FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 237/AA del 05/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VIANELLO – BOSCOLO – S.S.D. A R.L. UNIONE CADONEGHE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 136 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianfranco BOSCOLO, Marco VIANELLO e della società S.S.D. a R.L. UNIONE CADONEGHE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gianfranco BOSCOLO, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. A R.L. Unione Cadoneghe all’epoca dei fatti , in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. A R.L. Unione Cadoneghe, in data antecedente e prossima al 14.5.2025, assunto un impegno preliminare di tesseramento per la successiva stagione sportiva 2025-2026 con il tecnico sig. Marco Vianello, sebbene quest’ultimo fosse tesserato nella stagione sportiva 2024- 2025 come allenatore per la società A.S.D. Calcio Cavarzere;

Marco VIANELLO, allenatore tesserato per la società A.S.D. Calcio Cavarzere all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 5, delle N.O.I.F. e dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in data antecedente e prossima al 14.5.2025, in costanza di tesseramento come allenatore per la società A.S.D. Calcio Cavarzere, assunto un impegno preliminare di tesseramento per la successiva stagione sportiva 2025-2026 con la società S.S.D. A R.L. Unione Cadoneghe;

S.S.D. a R.L. UNIONE CADONEGHE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Boscolo Gianfranco;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Gianfranco BOSCOLO,

- Sig. Marco VIANELLO,

- Società S.S.D. a R.L. UNIONE CADONEGHE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gianfranco BOSCOLO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gianfranco BOSCOLO,

- 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Marco VIANELLO,

- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S.D. a R.L. UNIONE CADONEGHE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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