FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 269/AA del 17/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DE VIRGILIO – PARADISO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 423 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Antonio DE VIRGILIO, e della società ASD PARADISO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio DE VIRGILIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Paradiso, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, dopo la gara Città di Fasano Sq. B - Paradiso disputata l’11.11.2025 e valevole per il campionato Allievi Under 17 della Delegazione Provinciale di Brindisi, a mezzo di un “comunicato ufficiale” pubblicato in data 12 novembre 2025, alle ore 13.40, sulla “pagina” della società del social network “facebook” denominata “ASD Paradiso”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro di tale incontro e delle classe arbitrale nel suo complesso;

ASD PARADISO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Antonio De Virgilio del Codice di Giustizia Sportiva;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Antonio DE VIRGILIO,

- Società ASD PARADISO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio De Virgilio;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonio DE VIRGILIO, € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD PARADISO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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