FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 328/AA del 2/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FCD CITTA’ DI GUARDAVALLE 1975
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 293 pfi 25-26 adottato nei confronti della società FCD CITTA' DI GUARDAVALLE 1975, avente ad oggetto la seguente condotta:
FCD CITTA' DI GUARDAVALLE 1975, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Coria German Amiel, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società, ha posto in essere gli atti ed i comportamenti contestati nel procedimento. In particolare, per aver sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
- Società FCD CITTA' DI GUARDAVALLE 1975, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vincenzo Menniti;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società FCD CITTA' DI GUARDAVALLE 1975;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
