FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 300/AA del 14/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DESSENA – SECHI – ASD OZIERESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 219 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianfranco DESSENA, Salvatore SECHI e della società ASD OZIERESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gianfranco DESSENA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ozierese 1926, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso omesso, nella sua qualità ed in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società da egli rappresentata, di inoltrare agli organi federali competenti la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara amichevole Olbia – Ozierese disputata in data 21.8.2025 ad Ozieri (SS) e comunque di vigilare sulla corretta organizzazione della gara; nonché per aver consentito che il sopra indicato incontro fosse diretto da arbitro non facente parte dell’Associazione Italiana Arbitri, al fine che potessero rimanere estranei alla normativa federale eventuali episodi di rilevanza disciplinare; Salvatore SECHI, all’epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società A.S.D. Ozierese 1926, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso omesso di inoltrare agli organi federali competenti la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara amichevole Olbia – Ozierese disputata in data 21.8.2025 ad Ozieri (SS); nonché per aver consentito che il sopra indicato incontro fosse diretto da arbitro non facente parte dell’Associazione Italiana Arbitri, al fine che potessero rimanere estranei alla normativa federale eventuali episodi di rilevanza disciplinare;

ASD OZIERESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Gianfranco Dessena ed il sig. Salvatore Sechi;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Gianfranco DESSENA,

- Sig. Salvatore SECHI,

- Società ASD OZIERESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gianfranco Dessena;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianfranco DESSENA,

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore SECHI,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD OZIERESE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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