F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0183/CSA pubblicata del 8 Aprile 2026 –calciatore Tommaso Busatto

Decisione/0183/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0243/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Andrea Lepore – Componente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0243/CSA/2025-2026, proposto dal calciatore Tommaso Busatto, in data 13 marzo 2026, per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 93 del 3 marzo 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 26 marzo 2026, il Dott. Agostino Chiappiniello; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Tommaso Busatto ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara inflittagli dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 93 del 3 marzo 2026 in relazione alla gara San Giuliano City SSDARL/Sant’Angelo, dell’1.3.2026, valevole per il campionato di Serie D - Girone D.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo della Terna arbitrale al termine deal termine della gara”.

Il reclamante non contesta il fatto ma ritiene che la condotta posta in essere sia frutto del clima scaturito da una serie di errori arbitrali e, comunque, la sanzione irrogata appare particolarmente severa in relazione al comportamento tenuto.

La condotta sanzionata non appare irriguardosa e non è ravvisabile, a giudizio del reclamante, alcuna volontà offensiva.

Il Calciatore chiede che il Collegio operi una graduazione della sanzione, con applicazione dell’art. 13, del C.G.S..

Conclusivamente il reclamante chiede la riduzione della squalifica inflittagli da quattro a due giornate effettive di gara.

Udito nel corso dell’udienza l’Avv. Francesca Auci per il reclamante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento.

In via preliminare, si deve puntualizzare che il reclamante non contesta che il fatto sia effettivamente avvenuto, ma ritiene che la condotta posta in essere non sia irriguardosa.

Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale testualmente riferisce: "A fine gara il giocatore, si avvicinava dapprima a me, a protestando vivacemente su un episodio a fine gara dicendomi che non capivo niente che non ne avevo azzeccata una che ero scarso, dopodiché andava dall AA1 a continuare le proteste, una volta allontanandosi si rivolgeva al AA dicendogli testuali parole: non capisci un cazzo pelato di merda. Non estraevo il rosso, visto il momento ma lo comunicavo tempestivamente al Dirigente responsabile nonché al capitano.”

Da detta ricostruzione appare fondata la qualificazione effettuata dal Giudice Sportivo e la conseguente sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore Tommaso Busatto.

Con riferimento alla doglianza relativa alla mancata notifica del provvedimento di espulsione mediante esibizione del cartellino rosso all’atto della commissione della condotta contestata, poiché nel caso di specie è stata comunque data comunicazione del provvedimento al dirigente responsabile e al capitano, il Collegio rileva che tale modalità di notifica, restando nella discrezionalità dell’arbitro e costituendo sua prerogativa, non assume alcuna rilevanza ai fini di una presunta, minore gravità della fattispecie sanzionata.

La misura della sanzione, alla luce degli elementi qualificanti i fatti contestati, appare congrua e condivisibile, essendo pari al minimo edittale previsto dall’art. 36, comma 1, lettera a) C.G.S. e va quindi confermata.

Il Collegio non ritiene ricorrere alcuna circostanza attenuante di cui all’art. 13 C.G.S.. P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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