FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 303/AA del 14/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da META – VALENTI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1133 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Kelmend META e Carmelo Valerio VALENTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Kelmend META, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Alessandria, in violazione dell’art. 42, commi 2 e 4, lett. a) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, assunto la direzione arbitrale di numero 18 gare allestite dall’ente X Five Sport di Alessandria, disputate dal 7.11.2024 al 24.4.2025, dunque non rientranti nell’attività calcistica organizzata o autorizzata dalla F.I.G.C.;

Carmelo Valerio VALENTI, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Alessandria, in violazione dell’art. 42, commi 2 e 4, lett. a) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, assunto la direzione arbitrale di numero 45 gare allestite dall’ente X Five Sport di Alessandria, disputate dal 9.10.2024 al 20.5.2025, dunque non rientranti nell’attività calcistica organizzata o autorizzata dalla F.I.G.C.;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Kelmend META,

- Sig. Carmelo Valerio VALENTI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi di sospensione per il Sig. Kelmend META,

- 3 (tre) mesi di sospensione per il Sig. Carmelo Valerio VALENTI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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