FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 277/AA del 08/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PINARELLI

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1306 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Silvio PINARELLI avente ad oggetto la seguente condotta:

Silvio PINARELLI, allenatore Uefa C, all’epoca dei fatti tesserato per la società Massese 1919 S.S.D.R.L. e attualmente tesserato per la società A.C. Montignoso, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, segnatamente nei mesi di maggio e giugno 2025, in costanza di tesseramento per la società Massese 1919 S.S.D.R.L., ripetutamente e insistentemente tentato di persuadere, sia di persona che telefonicamente, i due giovani calciatori tesserati per la medesima società Massese 1919 S.S.D.R.L., sig.ri S.K. e P.P., a tesserarsi per la successiva stagione sportiva 2025-2026 con la società A.C. Montignoso, comunicando ai predetti atleti che nella successiva stagione si sarebbe trasferito presso la stessa società A.C. Montignoso, per la quale risulta a oggi tesserato, evidenziando il livello elevato della futura squadra che avrebbe allenato e promettendo la vittoria del campionato, nonché prospettando altresì al sig. S.K., del quale ebbe anche a incontrare il padre in una occasione nella quale gli chiese di convincere il figlio, che lo avrebbe schierato sempre titolare;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

- Sig. Silvio PINARELLI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

- 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Silvio PINARELLI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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