FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 302/AA del 14/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MARAI – SSDARL CALCIO DESENZANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 270 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Roberto MARAI, e della società SSD ARL CALCIO DESENZANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Roberto MARAI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD ARL Calcio Desenzano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento ai Comunicati Ufficiali del Dipartimento Interregionale LND n. 3 del 9.7.2025 e n. 4 del 23.7.2025 (contenente criteri generali per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del diritto di cronaca), nonché alle circolari n. 6 e n. 7 del 1.7.2025 della LND (contenente rispettivamente la regolamentazione dei rapporti tra gli organi di informazione per l’esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2025-2026 nonché l’acquisizione dei diritti audio-video per la stagione sportiva 2025-2026), per avere consentito e non impedito, l’accesso allo stadio della SSD ARL Calcio Desenzano, alla troupe televisiva dell’emittente BE.PI TV per la trasmissione integrale della gara di Coppa Italia Serie D, Desenzano-Breno del 31.8.2025, nonostante la predetta fosse priva di accredito da parte del Dipartimento Interregionale;
SSD ARL CALCIO DESENZANO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Sig. Roberto Marai, come descritta nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Roberto MARAI,
- Società SSD ARL CALCIO DESENZANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto Marai;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione interamente commutati in € 2.700,00 (duemila settecento/00) di ammenda per il Sig. Roberto MARAI,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSD ARL CALCIO DESENZANO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
