F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0109/CFA pubblicata il 8 Aprile 2026 (motivazioni) – sig. Umberto Barletta et alios

Decisione/0109/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0124/CFA/2025-2026

Registro procedimenti n. 0125/CFA/2025-2026

Registro procedimenti n. 0126/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Stefano Papa – Componente

Diego Sabatino - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

- sul reclamo n. 0124/CFA/2025-2026 per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0173/TFNSD-2025-2026 del 27.02.2026, proposto dal sig. Umberto Barletta avverso l'incongruità della sanzione dell'inibizione di mesi 24 allo stesso inflitta per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 22 bis delle N.O.I.F.;

- sul reclamo n. 0125/CFA/2025-2026 per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0173/TFNSD-2025-2026 del 27.02.2026 proposto dalla società Celle Varazze F.B.C. S.S.D. a R.L.  avverso l'incongruità della sanzione di Euro 1.500,00 di ammenda alla stessa inflitta a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2;

- sul reclamo n. 0126/CFA/2025-2026 per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0173/TFNSD-2025-2026 del 27.02.2026 proposto dal sig. Umberto Camogli avverso l'incongruità della sanzione dell'inibizione di mesi 4 allo stesso inflitta per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 22 bis delle N.O.I.F.;

Visti i reclami con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 1° aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, il pres. Diego Sabatino e uditi gli avv. Gianvito Garassino e Anna Cerbara per le parti reclamanti e l’avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1 - Con tre diversi reclami, rispettivamente iscritti ai nn. 0124/CFA/2025-2026, 0125/CFA/2025-2026 e 0126/CFA/2025-2026, tutti depositati in data 6 marzo 2026, il sig. Umberto Barletta, la società Celle Varazze F.B.C. S.S.D. a R.L. e il sig. Umberto Camogli hanno chiesto la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0173/TFNSD-20252026 del 27.02.2026 che, a seguito di deferimento della Procura federale n. 232pf25-26, aveva loro irrogato, rispettivamente, la sanzione dell'inibizione di mesi 24 inflitta per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 22 bis delle N.O.I.F.; la sanzione di Euro 1.500,00 di ammenda inflitta a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2; e la sanzione dell'inibizione di mesi 4 inflitta per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 22 bis delle N.O.I.F..

2 - Il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare ha così riassunto i fatti di causa:

“Il deferimento.

Con atto del 23 gennaio 2026 n. 18573/232pf25-26/GC/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare:

-- Umberto BARLETTA, direttore sportivo della società PRAESE 1945 (ss 21/22 e 22/23) della società CELLE VARAZZE F.B.C. (ss 23/24, 24/25 e 25/26);

- Giovanni Battista CAVIGLIA, Presidente della società PRAESE 1945 nella stagione 21/22 e 22/23 fino al 25.01.2023;

- Claudio SCIOTTO, Presidente della società PRAESE 1945, società partecipante a campionato in ambito regionale, nella stagione 22/23 dal 26.01.2023;

- Umberto CAMOGLI, Presidente della società Celle Varazze F.B.C.;

- la società PRAESE 1945;

- la società CELLE VARAZZE F.B.C.

per rispondere:

- il sig. Umberto BARLETTA, direttore sportivo della società Praese 1945 (ss 21/22 e 22/23) e della società CELLE VARAZZE F.B.C. (ss 23/24, 24/25 e 25/26),

1) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 22 bis delle N.O.I.F., per aver chiesto ed ottenuto il tesseramento quale direttore sportivo della società PRAESE 1945 per le stagioni sportive 21/22 e 22/23 e CELLE VARAZZE F.B.C. per le stagioni sportive 23/24 e 24/25, società partecipanti a campionati in ambito regionale, e quale direttore sportivo della società CELLE VARAZZE F.B.C. per la stagione sportiva 25/26 società partecipante al campionato interregionale, nonostante fosse condannato in due processi penali con sentenze passate in giudicato (sentenza n.753/19 del 18.6.2019, divenuta irrevocabile il 24.7.2019, con la quale è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all’art. 629 c.p. e sentenza n.778/22 del 15.6.2022, divenuta irrevocabile il 5.7.2022, con la quale è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 per il reato di cui all’art. 644 c.p.). Tanto in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni atto o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva ed in violazione dell’art. 22 bis delle N.O.I.F. che impone che “1. Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1° comma, N.O.I.F.), e l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, N.O.I.F.), e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato a pene detentive superiori ad un anno” per una serie di reati specificatamente indicati, fra cui quelli per cui è intervenuta condanna del sig. Barletta;

2) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 22 bis delle N.O.I.F., per avere omesso di dichiarare ai Presidenti delle predette società, società PRAESE 1945 per le stagioni sportive 21/22 e 22/23 e CELLE VARAZZE F.B.C. per le stagioni sportive 23/24 e 24/25, società partecipanti a campionati in ambito regionale, tenuti alla dichiarazione prevista dall’art. 22 bis comma 6 delle N.O.I.F., che si trovava in una situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 22 bis comma 1 delle N.O.I.F., stante le condanne penali definitive sopra richiamate al punto 1. Tanto sul presupposto che l’art. 22 bis delle N.O.I.F., al comma 6, impone che “All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le società ed associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle società ed associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.”;

3) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 22 bis delle N.O.I.F., per avere, all’atto di tesseramento quale direttore sportivo della società CELLE VARAZZE F.B.C. per la stagione sportiva 25/26 società partecipante a campionato interregionale, omesso di presentare l’autocertificazione prevista dall’art. 22 bis comma 6 delle N.O.I.F., nonostante si trovasse in una situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 22 bis comma 1 delle N.O.I.F., stante le condanne penali definitive sopra richiamate al punto 1. Tanto sul presupposto che l’art. 22 bis delle N.O.I.F., al comma 6, impone che “All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione.”;

- il sig. Giovanni Battista CAVIGLIA, Presidente della società Praese 1945 nella stagione 21/22 e 22/23 fino al 25.01.2023 della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 22 bis delle N.O.I.F., per aver tesserato nelle stagioni sportive 21/22 e 22/23 il sig. Umberto BARLETTA quale direttore sportivo della PRAESE 1945, società partecipante a campionati in ambito regionale all’epoca dei fatti, senza fare alcun controllo sulle eventuali situazioni di incompatibilità ex art. 22 bis delle N.O.I.F. in cui si trovava il Barletta, in quanto condannato in due processi penali con sentenze passate in giudicato (sentenza n.753/19 del 18.6.2019, divenuta irrevocabile il 24.7.2019, con la quale è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all’art. 629 c.p. e sentenza n.778/22 del 15.6.2022, divenuta irrevocabile il 5.7.2022, con la quale è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 per il reato di cui all’art. 644 c.p.). E cosi facendo all’Ufficio federale competente una dichiarazione mendace su tale circostanza;

- il sig. Claudio SCIOTTO, Presidente della società Praese 1945, società partecipante a campionato in ambito regionale, nella stagione 22/23 dal 26.01.2023, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 22 bis delle N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito che il sig. Umberto BARLETTA, continuasse a svolgere l’incarico quale direttore sportivo della PRAESE 1945, durante la stagione sportiva 22/23 dal 26.01.2023, società partecipante a campionati in ambito regionale all’epoca dei fatti, senza fare alcun controllo sulle eventuali situazioni di incompatibilità ex art. 22 bis delle N.O.I.F. in cui si trovava il Barletta, in quanto condannato in due processi penali con sentenze passate in giudicato (sentenza n.753/19 del 18.6.2019, divenuta irrevocabile il 24.7.2019, con la quale è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all’art. 629 c.p. e sentenza n.778/22 del 15.6.2022, divenuta irrevocabile il 5.7.2022, con la quale è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 per il reato di cui all’art. 644 c.p.);

- sig. Umberto CAMOGLI, all’epoca dei fatti Presidente della società Celle Varazze F.B.C.,

1) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 22 bis delle N.O.I.F., per aver tesserato nelle stagioni sportive 23/24 e 24/25 il sig. Umberto Barletta quale direttore sportivo del Celle Varazze F.B.C., società partecipante a campionati in ambito regionale all’epoca dei fatti, senza fare alcun controllo sulle eventuali situazioni di incompatibilità ex art. 22 bis delle N.O.I.F. in cui si trovava il Barletta, in quanto condannato in due processi penali con sentenze passate in giudicato (sentenza n.753/19 del 18.6.2019, divenuta irrevocabile il 24.7.2019, con la quale è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all’art. 629 c.p. e sentenza n.778/22 del 15.6.2022, divenuta irrevocabile il 5.7.2022, con la quale è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 per il reato di cui all’art. 644 c.p.).

2) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 22 bis delle N.O.I.F., per aver consentito che il sig. Umberto Barletta si tesserasse nella stagione sportiva 25/26 quale direttore sportivo del Celle Varazze F.B.C., società partecipante al campionato interregionale all’epoca dei fatti, senza che quest’ultimo all’atto del tesseramento avesse effettuato e prodotto l’autocertificazione ai sensi dell’art. 22 bis comma 6 delle N.O.I.F., nonostante si trovasse in una situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 22 bis comma 1 delle N.O.I.F., poiché condannato in due processi penali con sentenze passate in giudicato (sentenza n.753/19 del 18.6.19, divenuta irrevocabile il 24.7.2019, condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all’art. 629 c.p. e sentenza n.778/22 del 15.6.22, divenuta irrevocabile il 5.7.22, pena finale anni 1 e mesi 4 per il reato di cui all’art. 644 c.p.);

- la società PRAESE 1945 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per le condotte poste in essere dai sigg.ri Umberto Barletta, Giovanni Battista Caviglia, Claudio Sciotto, così come descritte nei precedenti capi di incolpazione.

- la società CELLE VARAZZE F.B.C. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per le condotte poste in essere dai sigg.ri Umberto Barletta e Umberto Camogli, così come descritte nei precedenti capi di incolpazione.”

“La fase istruttoria

In data 22.09.25, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 232pf25-26, avente ad oggetto: “Trasmissione da parte dell’Autorità giudiziaria di Genova di sentenze penali di condanna a carico del sig. Umberto Barletta, tesserato FIGC”.

In particolare, a seguito di notizie stampa aventi ad oggetto presunti precedenti giudiziari del Sig. Umberto Barletta – tesserato quale direttore sportivo della società ASD Praese 1945 per le stagioni sportive 20-21, 21-22, 22-23 e della società Celle Varazze F.B.C. per le stagioni sportive 23-24, 24-25 e 25/26 - la Procura Federale inoltrava alla competente Autorità Giudiziaria formale richiesta di trasmissione di eventuali sentenze da costui riportate e/o di informazioni sulla pendenza di procedimenti a suo carico.

All’esito della trasmissione di quanto richiesto da parte dell’Ufficio GIP del Tribunale di Genova, emergeva che, al tesserato, ai sensi dell’art. 444 e ss. c.p.p., in data 18.6.19 era stata applicata la pena di anni 1 e mesi quattro di reclusione ed 1.400,00 di multa per il reato di cui all’art. 629 c.p., con sentenza divenuta irrevocabile in data 24.7.19; successivamente, in data 15.6.22, gli era stata altresì applicata la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed 4.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 644 c.p., con sentenza divenuta irrevocabile in data 5.7.22.

Venivano altresì acquisite le autocertificazioni previste dall’art. 22 NOIF, relative alle stagioni sportive durante le quali il sig. Barletta è stato tesserato. quale direttore sportivo per la società ASD Praese 1945 (2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023), ove il Presidente, Sig. Caviglia, su cui gravava il relativo onere, attestava con autocertificazione il possesso dei requisiti di onorabilità ex art. 22 bis delle N.O.I.F., per sé stesso, nonché per “tutti i dirigenti e i collaboratori”. Per la stagione sportiva 2022-2023 veniva altresì acquisita l’autocertificazione ex art.22 bis sottoscritta, in data 26.1.23, dal Presidente subentrato, Sig. Sciotto.

Relativamente al tesseramento del Sig. Barletta, quale direttore sportivo per la società Celle Varazze F.B.C nelle stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025, veniva rinvenuta un’unica autocertificazione ex art. 22 bis NOIF a firma del Presidente, sig. Umberto Camogli, il quale si limitava a dichiarare, esclusivamente per sé stesso, di non trovarsi in nessuna delle incompatibilità ivi previste.

Veniva inoltre acquisita la documentazione relativa al tesseramento del Sig. Barletta quale direttore sportivo per la società Celle Varazze F.B.C nell’attuale stagione sportiva, nella quale la società partecipa al campionato interregionale, dalla quale emergeva esclusivamente l’autocertificazione ex art. 22 bis delle N.O.I.F. del Presidente della società, sig. Camogli, non risultando in atti analoga autocertificazione del Sig. Barletta, nonostante ne fosse all’uopo onerato.

L’Ufficio inquirente procedeva quindi all’audizione dei sigg.ri Caviglia, Sciotto e Camogli e, all’esito, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, in data 23.12.25, notificava la comunicazione di conclusione indagini agli odierni deferiti.

Successivamente, in data 23.1.26, la Procura Federale procedeva alla notifica dell’atto di deferimento. ”

“La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 17 febbraio 2026, ritualmente notificata, i Sigg.ri Barletta, Caviglia e Camogli, anche n.q. di LR della società Celle Varazze FBC, facevano pervenire, nei termini di rito, memorie difensive, tutte a firma degli Avv.ti Anna Cerbara e Gianvito Garassino.

Nelle suddette memorie, di fatto sovrapponibili, i difensori chiedevano il proscioglimento dei deferiti, non ritenendo le sentenze riportate ai sensi dell’art. 444 c.p.p. opponibili in sede disciplinare. A tal fine eccepivano che la Procura Federale non avesse considerato la corretta portata dell’istituto del patteggiamento che, nella sua attuale formulazione, così come modificata dalla riforma Cartabia, non può essere equiparato ad una sentenza di condanna e per l’effetto non può ritenersi ostativo al “percorso professionale all’interno del sistema calcistico”.

Precisavano altresì che, pur essendo la novella legislativa intervenuta successivamente ai primi tesseramenti contestati nell’atto di deferimento, alla fattispecie in esame vada applicato il principio del favor rei.

“Il dibattimento

All’udienza del 17.2.26, svoltasi in videoconferenza, partecipavano gli Avv.ti Lorenzo Giua e Cristina Fanetti per la Procura Federale e gli Avv.ti Anna Cerbara e Gianvito Garassino per i Sigg.ri Barletta, Caviglia e Camogli e per la società Celle Varazze; nessuno era presente per il deferito Sig. Sciotto e la società Praese 1945.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, preliminarmente, sottolineava l’inconferenza delle doglianze difensive di cui alla memoria versata in atti, avendo il deferito Sig. Barletta riportato due sentenze di applicazione della pena per reati ritenuti ostativi ai sensi dell’art. 22 bis NOIF.

Nel merito, riportandosi all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Umberto BARLETTA: mesi ventiquattro (24) di inibizione di cui 18 per la violazione di cui al capo a) aumentata di mesi tre (3) per il capo b) e di altri mesi tre (3) per il capo c);

- per il sig. Giovanni Battista CAVIGLIA, mesi otto (8) di inibizione;

- per il sig. Umberto CAMOGLI: mesi dodici (12) di inibizione;

. per il sig. Claudio SCIOTTO: mesi sei (6) di inibizione;

- per la società Praese 1945, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda;

- per la società Celle Varazze FBC, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

Prendeva poi la parola l’Avv. Cerbara, la quale ribadiva quanto evidenziato nella memoria difensiva, sottolineando la sopravvenuta inefficacia delle sentenze di patteggiamento ai fini della contestata incompatibilità ex art. 22 NOIF, alla luce del novellato art. 445 co. 1 bis c.p.p. Precisava altresì che, venuto meno, in virtù della novella legislativa, qualsiasi automatismo tra la sentenza di condanna e l’applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p., nel caso di specie i due patteggiamenti sarebbero improduttivi di effetti, non essendo state applicate pene accessorie. Evidenziava altresì l’irragionevolezza dell’invocata disapplicazione della portata normativa dell’art. 445 c.p.p. in ambito federale, laddove, in ambito pubblico, il soggetto che abbia riportato una sentenza ex art. 444 c.p.p., possa, allo stato, candidarsi per il Parlamento italiano.

Si riportava pertanto alle conclusioni già rassegnate in memoria.

Prendeva la parola l’Avv. Garassino il quale, nel riportarsi integralmente alla memoria difensiva versata in atti, sottolineava come nella vicenda in esame, essendo successiva all’entrata in vigore del novellato art. 445 cpp, debba applicarsi il principio del favor rei, prevalendo, anche alla luce della Giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, sul tempus regit actum.

Chiedeva, pertanto, accogliersi le conclusioni rassegnate nelle memorie versate in atti.”

3 - Assunta la causa in decisione, il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare ha pubblicato la decisione n. 0173/TFNSD2025-2026 del 27.02.2026, oggetto del presente reclamo, con la quale, prosciolto il sig. Claudio Sciotto, venivano irrogate plurime sanzioni e, in dettaglio: al sig. Umberto Barletta, mesi 24 (ventiquattro) di inibizione; al sig. Giovanni Battista Caviglia, mesi 6 (sei) di inibizione; al sig. Umberto Camogli, mesi 4 (quattro) di inibizione; alla società Praese 1945, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda; alla società Celle Varazze FBC, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

Nel dettaglio, in tema di accertamento dei fatti, il Tribunale riteneva che quelli contestati nell’atto di deferimento, nella loro materialità, fossero stati provati, con l’eccezione dell’addebito in capo al sig. Sciotto, poi conseguentemente prosciolto, in quanto subentrato nella carica di Presidente della società Praese 1945 e quindi onerato unicamente della sottoscrizione della propria autocertificazione.

Nella valutazione in diritto, il collegio giudicante riteneva non condivisibile la posizione difensiva sulla (sopravvenuta) inefficacia della sentenza di patteggiamento anche nei giudizi disciplinari, alla luce della riformulazione dell’art. 445 c.p.p. a seguito dell’entrata in vigore della c.d. “riforma Cartabia”, di cui al d.lgs. n. 150/2022. Riteneva, al contrario, che la Federazione, nella sua autonomia normativa, avesse legittimamente individuato nel patteggiamento per determinati reati gravi un autonomo requisito impeditivo del tesseramento, distinto dall'equiparazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. alla sentenza di condanna. Riteneva così non applicabile il disposto del novellato art. 445, comma 1-bis, c.p.p., come introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, stante la sua natura di norma processuale soggetta al principio del tempus regit actum, applicabile ai soli procedimenti pendenti dalla sua entrata in vigore, ma non idonea a rimuovere retroattivamente una condizione di incompatibilità già formatasi.

4 - Con i reclami in esame, tutti depositati il 6 marzo 2026, le parti hanno censurato l’impostazione del Tribunale.

Il Sig. Barletta ha lamentato: a) l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto le sentenze di patteggiamento ostative al tesseramento ai sensi dell'art. 22 bis N.O.I.F., richiamando il parere consultivo della Corte federale d'appello del 19 dicembre 2017, ove già era stata esclusa l'equiparazione del patteggiamento alla sentenza di condanna; b) l'applicabilità al caso di specie del nuovo art. 445, comma 1-bis, c.p.p., sia in ragione dell'applicabilità del principio del favor rei all'ordinamento sportivo, sia perché l'actum rilevante ai fini del tempus è il procedimento disciplinare (avviato nel settembre 2025), non la data delle sentenze di patteggiamento; c) l'omessa o insufficiente motivazione in ordine ai capi di incolpazione nn. 2 e 3; d) la buona fede tenuta nei confronti di tutti i presidenti delle società di tesseramento, i quali erano stati edotti delle proprie vicende giudiziarie; e) l'intervenuta estinzione della pena detentiva con provvedimento del Tribunale di sorveglianza del 29 gennaio 2026, che avrebbe comportato anche l'automatica estinzione di ogni effetto penale.

La società Celle Varazz F.B.C. e il Sig. Camogli hanno ripreso sostanzialmente le medesime argomentazioni già articolate dal Sig. Barletta, insistendo sull'assenza di motivazione nella decisione di primo grado in ordine alla specifica responsabilità del Presidente, sull'irrilevanza delle sentenze di patteggiamento come presupposto dell'incompatibilità ex art. 22 bis N.O.I.F. e sulla buona fede del Camogli che, pur consapevole delle generali problematiche di natura penale del Barletta, non aveva avuto conoscenza della specifica normativa federale e si era fidato della segreteria societaria per gli adempimenti formali di tesseramento.

5 - All’udienza dell’1 aprile 2026, tenuta in via telematica dinanzi alla Prima sezione, uditi gli avv. Gianvito Garassino e Anna Cerbara per le parti reclamanti e l’avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale, la causa è stata assunta in decisione.

All’esito della camera di consiglio il Collegio ha pronunciato il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6 - In via preliminare, occorre affermare l’inammissibilità della richiesta di deposito di note d’udienza proposta in sede di discussione da parte dell’avv. Cerbara, atteso che l’art. 103, comma 1, del Codice di giustizia sportiva prevede espressamente che “fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza” le parti “possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti”, ponendo un termine decadenziale a tutela della controparte.

Pertanto, in disparte la condivisibilità della proposta diversità ontologica tra note d’udienza e di memoria, anche qualora le prime avessero natura diversa, sarebbero comunque inammissibili, stante la tassatività tipologica degli atti ammessi.

Sempre in via preliminare, va disposta la riunione tra i tre reclami, essendo stati proposti avverso la medesima decisione.

7 - Venendo alle questioni di merito, i ricorsi riuniti sono parzialmente fondati solo in relazione alla quantificazione della sanzione da irrogare al sig. Umberto Barletta.

8 - Il thema decidendum principale dei presenti reclami riguarda un punto specifico, ossia se le sentenze pronunciate ex art. 444 c.p.p., riportate dal Barletta, integrino la condizione ostativa al tesseramento prevista dall'art. 22 bis, comma 1, delle N.O.I.F., in base al quale non possono assumere la carica di dirigente di società «coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato a pene detentive superiori ad un anno» per una serie di reati specificamente indicati, tra cui quelli di estorsione (art. 629 c.p.) e di usura (art. 644 c.p.), di cui alle vicende che qui occupano.

8.1. - A sostegno della posizione difensiva, i reclamanti invocano, in primo luogo, il parere reso da questa Corte federale d'appello in data 19 dicembre 2017, nel quale si affermò che «il richiamo alla sentenza penale di condanna contenuto nell'art. 22 bis delle N.O.I.F. debba essere inteso come riferito alla pronuncia che abbia accertato la responsabilità penale dell'imputato, cui non è in alcun modo assimilabile la sentenza applicativa di pena su richiesta».

La censura non è conferente.

In primo luogo, va notato come detto parere sia stato dato in un differente contesto normativo e con riferimento a fattispecie che non contemplavano la pluralità di precedenti penali ed il radicamento nell'ordinamento sportivo protrattosi per più stagioni consecutive. Inoltre, ed è il dato normativamente più rilevante, il parere del 2017 affrontava la questione come problema di equiparazione, laddove il nodo ermeneutico che qui si pone è, come si dirà, di natura diversa.

In secondo luogo, occorre evidenziare come il tema, come correttamente impostato nella decisione reclamata, non riguardi la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, c.p.p. come prova dei fatti oggetto del giudizio, ma la sentenza stessa nella sua esistenza, ossia in quanto fatto giuridico rilevante ex se.

8.1.1 A tal fine occorre richiamare la cornice sistematica entro cui l'art. 22 bis N.O.I.F. si inserisce.

La Federazione è un'associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, dotata, come sancito dalla L. n. 280/2003, di potestà normativa che le attribuisce la facoltà di dettare regole vincolanti per i propri affiliati e tesserati, al fine precipuo di garantire la trasparenza, la correttezza e la probità all'interno delle società sportive.

Tale prerogativa ha solide radici costituzionali.

Con la decisione n. 49/2011, la Corte costituzionale ha ritenuto che « anche prescindendo dalla dimensione internazionale del fenomeno, deve sottolinearsi che l'autonomia dell'ordinamento sportivo trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 della Costituzione, dato che non può porsi in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più diffuse "formazioni sociali dove [l'uomo] svolge la sua personalità" e che debba essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente per finalità sportive». E ancora, nella decisione n. 160/2019, la Corte ha affermato che «nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, anche il sistema dell'organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali, trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell'individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18). Con la conseguenza che eventuali collegamenti con l'ordinamento statale, allorché i due ordinamenti entrino reciprocamente in contatto per intervento del legislatore statale, devono essere disciplinati tenendo conto dell'autonomia di quello sportivo e delle previsioni costituzionali in cui essa trova radice».

Come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (CFA, SS.UU., n. 51/2025-2026), l'operazione compiuta dalla Corte costituzionale con le due decisioni si è sostanziata in un bilanciamento tra la tutela del tesserato e la salvaguardia del fenomeno sportivo, bilanciamento in esito al quale la capacità regolatoria normativa della Federazione è stata confermata quale valore costituzionalmente protetto.

Il quadro costituzionale di riferimento si è ulteriormente arricchito per effetto della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, che ha introdotto nell'art. 33 della Costituzione un ultimo comma.

Si tratta di una norma di rango costituzionale che non si limita a registrare un fenomeno sociale diffuso, ma compie una precisa scelta assiologica: lo sport è riconosciuto dalla Repubblica non come mera attività ludica o competitiva, bensì come vettore di valori — educativi, sociali, di benessere della persona — che l'ordinamento statale è chiamato a tutelare e promuovere.

Se l'art. 33, ultimo comma, Cost. consacra i valori dello sport a livello costituzionale, ne deriva che la potestà normativa della Federazione di definire i requisiti di onorabilità dei propri tesserati — già fondata sugli artt. 2 e 18 Cost. e riconosciuta dalla L. n. 280/2003 — trova ora un'ulteriore e indipendente base di legittimazione costituzionale.

La FIGC, nel pretendere che i propri dirigenti e collaboratori soddisfino standard di integrità elevati, attua il mandato costituzionale di preservare e promuovere quei valori che la Repubblica stessa ha ritenuto degni di tutela costituzionale espressa.

Ne discende che le norme dell'ordinamento statale non possono essere lette come limiti alla potestà della Federazione di determinare i propri criteri di onorabilità, perché quella potestà trova ora copertura non solo nel regime associativo di diritto privato, ma in un valore costituzionale esplicito.

In forza di tale riconoscimento, dunque, la Federazione gode di ampia libertà nell'inserire nel proprio ordinamento interno rigorosi requisiti di onorabilità e professionalità per il tesseramento di dirigenti e collaboratori.

È conseguenza naturale di questo assetto - come questa Corte ha più volte ribadito - la capacità dell'ordinamento sportivo di «munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport », e quindi la «niente affatto obbligata permeabilità dell'ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell'ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie» (CFA, SS.UU., n. 51/2025-2026; CGF, SS.UU., n. 13/2012-2013).

Alla luce di quanto precede, appare evidente come l'art. 22 bis N.O.I.F. non imponga una equiparazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. alla sentenza di condanna, ma si ponga in una prospettiva diversa, avendo riguardo alla posizione dei soggetti dell'ordinamento sportivo, e consideri quindi, con criteri propri e distinti da quelli statali, i requisiti di onorabilità necessari al tesseramento, ossia ai fini dell'inserimento nell'ordinamento stesso.

8.2. - La locuzione normativa federale fa riferimento a soggetti che «siano stati condannati» a pene detentive superiori ad un anno per determinati reati. La questione non è quindi se la sentenza applicativa della pena su accordo delle parti sia o meno una sentenza di condanna ma, più precisamente, se alla stessa consegua un effetto di condanna, rilevante nel sistema federale.

La risposta è nel senso affermativo.

Occorre ricordare che la sentenza di cui all'art. 444, comma 2, c.p.p., è adottata quando il giudice ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata. La sentenza di applicazione della pena diviene irrevocabile (art. 648 c.p.p.) e produce effetti penali in senso stretto anche senza implicare un accertamento pieno della responsabilità penale nei termini propri di una sentenza dibattimentale, atteso che comunque determina un trattamento sanzionatorio a fronte di un fatto penalmente rilevante.

Nell’ottica dell'ordinamento federale, il riferimento ai «condannati con sentenza passata in giudicato» va letto in senso teleologico, in quanto lo scopo della disposizione è quello di garantire i “requisiti di onorabilità” (come recita l’intitolazione dell’art. 22 bis NOIF), ossia assicurar che le cariche dirigenziali all'interno delle società siano ricoperte da soggetti privi di precedenti penali gravi per reati di indubbio disvalore sociale, come tali idonei a minare la credibilità e il decoro del movimento calcistico.

Quindi, proprio perché lo scopo perseguito sarebbe inciso qualora si ritenesse che chi ha patteggiato una pena detentiva superiore ad un anno per gravi reati contro la persona o il patrimonio – come l'estorsione e l'usura – possa ritenersi in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per ricoprire una carica dirigenziale sportiva, la norma è costruita in maniera da includere ogni tipologia di sentenza penale.

Infatti, il riferimento della disposizione non è, come postula la difesa, alla sentenza di condanna, dando spazio ad una infeconda diatriba sulla natura della pronuncia ex art. 444 c.p.p., ma all’essere stati “condannati” (testuale nell’art. 22 bis), evento che, come si è sopra visto, si è sicuramente verificato.

Pertanto, la norma di cui all'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. non trova applicazione a una fattispecie che prescinde da qualsiasi meccanismo equiparativo, ma si fonda su un dato effettuale incontestato.

Il riferimento al d.lgs. n. 150/2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, che ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p., a norma del quale «[s]e non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna» appare quindi inconferente, quando evocato dalla difesa dei reclamanti come elemento improduttivo di effetti ai fini dell'applicazione dell'art. 22 bis N.O.I.F.. Viene infatti sostenuto che tale norma renderebbe inoperante la normativa federale quale norma extrapenale di equiparazione tra patteggiamento e condanna, in assenza di pene accessorie irrogate al Sig. Barletta.

8.3. - Accanto all’inconferenza determinata dalla ragione appena esposta, ossia dovuta al fatto che l'art. 22 bis N.O.I.F. non procede ad alcuna equiparazione ma pone una condizione di incompatibilità autonoma, strutturata sull'avvenuta sottoposizione a un trattamento sanzionatorio detentivo superiore a un anno per specifici reati, vi è una ulteriore ragione di irrilevanza.

Infatti, l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. è norma di natura squisitamente processuale, come tale soggetta al canone generale del tempus regit actum sancito dall'art. 11 delle Preleggi.

Pertanto, come pacifico in giurisprudenza (da ultimo, Cass. civ., sez. un., n. 6548/2025), le norme processuali trovano applicazione solo a partire dalla loro entrata in vigore, senza retroagire sulle situazioni già consolidate, «trattandosi di una previsione posta a salvaguardia dell'ordine processuale e della prevedibilità delle relative regole, a loro volta incidenti sul diritto di difesa».

Nel caso in esame, la condizione di incompatibilità del Barletta si era determinata in periodo anteriore al 30 dicembre 2022 e anche anteriormente il Barletta aveva fruito indebitamente del tesseramento.

Pertanto le violazioni commesse nelle stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023 non possono essere valutate alla luce di una norma processuale entrata in vigore successivamente.

Del pari, in relazione al principio del favor rei, invocato dalla difesa in relazione alla giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport (decisioni nn. 15/2017 e 8/2020), va notato come questo trovi applicazione in ambito sportivo con riferimento alle norme di natura sostanziale, ossia a quelle che definiscono la fattispecie illecita o le relative conseguenze sanzionatorie, mentre nel caso in esame si chiede di applicare in senso scriminante una disposizione, ossia l’intervenuto art. 445, comma 1-bis, c.p.p., che non ha natura sostanziale, atteso che non ridefinisce la portata dell'illecito disciplinare federale, visto che riguarda l'efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento in procedimenti diversi da quello penale.

Nel caso in esame si verte sull’esistenza di elementi fattuali (ossia l’intervenuta pronuncia con effetto di condanna) che determinano l’incompatibilità del Barletta rispetto ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 22 bis N.O.I.F.

L'applicazione del principio del favor rei è quindi, nella specie, non pertinente.

Alla luce di quanto esposto, non vi è dubbio che il Barletta, a far data dal proprio primo tesseramento per la stagione 2021/2022, versasse in una condizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 22 bis, comma 1, delle N.O.I.F. La sentenza n. 753/19 era divenuta irrevocabile nel luglio 2019, ben prima dell'inizio del periodo di tesseramento contestato. La seconda sentenza (n. 778/22), irrevocabile dal 5 luglio 2022, ha aggravato ulteriormente la posizione del Sig. Barletta a far data dalla stagione 2022/2023.

9 - Con riferimento al capo di incolpazione n. 2 (omessa dichiarazione ai presidenti delle società della propria situazione di incompatibilità per le stagioni di campionato regionale), il Tribunale ne ha affermato la responsabilità in modo sintetico, ma contestato dalla difesa reclamante.

L’affermazione del Tribunale è condivisibile.

Va osservato che l'obbligo di clare loqui, già considerato dalla giurisprudenza (TFN-SD, n. 185/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 71/2021-2022), pone in capo a tutti i soggetti dell'ordinamento federale l’obbligo di rappresentare, sin dal momento del tesseramento, le circostanze idonee, anche solo in potenza, a incidere sulla legittima partecipazione al sodalizio.

Il Barletta era quindi onerato in tal senso, a prescindere dall'eventuale conoscenza delle sue precedenti vicende penali in senso generico. Rileva, infatti, che egli non ha mai dichiarato formalmente e specificamente ai presidenti medesimi l'esistenza della condizione di incompatibilità ex art. 22 bis N.O.I.F., condizione che, del resto, era determinata da fattori in sua conoscenza.

10 - In merito al capo di incolpazione n. 3, relativo alla mancata presentazione dell'autocertificazione per la stagione 2025/2026, in cui la Celle Varazze partecipa al campionato interregionale, la violazione è pacifica in fatto e si inserisce nel contesto di una condotta sistematicamente inosservante degli obblighi di lealtà e correttezza.

Le difese proposte, in ordine alla buona fede del Barletta, che avrebbe reso edotti i presidenti delle proprie vicende penali, non comportano una esclusione di responsabilità, in quanto: a) la generica consapevolezza dei presidenti di problematiche penali del Barletta è irrilevante ai fini dell'art. 22 bis N.O.I.F., che prescrive adempimenti formali specifici; b) le comunicazioni all'UEPE prodotte in sede processuale attestano la collaborazione del Barletta con le autorità di sorveglianza penale, non la sua trasparenza verso le società sportive in relazione agli specifici obblighi federali; c) in ogni caso, la buona fede eventuale dei presidenti è irrilevante rispetto all'obbligo del Barletta di non chiedere e ottenere il tesseramento in violazione dell'art. 22 bis N.O.I.F.

Del pari irrilevante è il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Genova del 29 gennaio 2026, con cui è stata dichiarata estinta la pena detentiva del Sig. Barletta a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Ai sensi dell'art. 47, comma 12, della L. n. 354/1975, l'esito positivo dell'affidamento in prova comporta l'estinzione della pena e di ogni effetto penale della condanna, ma non incide sull'accertamento della responsabilità disciplinare già formatasi per condotte consumatesi durante l'arco di cinque stagioni sportive, in quanto l'estinzione della pena opera ex nunc, a partire dalla data del relativo provvedimento, e non elimina retroattivamente la condizione di incompatibilità che ha connotato il tesseramento nelle stagioni sportive contestate, salva la sua valutazione come elemento di commisurazione della sanzione irrogabile.

11 - Le argomentazioni appena svolte comportano una complessiva condivisibilità delle argomentazioni addotte dal Tribunale federale in tema di accoglimento delle richieste della Procura.

Ritiene tuttavia il Collegio che il quantum sanzionatorio meriti un parziale riesame.

Il Tribunale ha irrogato la sanzione di mesi ventiquattro di inibizione, corrispondente alla sommatoria delle tre voci indicate dalla Procura federale (diciotto mesi per il capo a., tre mesi per il capo b., tre mesi per il capo c.). In questo senso, la pluralità delle violazioni è stata considerata in senso atomistico, senza valutare come le stesse diano vita ad un'unica strategia di condotta del Barletta, protrattasi per più stagioni con modalità sostanzialmente invariate.

Sussistono invece i presupposti per l'applicazione del vincolo della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p., sicuramente applicabile nell'ordinamento sportivo (CFA, Sez. I, n. 82/2025-2026), atteso che si è in presenza di violazioni tutte espressive di un medesimo disegno unitario, protrattosi per cinque stagioni sportive consecutive senza soluzione di continuità.

La gravità della condotta va quindi valutata complessivamente, tenendo conto della sua protrazione ultraquinquennale, del numero delle stagioni coinvolte e delle due società danneggiate, ma anche dell'applicazione del vincolo della continuazione, del sopraggiunto provvedimento del Tribunale di sorveglianza che attesta un percorso di reinserimento sociale positivo, nonché della circostanza che le violazioni più risalenti (stagioni 2021/2022 e 2022/2023) si siano consumate in un contesto in cui il quadro normativo era oggettivamente meno definito.

Conclusivamente, il Collegio ritiene corretta una rideterminazione in senso riduttivo della sanzione, quantificata in mesi diciotto di inibizione.

12. - In merito alla posizione del sig. Camogli, è stata lamentata la nullità della decisione di primo grado per omessa motivazione sulla sua posizione.

Sebbene l’osservazione sulla dimensione della motivazione abbia un fondamento, in quanto il Tribunale non ha dedicato una specifica trattazione alla posizione del Presidente di Celle Varazze e si sia limitato ad una osservazione generale sull'obbligo di garanzia dei presidenti societari, tuttavia non può darsi spazio ad una pronuncia di nullità, in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (ex multis, CFA, Sez. I, n. 3/2025-2026), la Corte federale d'appello è investita di piena cognizione e può integrare o sostituir la motivazione carente del primo giudice.

Nel merito, la responsabilità del Camogli risulta pienamente accertata.

La norma di cui all'art. 22 bis, comma 6, N.O.I.F. impone ai presidenti delle società che svolgono attività in ambito regionale di attestare, con autocertificazione, l'assenza di condizioni di incompatibilità non solo per sé stessi ma anche per tutti i dirigenti e i collaboratori.

Il Camogli, nelle stagioni 2023/2024 e 2024/2025, aveva depositato autocertificazioni incomplete, riferite alla propria sola posizione e, per la stagione 2025/2026, aveva consentito il tesseramento del Barletta in assenza di autocertificazione, nonostante la società partecipi al campionato interregionale e tale adempimento fosse in quella stagione formalmente richiesto anche in capo al singolo tesserato.

L'accertamento della condotta del Camogli è emerso sin dall’audizione dinanzi alla Procura federale e poi confermato in sede dibattimentale. Questi ha infatti dichiarato testualmente: «sapevo che Barletta avesse delle problematiche di natura penale, ad esempio aveva delle prescrizioni, la sera aveva l'obbligo di rientrare ad una certa ora... mi erano note le problematiche di Barletta sin dal momento del suo primo tesseramento».

Non si è quindi di fronte ad una condotta meramente omissiva per ignoranza della normativa, bensì ad una consapevole scelta di ignorare elementi che avrebbero dovuto esigere verifiche specifiche, in virtù della posizione di garanzia approntata dall’ordinamento federale.

Infatti, il ruolo del presidente di una società si caratterizza non solo per la rappresentanza del club nei confronti di tutti gli altri soggetti con cui essa è destinata ad entrare in contatto, ma anche e soprattutto, per la funzione di garanzia che la medesima figura assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto, del rispetto da parte dei tesserati ovvero di chi agisce per conto e/o nell’interesse della società, anche senza esserne tesserato, degli obblighi di lealtà, correttezza e probità. Ne discende che la responsabilità del presidente non è una responsabilità oggettiva in senso stretto, priva cioè di qualsiasi elemento soggettivo, ma è piuttosto una responsabilità in cui l’elemento soggettivo è agevolmente rinvenibile, non tanto nella c.d. culpa in eligendo (nella scelta di fatto di un soggetto che ha agito nell’interesse della società) o nella c.d. culpa in vigilando (nel non aver controllato che il comportamento di questi fosse conforme e coerente con l’ordinamento sportivo), quanto piuttosto nella violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti e di quanti, seppur non tesserati, abbiano agito in nome o nell’interesse della società, derivanti proprio dall’assunzione della funzione del ruolo dirigenziale ricoperto (ex multis: CFA, Sez. I, n. 87/2025-2026).

Per tali ragioni, la sanzione di mesi quattro di inibizione irrogata dal Tribunale appare congrua, anche in considerazione del fatto che il Camogli ha firmato autocertificazioni incomplete (non mendaci in senso proprio, a differenza del Sig. Caviglia) e non ha ostacolato le indagini.

Il reclamo del Sig. Camogli deve pertanto essere respinto.

13. - La responsabilità della società Celle Varazze F.B.C. discende, in via diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, CGS, dalle condotte poste in essere dal Sig. Barletta e dal Sig. Camogli, entrambi riconosciuti responsabili.

L'ammenda di Euro 1.500,00 appare proporzionata alla gravità delle violazioni e alla durata del periodo in cui la società ha beneficiato del contributo di un direttore sportivo privo dei requisiti di onorabilità. La riduzione parziale della sanzione irrogata al Barletta non incide sulla responsabilità societaria, la cui esistenza non è in discussione.

Il reclamo della Celle Varazze F.B.C. deve pertanto essere respinto.

P.Q.M.

a) dispone la riunione dei reclami n. 0124, 0125 e 0126/CFA/2025-2026;

b) accoglie parzialmente il reclamo n. 0124/CFA/2025-2026 proposto dal Sig. Umberto Barletta e, per l'effetto, in riforma parziale della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0173/TFNSD-2025-2026,riduce la sanzione irrogata al Sig. Umberto Barletta da mesi ventiquattro a mesi diciotto di inibizione;

c) respinge il reclamo n. 0125/CFA/2025-2026 proposto dalla società Celle Varazze F.B.C. S.S.D. a r.l.;

d) respinge il reclamo n. 0126/CFA/2025-2026 proposto dal Sig. Umberto Camogli.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva corrisposto dal Sig. Umberto Barletta.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Diego Sabatino                                                        Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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