F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 207/TFN – SD del 8 Aprile 2026 (motivazioni) – Giovanni Prina, APD Vigna Pia – Reg. Prot. 196/TFNSD

Decisione/0207/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0196/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Serena Callipari - Componente (Relatore)

Ignazio Castellucci – Componente

Valeria Ciervo – Componente

Francesco Ranieri - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 8 aprile 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23433 /412pf25-26/GC/DP/rm del 6 marzo 2026 e depositato il 10 marzo 2026, nei confronti del sig. Giovanni Prina, nonché della società APD Vigna Pia, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 23433 /412pf25-26/GC/DP/rm del 6 marzo 2026 e depositato il 10 marzo 2026, nei confronti di:1) Giovanni Prina (all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.P.D. Vigna Pia) per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli artt. 26 quater e 29 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che i sig.ri Leonardo Borello, benché tesserato quale dirigente accompagnatore ufficiale per la società A.S.D. Eur Calcio A 5, e Yuri Sorcini, benché tesserato quale calciatore per la società A.S.D. Borgo Palidoro, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgessero il ruolo e i compiti rispettivamente di preparatore atletico e di preparatore dei portieri delle squadre del Settore Giovanile della società A.P.D. Vigna Pia, pur non essendo i predetti iscritti nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. ed essendo pertanto sprovvisti della necessaria qualifica;

2) A.P.D. Vigna Pia a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Giovanni Prina, così come descritti nel precedente capo di incolpazione, nonché per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Emanuele D’Angelo, Leonardo Borello e Yuri Sorcini, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la comunicazione di conclusione delle indagini notificata: § “sig. D’ANGELO Emanuele, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all’epoca dei fatti tesserato quale allenatore e responsabile tecnico dell’area agonistica del Settore Giovanile della società A.P.D. Vigna Pia: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dagli artt. 26 quater, 29 e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso incaricato i sig.ri Leonardo Borello, benché tesserato quale dirigente accompagnatore ufficiale per la società A.S.D. Eur Calcio A 5, e Yuri Sorcini, benché tesserato quale calciatore per la società A.S.D. Borgo Palidoro, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, di svolgere il ruolo e i compiti rispettivamente di preparatore atletico e di preparatore dei portieri delle squadre del Settore Giovanile della società A.P.D. Vigna Pia, pur non essendo i predetti iscritti nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. ed essendo pertanto sprovvisti della necessaria qualifica”; § “sig. BORELLO Leonardo, all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente accompagnatore ufficiale per la società A.S.D. Eur Calcio A 5 nonché soggetto che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.P.D. Vigna Pia: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in costanza di tesseramento quale dirigente accompagnatore ufficiale per la società A.S.D. Eur Calcio A 5, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di preparatore atletico delle squadre del Settore Giovanile della società A.P.D. Vigna Pia, pur non essendo iscritto nei ruoli del Settore Tecnico ed essendo pertanto sprovvisto della necessaria qualifica”; § “sig. SORCINI Yuri, all’epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la società A.S.D. Borgo Palidoro nonché soggetto che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.P.D. Vigna Pia: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 26 quater del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in costanza di tesseramento quale calciatore per la società A.S.D. Borgo Palidoro, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di preparatore dei portieri delle squadre del Settore Giovanile della società A.P.D. Vigna Pia, pur non essendo iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. ed essendo pertanto sprovvisto della necessaria qualifica”.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Giovanni Prina e la società APD Vigna Pia hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Enrico LIberati in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Giulio Di Fabio in rappresentanza dei deferiti, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- al sig. Giovanni Prina, mesi 2 (due) di inibizione;

- alla società APD Vigna Pia, euro 667,00 (seicentosessantasette/00) di ammenda.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Serena Callipari                                                            Carlo Sica

 

Depositato in data 8 aprile 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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