FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 301/AA del 14/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TERRACCIANO – LATINA CALCIO 1932

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 197 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Antonio TERRACCIANO, e della società LATINA CALCIO 1932 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio TERRACCIANO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate p.t. della Società Latina Calcio 1932 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per il mancato pagamento, da parte della società Latina Calcio 1932 S.r.l., delle somme stabilite dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale, con Decisione 0030/TFNSVE-2024-2025 del 18 giugno 2025, depositata e pubblicata in data 30 giugno 2025, in favore della A.S.D. Fondi Calcio, divenuta definitiva in data 7 luglio 2025;

LATINA CALCIO 1932 S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva il sig. Antonio Terracciano al momento della commissione dei fatti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Antonio TERRACCIANO,

- Società LATINA CALCIO 1932 S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio Terracciano;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonio TERRACCIANO,

- € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società LATINA CALCIO 1932 S.r.l.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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