FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 270/AA del 17/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MARANGIO – PARADISO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 416 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Fabio MARANGIO, e della società ASD PARADISO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Fabio MARANGIO, all’epoca dei fatti Allenatore UEFA B tesserato per la società A.S.D. Paradiso, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, attraverso un post pubblicato in data 12.11.2025 sulla propria pagina ufficiale del social network “Facebook”, espresso pubblicamente giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e della reputazione propri della classe arbitrale;
ASD PARADISO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Fabio Marangio;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Fabio MARANGIO,
- Società ASD PARADISO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio De Virgilio;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; −
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Fabio MARANGIO,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD PARADISO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
