FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 255/AA del 12/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PICARIELLO – VENTO – POCHINTESTA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1309 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Paola PICARIELLO, Emanuele VENTO, Gabriele POCHINTESTA e della società US FOLGORE CARATESE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:
Paola PICARIELLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Folgore Caratese A.S.D., in violazione: a. - dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere consentito, e comunque non impedito, che in data 18.6.2025 ed in data 20.6.2025, presso il centro sportivo della società dalla stessa rappresentata, il sig. Gabriele Pochintesta, calciatore tesserato per la società A.S.D. Centro Schuster, partecipasse a provini, consistiti rispettivamente in un allenamento e nella partecipazione ad una gara, in assenza di preventiva autorizzazione da parte del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ed in assenza di regolare “nulla osta” rilasciato da tale ultima società per la quale era tesserato il calciatore; b. - dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentata al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltata nonostante sia stata ritualmente convocata per i giorni 11.9.2025 e 19.9.2025, senza addurre alcun giustificato motivo di legittimo impedimento a comparire;
Emanuele VENTO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Folgore Caratese A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere consentito che in data 18.6.2025 ed in data 20.6.2025, presso il centro sportivo della società U.S. Folgore Caratese A.S.D., il sig. Gabriele Pochintesta, calciatore tesserato per la società A.S.D. Centro Schuster, partecipasse a provini, consistiti rispettivamente in un allenamento e nella partecipazione ad una gara, in assenza di preventiva autorizzazione da parte del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ed in assenza di regolare “nulla osta” rilasciato da tale ultima società per la quale era tesserato il calciatore;
Gabriele POCHINTESTA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Centro Schuster, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile Scolastico, per avere lo stesso preso parte, nelle giornate del 18.6.2025 e del 20.6.2025, a provini, consistiti rispettivamente in un allenamento e nella partecipazione ad una gara, presso il centro sportivo della società U.S. Folgore Caratese A.S.D., in assenza di regolare “nulla osta” rilasciato dalla A.S.D. Centro Schuster, società per la quale era tesserato all’epoca dei fatti;
US FOLGORE CARATESE ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Paola Picariello ed Emanuele Vento;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig.ra Paola PICARIELLO,
- Sig. Emanuele VENTO,
- Sig. Gabriele POCHINTESTA,
- Società US FOLGORE CARATESE ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Paola Picariello;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Paola PICARIELLO,
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Emanuele VENTO,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Gabriele POCHINTESTA,
- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società US FOLGORE CARATESE ASD;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
