiste alcuna pregiudizialità tecnica tra il contenzioso tributario e il procedimento disciplinare, il Giudice sportivo conserva il proprio pieno margine di apprezzamento delle risultanze portate alla sua attenzione (incluso il contenuto di una ordinanza come quella di cui si discute) e pieno margine di valutazione della effettiva esistenza di una causa di esclusione del debito il cui mancato pagamento determina la violazione del medesimo art. 85 NOIF.

Anche quando si tratta di discutere dei massimi gradi di sanzione disciplinare si rientra nel “perimetro legale riguardante la «osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale» e i «comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive» (art. 2, comma 1, lett. b), della L. n. 280/2003 rientranti nella riconosciuta autonomia dell’ordinamento calcistico” (cfr. Cassazione civile SS. UU. 13.12.2018, n. 32358; cfr. anche C.F.A. SS.UU. n. 63/CFA-2022-2023; cfr. anche Corte Cost. n. 160/ 2019 e Corte Cost. sentenza n. 49/2011).

Anche nell’ottica dell’art. 111 CGS (in particolare comma 6), il discorso non può mutare. A mente di tale disposizione, “gli organi di giustizia non sono soggetti all’autorità di altra sentenza che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all’Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull’oggetto della domanda” (sulla portata di tale previsione, e più in generale sulla disciplina sportiva concernente l’efficacia delle pronunce dell’autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari, si veda, per tutte, la decisione CFA, SS.UU. n. 6/CFA2024-2025).

Ai fini del giudizio disciplinare, dunque, al Giudice sportivo è consentita una piena libertà valutativa ai sensi dell’art. 57 CGS.

La specifica connotazione dell’ordinamento sportivo “consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest’ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell’adeguata aderenza ai fatti. Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del più probabile che non, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza”, dovendosi quindi ribadire la costante “autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali civili, penali e amministrativi” (cfr. ex plurimis Corte Federale d’Appello SS.UU. n. 60/CFA/2023-2024/B; Corte Federale d’Appello SS.UU. n. 120/CFA/2022-2023/A; Corte Federale d’Appello SS.UU. n. 105/CFA/2020-2021; Corte Federale d’Appello SS.UU. n. 115/CFA/2019-2020/B; Corte Federale d’Appello, Sez. I, n. 117/CFA/2022-2023/C).

Ad un simile potere di scrutinio del Giudice sportivo non sfugge nemmeno una ordinanza del tipo di quella prodotta dai sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l.. Tanto più tenuto conto della circostanza che essa è emessa solo in riferimento al periculum in mora e non già al merito della vertenza. Lo stesso Giudice tributario non spende una parola in ordine ad un possibile fumus della pretesa.

Peraltro, ed è questa la seconda (assorbente) ragione di rigetto del motivo di reclamo, l’ordinanza cautelare n. 149/2026 del 6 febbraio 2026 del Giudice Tributario di cui si discute fa seguito ad un ricorso tributario (proposto dalla società F.C. Trapani 1905 S.r.l.) solo limitato alla sanzione e non invece rivolto al debito tributario, pacificamente ammesso come esistente.

Il ricorso tributario proposto dalla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. è allegato al parere della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (cfr. pag. 122 e ss. del parere). Un tale parere è espressamente limitato alla misura della sanzione ma non all’imposta omessa.

Va ricordato che l’atto di recupero portava una richiesta dell’Agenzia delle Entrate delle seguenti somme: 225.155,21 a titolo di imposta ancora dovuta (cioè al netto di quanto già pagato); 5.367,93 a titolo di interessi ancora dovuti (cioè al netto di quanto già pagato); 461,799,64 a titolo di sanzioni.

Il ricorso sin dalle battute iniziali precisa che “[p]roprio sulla misura della sanzione va incentrato il presente atto, rectius sull’aspetto psicologico del legale rappresentante della ricorrente, posto che questo riveste il carattere della centralità di difesa”.

Le conclusioni del ricorso, poi, si limitano a chiedere: (i) la nullità dell’atto di recupero impugnato “nella sua parte sanzionatoria”; (ii) la rideterminazione delle sanzioni ad un importo inferiore rispetto a quelle indicate nell’atto di recupero; e infine (iii) la riduzione dell’importo complessivamente dovuto “sia a titolo d’imposta che delle correlate sanzioni ed interessi di quanto medio tempore già pagato”.

La società F.C. Trapani 1905 S.r.l., in altri termini, non nega mai, ma anzi ammette, anche dinanzi al Giudice tributario, che il debito ad essa contestato esiste. Di tale debito discute il quantum debeatur in riferimento alle sanzioni, ma non l’an.

Sotto tale profilo, il ripetuto riferimento del reclamo ad una avvenuta sospensione della pretesa erariale e alle conseguenti “basiche ed insopprimibili ragioni di coerenza” che avrebbero dovuto portare alla sospensione anche del procedimento disciplinare è argomento manifestamente infondato ai fini del procedimento disciplinare.

Il debito per le ritenute IRPEF e i contributi INPS non pagati neppure a valle del ravvedimento operoso dalla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. non è in discussione. È dovuto ancora oggi. E ciò di cui si discute innanzi al Giudice tributario è la misura delle sanzioni che, in aggiunta al debito per ritenute IRPEF e contributi INPS, devono essere versate.

Quanto sin qui detto esonera anche dal verificare se, inoltre, la fideiussione prodotta dalla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. sia tale da integrare la condizione inclusa nell’ordinanza cautelare n. 149/2026 del 6 febbraio 2026. Il Giudice Tributario ha per vero subordinato l’efficacia della sospensione dell’atto di recupero dell’Agenzia delle Entrate alla prestazione di idonea garanzia del versamento integrale della somma dovuta e degli interessi. Tale garanzia (prodotta dalla società F.C. Trapani 1905 S.r.l.) risulta rilasciata solo per l’ammontare del debito di imposta e degli interessi, ma non copre le sanzioni, con ciò potendosi persino ritenere che la sospensione non si sia realmente efficace.

Del pari irrilevante nel presente giudizio è l’accenno dei reclamanti ai punti di contatto tra i giudizi ordinari e quelli sportivi. Questa Corte ha già manifestato taluni dubbi di compatibilità costituzionale (alla luce della sentenza della Corte Corte Costituzionale n. 160/2019 del 17/04/2019), dell’art. 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Tuttavia, una simile questione, e più in generale la possibile regola di preferenza dell’ordinamento sportivo che dovrebbe limitare gli interventi del legislatore che sottraggano ad esso competenze federali per assegnarli a organi esterni all’ordinamento federale stesso, non appare rilevante ai fini del decidere.

Resta in ogni caso fermo che l’ordinanza di cui si discute non ha alcun rilievo ai fini del giudizio disciplinare e la statuizione del Tribunale Federale, di rigetto della richiesta di sospensione, merita piena conferma anche in questa sede.

Con il secondo motivo, poi, i sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. sostengono l’assenza di un qualunque debito IRPEF e INPS a carico della società. Le mensilità non pagate del ravvedimento operoso recepito dal processo verbale di contraddittorio (IV° rata - agosto 2025 e V° rata - settembre 2025), al più riguarderebbero la diversa imposta dell’IVA.

Anche un tale argomento è palesemente infondato.

Come si è già accennato nel descrivere le ragioni del parallelo reclamo della Procura Federale, la vicenda è stata oggetto nel tempo di plurime pronunce in grado di scardinare proprio l’argomento speso dai sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l..

Era accaduto che nel corso della stagione 2024/2025 (quella precedente all’attuale in corso), la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. non aveva assolto al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al terzo bimestre 2024/2025 (mensilità novembre e dicembre 2024 con scadenza federale al 16-17 febbraio 2025) e quarto bimestre 2024/2025 (gennaio e febbraio 2025 con scadenza federale al 16 aprile 2025).

Ne era seguito il deferimento ad opera della Procura Federale e una (prima) sanzione disposta dal Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 215/TFNSD-2024-2025. La sanzione era stata irrogata ai sensi dell’art. 33, comma 4, lett. d) ed f), del Codice di Giustizia Sportiva tenuto conto dei bimestri inadempiuti (terzo e quarto bimestre della stagione 2024/2025). La decisione del Tribunale Federale era stata poi confermata da questa Corte Federale d’appello, SS.UU. n. 120/2024-2025 e successivamente confermata dalla decisione del già citato Collegio di Garanzia dello Sport n. 77 del 7 novembre 2025.

Tutte le suddette decisioni hanno potuto convergere su un punto nodale comune.

La società F.C. Trapani 1905 S.r.l. aveva “assolto” (recte: tentato di assolvere) le scadenze delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del terzo bimestre 2024/2025 (mensilità novembre e dicembre 2024 con scadenza federale al 16-17 febbraio 2025) e del quarto bimestre 2024/2025 (gennaio e febbraio 2025 con scadenza federale al 16 aprile 2025) attraverso compensazioni “orizzontali” di asseriti crediti IVA, per 599.755,35, vantati da terze società nei confronti dell’Erario. In particolare, erano stati utilizzati in compensazione crediti IVA delle società Studio Paghe 2000 S.r.l.s con codice fiscale 08534861219 e N.G. Costruzioni S.r.l. con codice fiscale 02408760516.

Dette compensazioni risultavano illecite sotto plurimo profilo.

Si trattava di crediti IVA inesistenti e che, anzi, secondo quanto riportato nello schema d’atto TY9CR3S00073/2025 notificato dalla Agenzia delle Entrate alla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. in data 22 aprile 2025, le società Studio Paghe 2000 S.r.l.s e N.G. Costruzioni S.r.l. avevano costituito “in maniera fraudolenta”.

Inoltre, le compensazioni erano state operate in violazione dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997 a mente del quale la compensazione può essere effettuata esclusivamente tra i medesimi soggetti, e cioè il pagamento di debiti tributari tramite compensazione di crediti nei confronti dell’Erario può avvenire solo se i crediti sono nella titolarità dell’obbligato.

D’altro lato, premesso che le predette società Studio Paghe 2000 S.r.l.s e N.G. Costruzioni S.r.l. non avevano presentato i bilanci né dichiarazioni IVA, le cessioni di credito era stata eseguita attraverso un asserito veicolo di cartolarizzazione (Gruppo Alfieri SPV S.r.l.) ma senza aver rispettato le modalità prescritte dall’art. 1 del decreto del Ministero delle Finanze n. 384/1997. Dunque, le cessioni intervenute tra il predetto veicolo Gruppo Alfieri SPV S.r.l. e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. erano comunque inefficaci ai fini di un effettivo trasferimento dell’asserito credito (inesistente a monte).

Questi, allora, gli approdi (in particolare) del Collegio di Garanzia n. 77/2025: “l'effetto estintivo del debito tributario tramite compensazione è subordinato all'effettiva esistenza, certezza, liquidità ed esigibilità del credito opposto”. Nel caso della società F.C. Trapani 1905 S.r.l. “l'operazione [di compensazione era], pertanto, viziata ab origine e non [poteva] produrre alcun effetto estintivo dell'obbligazione (Cass. Civ., 7 marzo 2019, n. 6645) […]. Da ciò deriva che la ricorrente ha effettuato una operazione non ammessa dalla legge”.

Inoltre, “scegliendo di adempiere alle proprie obbligazioni attraverso un meccanismo complesso e rischioso come la compensazione con crediti di terzi, la ricorrente si [era] assunta la responsabilità delle eventuali irregolarità di tale operazione”. Né poteva rilevare “la natura non definitiva dello schema d'atto dell'Agenzia delle Entrate. Tale atto è stato il mero veicolo attraverso cui l’irregolarità è emersa, ma la decisione dei Giudici federali si fonda sul fatto oggettivo e incontrovertibile dell’illegittimità della compensazione operata, a prescindere dalla qualificazione formale dell'atto che l’ha portata alla luce”.

La tesi dei reclamanti è dunque errata.

Il debito che è ancora da saldare, e che la società non ha mai assolto mediante una compensazione illecita e basata su crediti fraudolenti e inesistenti, riguarda proprio le ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al terzo bimestre 2024/2025 (mensilità novembre e dicembre 2024 con scadenza federale al 16-17 febbraio 2025) e quarto bimestre 2024/2025 (gennaio e febbraio 2025 con scadenza federale al 16 aprile 2025).

Si tratta del resto di una conseguenza inevitabile. La compensazione è un modo di estinzione dell’obbligazione. Si verifica quando due soggetti sono obbligati l’uno verso l’altro (un soggetto è contemporaneamente debitore e creditore dell’altro) e i debiti si estinguono per le quantità corrispondenti (cfr. l’art. 1241 cod. civ.). Ma se una delle due parti interessate alla compensazione non è titolare di crediti da compensare (ma solo di debiti), l’istituto non si concretizza. E l’obbligazione che si voleva estinguere con la compensazione non si è mai estinta.

La stessa disciplina fiscale prevede quale regola generale (art. 1, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157) che i versamenti effettuati in violazione dei divieti di compensazione “si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge”.

Quanto al ravvedimento condiviso con il processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025, esso evidentemente non ha mutato la natura originaria dell’imposta oggetto di inadempimento (che è rimasta quindi di mancato pagamento di ritenute IRPEF e di contributi INPS).

Si rivela quindi immune da censura la motivazione, sul punto, del Tribunale Federale, secondo cui “è la stessa deferita che in atti riconosce l’errore della indebita compensazione con gli inesistenti crediti IVA, individuando la diretta responsabilità nei propri consulenti e nella più generale complessità dell’operazione di compensazione (cfr. ricorso Trapani alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani del 15.12.2025). In definitiva questo Tribunale ha già chiaramente stabilito che, alla data del 30 dicembre 2025, quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025 oggetto del verbale di contraddittorio del 29.05.2025 a seguito della notifica (avvenuta in data 28.04.2025) dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, non sono state versate. Tale mancato versamento sussiste pacificamente ancora oggi, con l’aggiunta del mancato pagamento anche della V tranche del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 (ulteriore quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre / dicembre 2024 e gennaio / febbraio 2025)”.

Il motivo, in definitiva, come già si è detto, è manifestamente infondato.

Con il terzo motivo, i sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. obiettano che la decisione del Tribunale Federale non avrebbe considerato il pignoramento subìto dalla società stessa come esimente dall’obbligo previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 5 a mente del quale “le ritenute IRPEF ed i contributi INPS devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti intestati alla società, accesi presso uno o più istituti operanti sul territorio nazionale ed indicati al momento dell’iscrizione al Campionato ovvero, in caso di variazioni, nel corso della stagione sportiva”.

In proposito, per vero, il motivo dei reclamanti appare persino perplesso. I reclamanti sostengono che il Tribunale avrebbe omesso di valutare un fatto (il pignoramento) invece rilevante, ma non chiariscono se la censura debba intendersi rivolta a far emergere una causa di forza maggiore o comunque di inesigibilità del dovere imposto dalla norma ovvero una semplice attenuante della violazione pur esistente.

Prospettare una censura nel senso di ritenere che “in ragione del fatto che il conto dedicato era sottoposto a pignoramento, gli esponenti si sono visti costretti ad eseguire i pagamenti di cui sopra attraverso conti correnti diversi. Tutto qui”, non consente di comprendere quale diverso esito i reclamanti vorrebbero e non contiene quindi una censura specifica.

Ad ogni buon conto, il percorso logico del Tribunale Federale merita sul punto piena conferma. Come ha già avuto modo di affermare la giurisprudenza di questa Corte Federale d’Appello, il pignoramento del conto dedicato non può considerarsi una legittima causa di giustificazione: “l’atto con cui inizia l’espropriazione forzata (cioè il pignoramento) non è una circostanza anomala o estranea alla sfera volitiva del debitore”; è di norma preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto di pagamento, “ed è piuttosto conseguenza della mancata adozione di adeguate cautele volte ad eseguire per tempo gli adempimenti effettivamente dovuti, senza appunto giungere ad un momento in cui le pretese di terzi possano rendere difficile o non più possibile l’adempimento” (cfr. CFA decisione/0040/CFA-2024-2025).

La doglianza dei reclamanti, quindi, resta priva di fondamento.

Con il quarto motivo di reclamo, infine, i sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. chiedono l’annullamento del punto di penalizzazione per la recidiva nonché in ogni caso la riduzione della penalizzazione disposta dalla decisione del Tribunale.

Il motivo non ha pregio.

Il Tribunale Federale ha precisato che le due mensilità (o rate) non pagate costituivano due diverse violazioni giacché per certo afferenti a due diversi bimestri. Da tale presupposto, certamente condivisibile (cfr. in proposito CFA n. 132/CFA-2023-2024, in disparte quanto si dirà oltre a proposito del reclamo della Procura Federale), il Tribunale Federale ha poi fatto discendere l’applicazione del minimo edittale di due punti per ciascuna delle violazioni per l’appunto accertate. Ha poi applicato la recidiva in relazione alle passate penalizzazioni (della medesima natura) della società Trapani 1905 S.r.l..

La parcellizzazione di un punto a mensilità voluta dai reclamanti è priva di qualunque sostegno normativo. L’art. 33, comma 4, è chiaro nel prevedere un minimo edittale (ove non debba applicarsi l’esclusione) di due punti per ciascuna delle fattispecie disciplinate delle diverse lettere contemplate dalla norma.

Al riguardo, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte Federale d’Appello appare unanime. Le sanzioni consistenti nella attribuzione di punti negativi in classifica non sono soggette a graduazione che tenga conto della gravità dell’infrazione, né è consentito al giudice sportivo quantificare una sanzione inferiore al minimo edittale previsto puntualmente della normativa federale e ciò in ossequio al principio della parità di condizioni tra i soggetti in competizione e all’esigenza di non creare indebite distorsioni dei campionati (CFA SS.UU. n. 0093/CFA-2025-2026; CFA, SS.UU. n. 109/2023-2024; CFA, SS.UU. n. 101/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 78/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 88/2019-2020 e CFA, SS.UU., 89/2019-2020).

Lo stesso deve dirsi con riguardo al punto di penalizzazione in termini di recidiva, la cui applicazione discende dal diretto richiamo dell’art. 18, comma 2, Codice di giustizia sportiva (cfr in argomento ancora CFA SS.UU. n. 0093/CFA-2025-2026 proprio in riferimento alla società Trapani 1905 S.r.l.).

In definitiva, il reclamo dei sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. deve essere respinto integralmente.

Passando ora al reclamo della Procura Federale, fondato, come già detto su un unico motivo, questa Corte Federale d’Appello ritiene di dover optare per la relativa reiezione per le ragioni che seguono.

Va anzitutto premesso che, diversamente da quanto sostenuto dalla Procura Federale, al ravvedimento operoso non può affidarsi natura novativa. L’orientamento anche recente della Corte di Cassazione (decisione n. 3346/2026 del 16 febbraio 2026 che ritiene restituibile quanto pagato ove la pretesa Erariale si riveli poi infondata) appare inequivoco. Ciò comporta che al debito originariamente maturato (e non pagato) dalla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. non viene sostituito un nuovo e diverso debito novato.

Del resto, ove di novazione si dovesse discutere, ci si troverebbe di fronte ad una obbligazione nascente dal ravvedimento operoso in sé considerato, non più sussumibile per definizione nelle tipologie di versamenti coperti dall’art. 85, lett. C), par. VI delle NOIF, ovvero ritenute IRPEF e contributi INPS.

La novazione è un modo di estinzione dell’obbligazione non satisfattorio. La novazione estingue l'obbligazione originaria sostituendola con una nuova e diversa obbligazione o situazione giuridica (cfr. da ultimo Cass. civile Sez. II ordinanza n. 5047 del 26 febbraio 2025; ma v. anche Corte di Cassazione, Sez. I ordinanza n. 7194 del 13 marzo 2019). Sotto tale profilo, il reclamo della Procura Federale risulta oggettivamente contraddittorio (e non meritevole di seguito) ove, per un verso, sostiene che le nuove rate derivanti dal ravvedimento operoso sarebbero una nuova obbligazione e, per altro verso, ritiene che tale nuova obbligazione resterebbe però sempre con oggetto le ritenute IRPEF e i contributi INPS.

Una simile soluzione non è plausibile.

Il ravvedimento operoso non si fonda su un qualche animus novandi che l’Amministrazione Fiscale neppure potrebbe spendere novando (appunto) una nuova e diversa fonte impositiva rispetto a quella originaria dovuta e non assolta.

Né può ipotizzarsi che la novazione riguardi la mera scadenza del debito, giacché in tal caso non di novazione dovrebbe parlarsi ma di mera modifica del termine entro il quale adempiere all’obbligazione originaria rimasta immutata nella natura.

Proprio quest’ultimo, per vero, è lo scopo del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.lgs. 472/1997 che altro non è se non il pagamento tardivo dell’obbligazione originaria. Pagamento “premiato” da una minore sanzione per il ritardo.

Piuttosto, è vero che, sempre nel caso di ravvedimento operoso, il mancato pagamento anche solo di una rata comporta la decadenza dal beneficio (art. 24 del D.lgs. 472/1997: “Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta”).

Dunque, a valle del mancato pagamento della IV° rata (agosto 2025), l’intero debito della società F.C. Trapani 1905 S.r.l. doveva dirsi immediatamente scaduto. La V° rata, in effetti, poteva dirsi in sé non più esistente (quale scadenza autonoma) giacché cancellata dalla decadenza di cui si è detto (che ovviamente non riduceva il debito ma lo rendeva già tutto dovuto).

Ciò tanto è vero che la stessa Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche cade nell’equivoco di denunciare come autonomamente rilevante a fini federali il mancato pagamento della V° rata, avente scadenza settembre 2025 ma da documentare, appunto a fini federali, entro il termine del 16 dicembre 2025, ancorché detta rata fosse già stata cancellata (non assolta, ma resa irrilevante come rateizzazione) dall’atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. in data 20 novembre 2025 che ovviamente aveva sostanzialmente “revocato” il beneficio del termine alla debitrice chiedendo l’intero importo dovuto, interessi e sanzioni.

Atto di recupero che la stessa Commissione allega al proprio parere. Come se, nella prospettiva della Commissione, il mancato pagamento di una rata non determinasse la decadenza dalla rateizzazione (come invece attestato dall’Agenzia delle Entrate nell’atto di recupero).

Come si tornerà a dire più avanti, non vi erano due rate rilevanti per le scadenze federali: una già inadempiuta anche alla verifica di ottobre 2025 e l’altra inadempiuta alla verifica del 16 dicembre 2025, Vi era un intero debito già integralmente dovuto a ottobre 2025 e non ancora assolto (quindi permanente nell’inadempimento) a dicembre 2025.

L’equivoco determinato dal parere della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche sembra in effetti avere sviato (almeno parzialmente) anche il reclamo della Procura Federale e persino l’originario deferimento.

La Procura Federale ha, sin dal principio, contestato alla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. il mancato adempimento di due rate di pagamento come se esse fossero insensibili l’una all’altra ed entrambe insensibili alla decadenza stabilita dalla disciplina del ravvedimento operoso. Esattamente come era riportato nel parere della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche che, come detto, per un verso, certificava come ancora inadempiuta la IV° rata (cfr. terzo allinea del secondo capoverso relativo alla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. del parere della Commissione) e, per altro verso, segnalava quale inadempimento nuovo, rispetto alla scadenza del 16 dicembre 2025, il mancato pagamento della V° rata (cfr. primo alinea del primo capoverso relativo alla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. del parere della Commissione).

Per contro, il comportamento della società F.C. Trapani 1905 S.r.l. avrebbe dovuto essere più correttamente rappresentato come permanenza (alla scadenza federale del 16 dicembre 2025) del mancato adempimento dell’intero debito residuo oggetto dell’atto di recupero notificato dall’Agenzia delle Entrate.

La ricostruzione appena operata, risultante dagli atti utilizzati dalla stessa Commissione (prima) e dalla Procura Federale (poi) per l’avvio dell’azione disciplinare, rende difficile applicare al caso in esame l’orientamento di questa Corte che ha, in taluni casi, sussunto nelle scadenze federali le scadenze pattuite in rateizzazioni pattuite con il fisco (cfr. CFA, SS.UU. n. 0078/CFA-20222023).

Nel precedente appena richiamato, invero, si trattava di una vera e propria rateizzazione conseguente a cartelle esattoriali e le rate scadute erano state poi pagate senza che ne fosse derivata alcuna decadenza per la società sportiva. In un tale caso, allora, la Corte Federale d’Appello aveva statuito che, ai fini disciplinari, rilevava comunque il ritardo nel pagamento e che il silenzio dell’ordinamento (pur obiettivo) rispetto alle rateizzazioni non poteva valere quale privilegio per chi non adempisse alla rate medesime.

Un tale orientamento è persino divenuto norma nel manuale delle licenze nazionali che al par. I), lett. C), punto 7), prevede che “In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2025” (norma per vero non riportata con altrettanta chiarezza nelle NOIF e soprattutto nell’art. 33, comma 4, CGS).

Nel caso della società F.C. Trapani 1905 S.r.l., invece, l’intero debito era maturato per decadenza dal beneficio con la scadenza inadempiuta ad agosto 2025 (IV° rata non pagata dalla società F.C. Trapani 1905 S.r.l., rilevante ai fini della scadenza federale di ottobre 2025) tanto da provocare l’atto di recupero dell’Agenzia delle Entrate omnicomprensivo dell’intero debito ai sensi del già richiamato art. 24 del D.lgs. 472/1997.

E tale debito era rimasto non pagato anche alla successiva scadenza del dicembre 2025 (ma senza che la rata del ravvedimento operoso del settembre 2025 potesse più avere valenza autonoma).

Va detto che, nonostante la difficoltà di interpretare con esattezza la contestazione effettiva sollevata dalla Procura Federale (come detto forse ingenerata dal parere della Commissione), sia il deferimento che il reclamo della Procura Federale avevano comunque menzionato la sussistenza di un debito comunque complessivo, derivante dal mancato pagamento di entrambe le rate IV° e V°, quale debito effettivamente e integralmente dovuto alla scadenza federale del 16 dicembre 2025.

Nel deferimento si era fatta menzione (cfr. pag. 4) di una contestazione rivolta al “mancato integrale pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate”. Nel reclamo (cfr. pag. 11) si era censurata la decisione del Tribunale Federale per non aver considerato anche solo il “protrarsi del medesimo inadempimento come un’unica condotta illecita”.

Il rischio sanzionatorio portato dalla predetta contestazione (intero debito dovuto alla scadenza del 16 dicembre 2025) è stato esattamente percepito dalla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. che si è puntualmente difesa nel merito sostenendo (pag. 3 e seguenti delle controdeduzioni 25 marzo 2026 dei sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l.) che ove pure si fosse ammesso che il debito della società F.C. Trapani 1905 S.r.l. integrava il mancato pagamento di mensilità “precedenti ove non assolte prima” (cfr. in particolare pag. 5 delle controdeduzioni), sarebbe comunque risultato mancante il secondo requisito previsto dall’art. 33, comma 4, lett. c) CGS.

Vale a dire: sarebbe mancato (per integrare la violazione) l’inadempimento anche del bimestre “in corso”.

A tal proposito, la difesa dei sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. evidenzia come non contestata, ed anzi accertata dal parere della Commissione, la circostanza che – in disparte le rate del ravvedimento operoso, che al più valevano quali mensilità precedenti non assolte – la società avesse pagato le ritenute IRPEF e i contributi INPS afferenti al bimestre 1° settembre-31 ottobre 2025.

La difesa dei deferiti, allora, valorizza il dato letterale (ritenuto cumulativo) della norma a mente del quale “c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett.i)”; da ciò derivandone che in assenza di un inadempimento relativo al bimestre settembre-ottobre da aggiungere congiuntamente al mancato pagamento delle mensilità precedenti, la sanzione doveva dirsi impossibile.

Qui allora è necessaria una ricostruzione sistematica delle norme in commento.

Come segnalato dalla Procura Federale, l’art. 33, comma 4, CGS va costantemente letto in combinazione con l’art. 85, lett. C), paf. VI, delle NOIF. E tali disposizioni vanno poi traguardate anche con il sistema licenze nazionale.

Il quadro che ne deriva è il seguente.

L’art. 85, lett. C), paf. VI, delle NOIF prevede che “Le società devono documentare alla Commissione […] di aver assolto: […] b) entro il 16 dicembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute IRPEF relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati”.

La sintassi della norma è nel senso che, per essere regolare, la società sportiva deve avere assolto tutte le obbligazioni disciplinate dalla lettera in commento (l’esame è qui rivolto al secondo bimestre ma la norma è strutturata nel senso di ripetere la medesima disciplina per ciascun bimestre della stagione sportiva, con primo bimestre di rilievo a luglio-agosto di ciascun anno).

La “e” contenuta nell’art. 85 appena richiamato è chiaramente cumulativa (o copulativa).

La congiunzione appena citata collega i due elementi o proposizioni, di contenuto affermativo, in modo tale che risultino sommate tra loro.

Si deve documentare di avere assolto il versamento relativo alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e anche il versamento relativo a quelle precedenti, ove non assolte prima.

I due elementi sono sommati. E mancasse uno dei due pagamenti (ove vi fosse cioè un inadempimento parziale), la norma dovrebbe dirsi certamente violata.

L’art. 33, comma 4, lett. c) del CGS si suddivide in due proposizioni. Una principale e una subordinata di specificazione.

La prima proposizione è la seguente: “Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute IRPEF relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali”.

Una tale proposizione sembra esattamente coerente con l’art. 85 NOIF (che per vero è richiamato attraverso la citazione delle “disposizioni federali”). Il significato non appare dubitabile: le società sono tenute al versamento. E non vi sono limitazioni alla onnicomprensività dell’obbligazione. L’adempimento parziale è inadempimento.

La proposizione subordinata successiva sempre dell’art. 33, comma 4, CGS in commento, poi, aggiunge: “In particolare, […] c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i)”.

Tale specificazione, ove letta autonomamente (e non in combinazione con la prima proposizione e più in generale con l’art. 85 NOIF), potrebbe ritenersi a carattere limitativo. Ove la “e” contenuta nel paragrafo in commento fosse letta anch’essa come puramente cumulativa si dovrebbe giungere a ritenere esistente un ribaltamento quasi a specchio dell’art. 33 CGS rispetto all’art. 85 NOIF.

Ciò che la norma NOIF chiede come pagato integralmente (la somma di più adempimenti), la norma CGS invece ribalta. Vi è sanzione non se manca anche solo un pagamento, ma vi è sanzione se vi è mancato pagamento delle “due” obbligazioni disciplinate (bimestre in corso e mensilità precedenti).

Solo ove la “e” dell’art. 33, comma 4, lett. c), fosse considerata disgiuntiva o alternativa, allora potrebbe confermarsi che il pagamento parziale equivale ad un mancato pagamento, quindi sanzionabile.

Una tale soluzione appare per vero preferibile proprio alla luce del primo periodo del medesimo art. 33, comma 4, rispetto al quale le singole lettere sono certamente specificazioni (“in particolare”) ma non limitazioni.

Del resto, la scansione dei bimestri e delle diverse sanzioni appare costruita come un continuo da una stagione all’altra. La stessa lettera a) del comma 4 dell’art. 33 disciplina il caso di eventuali mensilità precedenti non assolte prima. Ciò a dimostrazione della mobilità della norma (che segue le stagioni) e di un sistema che si contempla come continuazione (appunto) del manuale di licenze nazionali e che poi progredisce bimestre per bimestre, sino alla esclusione nel corso del campionato stesso – ai sensi della lett. c) dell’art. 33, comma 4 – ove l’inadempimento prima eventualmente sanzionato solo con punti di penalizzazione persista ancora. In questa prospettiva, come si diceva, la “e” contenuta nella singola lettera c) del comma 4 dell’art. 33 andrebbe opportunamente letta come elencazione che non determina una necessaria somma di inadempimenti, ma rispetto alla quale (elencazione) anche solo un inadempimento è sufficiente alla sanzione.

Questa, per vero, è stata l’interpretazione seguita dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia con la decisione (n. 44/2023).

Secondo il Collegio di Garanzia il principio applicabile è che “a ogni scadenza bimestrale le società devono comunicare alla FIGC non soltanto l’avvenuto pagamento delle ritenute irpef, dei contributi INPS e del fondo di fine carriera relativi al bimestre precedente ma anche quelle precedenti ove non assolte prima”.

La norma va dunque costruita, secondo il Collegio di Garanzia, nel senso che un pagamento parziale resta comunque inadempimento.

Tuttavia, se una simile interpretazione è irreprensibile ove rivolta ad una penalizzazione in punti, essa rischia di tramutarsi in eccessivamente rigorosa in un caso come quello oggi in decisione. Tanto più a fronte di una sanzione non modulabile (la lettera c) prevede la sola esclusione e null’altro come possibile scelta per il Giudice sportivo).

Anche la decisione citata dalla Procura Federale (CFA, SS.UU. n. 0132/CFA-2023-2024) non sembra da sola decisiva.

Tale decisione precisa innanzitutto che mancato pagamento alla scadenza originaria (primo elemento) e successivo permanere dello stesso debito alla scadenza successiva (secondo elemento) non costituiscono un unico fatto, ma due fatti disciplinarmente autonomi. È dunque pacifico che se una società non paga entro una prima scadenza, e resta poi inadempiente anche alla successiva, può essere sanzionata anche per questa seconda violazione.

Il principio è qui pienamente condiviso.

La medesima decisione però aggiunge che “la norma, alla voce e), sanziona l’omesso pagamento del terzo bimestre e di uno dei bimestri precedenti, ossia dei versamenti dovuti per due interi bimestri, condizione che non ricorre nel caso di specie”.

La decisione, dunque, ancorché relativa all’art. 33, comma 4, lettera e) del CGS, non risolve  il quesito interpretativo volto a chiarire se la fattispecie espulsiva possa basarsi solo su insoluti relativi ad alcune mensilità del bimestre precedente oppure richieda congiuntamente anche l’insolvenza relativa al bimestre di riferimento.

Non si vuole qui porre in dubbio la rilevanza (negativa) del comportamento dei sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. che per certo hanno utilizzato in compensazioni crediti IVA inesistenti e hanno violato il pagamento di più bimestri, risultandone per vero sanzionati (a più riprese e anche in questo giudizio) con diversi punti di penalizzazione.

Si deve però prendere atto – proprio e solo in riferimento al caso della esclusione – di un margine di dubbio sulla esatta combinazione delle norme delle NOIF (art. 85) e del CGS (art. 33), tanto da poter determinare in astratto una non unanimità di valutazione ed eventualmente decisioni contrastanti nel tempo, a fronte invece della opposta necessità che una sanzione come quella della espulsione dal campionato sia conseguenza di una disciplina immune da qualunque ricostruzione interpretativa perché testuale e non diversamente opinabile.

Per questi motivi, in conclusione, il reclamo della Procura Federale non può essere accolto, cristallizzandosi invece le sanzioni irrogate dal Tribunale Federale.

Nel contempo, questa Corte Federale d’Appello formula l’auspicio che il legislatore federale chiarisca al più presto il disposto dell’art. 33 comma 4, lettera c) CGS (anche solo modificando la “e” in una “o” più chiaramente alternativa ovvero all’opposto ribaltando la visione sopra offerta), così risolvendo il punto di snodo che sopra si è descritto come capace di determinare una potenziale incertezza del diritto.

P.Q.M.

Respinge i reclami in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Domenico Luca Scordino                                        Antonino Anastasi

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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