FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 271/AA del 19/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BENUCCI – SENIGAGLIESI – DIERNA – VETRINI – US GROSSETO 1912
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1312 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimiliano BENUCCI, Luca SENIGAGLIESI, Emilio DIERNA, Filippo VETRINI e della società US GROSSETO 1912 SS ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:
Massimiliano BENUCCI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Grosseto 1912 S.S. A R.L., in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine di una sessione di allenamento congiunta tra la squadra della società U.S. Grosseto 1912 S.S. A R.L. militante nel campionato di serie D e quella della società A.C.F. Fiorentina S.r.l. militante nel campionato Primavera, svoltasi in data 27 marzo 2025 presso l’impianto sportivo “Viola Park”, sottratto dallo spogliatoio nell’occasione concesso in uso alla sua squadra indumenti sportivi dell’A.C.F. Fiorentina S.r.l., nello specifico una maglia da allenamento, ivi riposti;
Luca SENIGAGLIESI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Grosseto 1912 S.S. A R.L., in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine di una sessione di allenamento congiunta tra la squadra della società U.S. Grosseto 1912 S.S. A R.L. militante nel campionato di serie D e quella della società A.C.F. Fiorentina S.r.l. militante nel campionato Primavera, svoltasi in data 27 marzo 2025 presso l’impianto sportivo “Viola Park”, sottratto dallo spogliatoio nell’occasione concesso in uso alla sua squadra indumenti sportivi dell’A.C.F. Fiorentina S.r.l., nello specifico una maglia da allenamento, ivi riposti;
Emilio DIERNA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Grosseto 1912 S.S. A R.L., in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine di una sessione di allenamento congiunta tra la squadra della società U.S. Grosseto 1912 S.S. A R.L. militante nel campionato di serie D e quella della società A.C.F. Fiorentina S.r.l. militante nel campionato Primavera, svoltasi in data 27 marzo 2025 presso l’impianto sportivo “Viola Park”, sottratto dallo spogliatoio nell’occasione concesso in uso alla sua squadra indumenti sportivi dell’A.C.F. Fiorentina S.r.l. ivi riposti;
Filippo VETRINI, all’epoca dei fatti direttore generale della società U.S. Grosseto 1912 S.S. A R.L. con poteri di firma e rappresentanza della società, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso dichiarato, nell’esposto depositato dinnanzi alla Procura Federale in data 24 giugno 2025, in maniera non conforme a quanto emerso che il sig. Isuf Cela, all’epoca calciatore tesserato per la società U.S. Grosseto 1912 S.S. A R.L., al termine di una sessione di allenamento congiunta tra la squadra della società U.S. Grosseto 1912 S.S. A R.L. militante nel campionato di serie D e quella della società A.C.F. Fiorentina S.r.l. militante nel campionato Primavera, svoltasi in data 27 marzo 2025 presso l’impianto sportivo “Viola Park”, aveva sottratto dallo spogliatoio nell’occasione concesso in uso alla sua squadra indumenti sportivi dell’A.C.F. Fiorentina S.r.l. ivi riposti;
US GROSSETO 1912 SS ARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Filippo Vetrini, quale direttore generale con poteri di firma e rappresentanza della società, ed i sigg.ri Luca Senigagliesi, Massimiliano Benucci ed Emilio Dierna, quali calciatori;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Massimiliano BENUCCI,
- Sig. Luca SENIGAGLIESI,
- Sig. Emilio DIERNA,
- Sig. Filippo VETRINI,
- Società US GROSSETO 1912 SS ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco Lamioni;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2025/2026 per il Sig. Massimiliano BENUCCI,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2025/2026 per il Sig. Luca SENIGAGLIESI,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2025/2026 per il Sig. Emilio DIERNA,
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Filippo VETRINI,
- € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società US GROSSETO 1912 SS ARL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
