F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 18/TFNST del 20 Aprile 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dal sig. Lassina Larsson Coulibaly – 17/TFNST
Decisione/0018/TFNST-2025-2026
Registro procedimenti n. 0017/TFNST/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente
Alessandro Giuseppe Maruccio - Vice Presidente (Relatore)
Giovanni Chiappiniello - Vice Presidente
Angelo Perta - Componente
Fernando Casini - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 aprile 2026, a seguito del ricorso proposto dal sig. Lassina Larsson Coulibaly per l'annullamento del rigetto dell'istanza di tesseramento del 2 febbraio 2026, la seguente
DECISIONE
Viene di seguito richiamato brevemente il contenuto degli atti difensivi che le parti costituite hanno affidato a questo Tribunale.
IL RICORSO
Il Calciatore Coulibaly Lassina Larsson, nato il 17.04.2003 a Yopougon, cittadino della Costa d’Avorio,proponeva ricorso a Questo Tribunale deducendo quanto segue.
A dire dell’Atleta egli avrebbe effettuato:
- un primo tesseramento presso la FIGC con lo status di “giovane di serie mai tesserato presso federazione estera” con la Società S.S. Lazio spa il 12.2020 e con la medesima avrebbe stipulato, in data 30.06.2021, un contratto professionistico pluriennale con decorrenza dal 1° luglio 2021 e scadenza al 30 giugno 2025 acquisendo lo status federale di “professionista extracomunitario mai tesserato per federazione estera”;
- nel corso della stagione sportiva 2024-2025, in data 09.2024 (lunedi), il calciatore sarebbe stato trasferito, a titolo temporaneo (alias “prestito”), presso la società Mosta FC (Malta);
- il 1°.02.2025 il Calciatore avrebbe effettuato il c.d. “rientro dal prestito” dal Mosta FC presso la S.S. Lazio spa;
- sempre in data 02.2025 il Calciatore sarebbe stato trasferito, sempre a titolo temporaneo (alias “prestito”), presso la società FC Birkirkara (Malta) fino al 7 giugno 2025;
- tale prestito si sarebbe concluso il 7 giugno 2025, termine amministrativo in corrispondenza del quale sarebbe terminata ufficialmente la stagione sportiva 2024/2025 presso la Federazione nazionale calcistica maltese (M.F.A.-Malta Football Association);
- in data 01.2026 Coulibaly Lassina Larsson, nella sua qualità di calciatore svincolato dal 1° luglio 2025 (dalla S.S.Lazio spa), sottoscriveva con la S.S. Giugliano Calcio 1928 s.r.l. una variazione di tesseramento ed un contratto di lavoro sportivo professionistico, da quest’ultima ritualmente depositati-in pari data- presso i competenti uffici federali.
La FIGC opponeva diniego alla detta richiesta di tesseramento (con la S.S. Giugliano Calcio 1928 s.r.l. – proposta quale variazione di tesseramento accompagnata da contratto di lavoro sportivo professionistico) in data 02.02.2026, attraverso il proprio portale telematico, deducendo che “la richiesta di tesseramento non può essere accolta in quanto contraria a quanto previsto al punto E del Comunicato Ufficiale 267/A del 30.04.2025”.
A seguito di ciò, lo stesso 02.02.2026la Legale del Calciatore inviava una pec alla F.I.G.C. ed alla Lega Pro, del seguente tenore: <<Vi invito e diffido a voler procedere, entro e non oltre 48 ore dal ricevimento della presente, alla ratifica del tesseramento del calciatore Coulibaly Lassina Larsson (pratica n. …omissis) con la S.S. Giugliano Calcio 1928 Srl, con espressa avvertenza che, in difetto di positivo riscontro nel termine indicato, verranno adite senza ulteriore preavviso le competenti Autorità Giudiziarie per la tutela dei diritti del mio assistito e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. >>
A tale diffida veniva dato riscontro, in data 10.02.2026 dal Responsabile dell’Ufficio Tesseramento-Anagrafe Federale TMS Manager, a mezzo pec, con la quale si deduceva letteralmente che:<<si fa riferimento alla sua pec del 2 febbraio u.s, con la quale ha rappresentato di non condividere il diniego al tesseramento per la società Giugliano Calcio 1928 Srl del calciatore Coulibaly LassinaLarsson. A tal proposito, si fa presente che, oltre a quanto risultante da portale della Lega Pro sulla provenienza dall’estero del calciatore, va evidenziato che il punto F) del Comunicato Ufficiale 267/A del 30 aprile 2025 consente il libero tesseramento per società professionistiche e, quindi anche per società della Lega Pro, soltanto per calciatori extracomunitari tesserati in Italia con società professionistiche alla data del 30 giugno 2025.Tale condizione non sussiste per il suo assistito e, pertanto, la richiesta di tesseramento per il Giugliano Calcio 1928 non è accoglibile. >>
Avverso il detto diniego l’Atleta proponeva rituale ricorso notificato a mezzo posta elettronica certificata il 03.03.2026 e depositato telematicamente lo stesso giorno presso il Tribunale Federale Nazionale. L’impugnativa era affidata ai seguenti motivi:
I) Illegittimità ed infondatezza del diniego di tesseramento per erronea ricostruzione del fatto; errata interpretazione e falsa applicazione del C.U. 267/A F.I.G.C. del 30.04.2025; sussistenza di un rapporto amministrativo di “tesseramento principale” del Sig. Coulibaly per la stagione 2024/2025 con la Società S.S. Lazio S.p.a.; perduranza del tesseramento principale presso FIGC fino al 30 giugno 2025: con tale motivo il ricorrente deduceva il mantenimento del proprio status idoneo per il preteso tesseramento con la S.S. Giugliano Calcio 1928 s.r.l. nella S.S. 2025/2026. Ciò grazie al ritenuto perdurante rapporto di tesseramento ed in virtù del contratto professionistico con la S.S. Lazio sino al 30.06.2025. Asseritamente grazie al fatto che, con tale società, sussisteva ancora un tesseramento “madre” (principale) non compromesso dal “tesseramento temporaneo” (prestito) con le società sportive maltesi;
II) Presunti errori materiali nella registrazione presso FIGC del calciatore Coulibaly al rientro dal primo prestito in data 01.02.2025 e/o al termine del secondo prestito in data 08.06.2025; eccesso di potere e disparità di trattamento rispetto ad altri calciatori che hanno seguito iter professionali analoghi: con tale motivo il Calciatore lamentava la presenza di “macroscopici errori materiali” commessi dalla Figc “nella registrazione del ricorrente in occasione del rientro alla società S.S. Lazio spa (pertanto presso la Figc) avvenuto in data 1 febbraio 2025, dal prestito alla società Mosta FC (Malta) del 02.09.2024, e/o alla scadenza del termine previsto per il prestito dalla S.S. Lazio FC Birkirkara (concluso il 07.06.2025)”.
Errori materiali ritenuti rilevanti.
II B) ulteriore errore risultante dallo “storico” del calciatore: inesistenza dell’ultimo movimento stagione 2025/2026 - possibile tentativo di registrazione tardiva o presunta omonimia con altro atleta: con tale motivo l’Atleta deduceva la presenza di “ulteriori incongruenze” presenti nelle risultanze emergenti dal portale servizi della FIGC.
A tal proposito, a riprova, egli indicava le risultanze dello storico dei movimenti che lo riguardavano nella MFA – Federazione Calcio maltese; storico estratto dal Club Birkirkara FC;
III) la normativa FIGC sul tesseramento degli “extracomunitari mai tesserati per federazione estera”; il percorso professionale del calciatore Coulibaly; acquisizione e conservazione del diritto alla circolarità in Italia: con tale doglianza il ricorrente lamentava la sussistenza, in proprio favore, del diritto alla “circolarità”, vale a dire, nella propria prospettazione, “il diritto per un calciatore extracomunitario di essere tesserato per tutte le categorie professionistiche”;
IV) brevi note sul C.T.I. – certificato di trasferimento internazionale in riferimento al “caso Coulibaly”: con tale motivo la difesa del ricorrente deduceva il fatto che il rilascio dei C.T.I. (Certificato di Trasferimento Internazionale) relativi a trasferimenti temporanei del Calciatore non è indice per lui pregiudizievole, difatti riteneva che: “non può pregiudicare il suo “diritto alla circolarità” in ambito Figc, in quanto il C.T.I. …sotto il profilo amministrativo non incide assolutamente sullo status acquisito da un calciatore presso una Federazione nazionale, dalla quale non è mai uscito a titolo definitivo”;
V) termini di tesseramento in ambito FIGC per la stagione sportiva 2025/2026: con tale motivo il ricorrente deduceva la circostanza per cui, secondo i Comunicati Ufficiali 212/A del 21 marzo 2025 e 263/A del 30 aprile 2025, i termini di tesseramento avrebbero dovuto essere i seguenti:
- calciatori “già tesserati” alla data del 1 luglio 2025: dal 01.07.2025 al 01.09.2025 (ore 20) e dal 02.01.2026 al 02.02.2026 (ore 20); - calciatori “svincolati” alla data del 01.07.2025:
dal 01.07.2025 al 31.03.2026.
Da quanto sopra la difesa dell’Atleta ricavava che la FIGC non avrebbe tempestivamente richiesto il C.T.I. alla Federazione maltese e che, in caso di accoglimento del ricorso, il Calciatore stesso sarebbe stato ancora in tempo per perfezionare la richiesta entro il termine del 31 marzo 2026;
VI) ulteriori profili di illegittimità dell’impugnato diniego di tesseramento: violazione del diritto fondamentale al lavoro, violazione della parità dei diritti dei lavoratori stranieri legittimamente soggiornanti sul territorio nazionale, restrizione della concorrenza per effetto, discriminazione indiretta: con tale motivo l’istante deduceva l’avvenuta violazione (in suo pregiudizio) di alcune norme sovraordinate: l’art. 3 della Costituzione; il D. Lgs. N. 216/2003; il D. Lgs. N. 215/2003; il D. Lgs 286/1998 s.m.i.; T.F.U.E. art. 101, con riferimento alla restrizione della concorrenza per effetto tra lavoratori in ambito U.E.;
ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI EX ART. 89, COMMA 6, C.G.S. FIGC.
Il ricorrente, infine, proponeva istanza finalizzata alla riduzione dei termini del procedimento, per poter conseguire da parte di questo Tribunale una pronuncia tempestiva rispetto ad i termini di tesseramento stabiliti con riferimento alla Stagione Sportiva in corso.
E, così, tanto dedotto il ricorrente concludeva domandando:
- in via principale, che fosse accertata e confermata l’erronea interpretazione e falsa applicazione da parte della F.I.G.C. delC.U. n. 267/A del 30 aprile 2025, alla luce del rapporto di “tesseramento principale” vigente tra Coulibaly Lassina Larsson e la Lazio spa fino al 30 giugno 2025; e, per l’effetto, che venisse annullare o dichiarato inefficace l’impugnato diniego al tesseramento del 02.02.2026, ordinando alla FI.G.C. di ratificare – ex tunc– il predetto tesseramento ed il correlato contratto di prestazione sportiva professionistica con la S.S. Giugliano 1928 del 30.01.2026, con la reintegrazione del diritto alla circolarità del ricorrente in ambito F.I.G.C.;
- in subordine, che fosse accertato e confermato l’errore materiale commesso dalla F.I.G.C. nell’attribuzione dello “ status federale” al calciatore Coulibaly Lassina Larson al termine di uno o entrambi i periodi di trasferimento temporaneo presso la Federazione maltese o, comunque, a far data dal 01.07.2025 (inizio stagione sportiva 2025/2026); e, per l’effetto, annullare o dichiarare inefficace l’impugnato diniego al tesseramento del 02.02.2026, ordinando alla F.I.G.C. di ratificare – ex tunc – il predetto tesseramento ed il contratto di prestazione sportiva professionistica con la S.S. Giugliano 1928 srl del 30.01.2026 e la reintegrazione del diritto alla circolarità del ricorrente in ambito F.I.G.C.;
- in via ulteriormente gradata, che fossero accertati e confermati gli eventuali errori, inadempienze, imperizie, perpetrati dalla F.I.G.C. e/o dalla S.S.Lazio s.p.a. nell’ambito delle procedure amministrative di registrazione del calciatore Coulibaly Lassina Larsson al termine di uno o entrambi i periodi di prestito presso la M.F.A. – Federazione Calcio maltese, o comunque a far data dal 1°.07.2025; e, per l’effetto, che venisse ordinato alla Figc di rettificare in maniera corretta e conforme lo status del calciatore, reintegrandolo del “diritto alla circolarità” in ambito nazionale.
Il ricorso era affidato a produzioni documentali.
Con la sottolineatura che nessuna produzione è stata trascurata e che è stato compiutamente valutato il contributo da ciascuna produzione offerto allo scrutinio delle emergenze istruttorie rilevanti, si ritiene opportuno evidenziare, nell’ambito del compendio disponibile, i seguenti documenti:
- contratto datato 30.06.2021, redatto su modulo della “SERIA A”, tra il ricorrente e la S.S. LAZIO S.P.A. relativo:
alla stagione sportiva 2021/2022;
alla stagione sportiva 2022/2023;
alla stagione sportiva 2023/2024;
alla stagione sportiva 2024/2025;
contenente, all’art.1, la dichiarazione con la quale il Calciatore si impegnava (nella sua qualità di tesserato della F.I.G.C.) a prestare la propria attività atletica ed agonistica in favore della Società a decorrere dal 1°.07.2021 sino al 30.06.2025, con inizio dell’attività lavorativa alla data del 2.07.2021;
- accordo per il trasferimento (denominato “TRANSFER AGREEMENT”) datato 2.09.2024 tra la S.S. LAZIO S.P.A., la società Mosta Football Club di Malta ed il ricorrente, in virtù del quale il trasferimento decorreva dalla data di sottoscrizione del detto accordo sino al termine della stagione sportiva corrente a quel momento;
- accordo per il trasferimento (denominato “TRANSFER AGREEMENT”) datato 31.01.2025 tra la S.S. LAZIO S.P.A., la società Birkirkara Fc Football Club (di Malta) ed il ricorrente in virtù del quale il trasferimento decorreva dalla data di sottoscrizione del detto accordo sino al termine della stagione sportiva corrente a quel momento;
- dichiarazione della Segreteria della società Birkirkara Fc Football Club (di Malta) attestante la circostanza che il “prestito” del Calciatore in favore della stessa società Birkirkara Fc Football Club era cessato in data 7.06.2025(dichiarazione sottoscritta dal Segretario);
- in un unico allegato (il documento 7 della ricorrente) una “variazione di tesseramento” datata 30.01.2026 tra la S.S. GIUGLIANO CALCIO 1928 S.R.L. ed il Calciatore, recante selezionata con spunta la voce “Richiesta di tesseramento F.I.G.C. per Calciatori provenienti da Federazione estera” accompagnata da “DICHIARAZIONE DEL CALCIATORE” datata 30.01.2026 recante la selezione della voce “Di provenire da federazione estera MALTA, dalla società FC BIRKIRKARA e da “CONTRATTO TIPO” redatto su modello della LEGA PRO recante la data del 30.01.2026, coimpiegato a “ NOTA ESPLICATIVA/INTEGRATIVA ALLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE …” su carta intestata della S. GIUGLIANO CALCIO 1928 S.R.L., nel quale si precisa che: “con riferimento alla richiesta di tesseramento in oggetto, si precisa che il calciatore…, titolare di un contratto professionistico con la SS LAZIO, terminato in data 30.06.2025, nel corso della stagione 2024/2025 è stato trasferito al Club FC BIRKIRKARA (MFA) “A TITOLO TEMPORANEO”, pertanto mantenendo il proprio diritto alla c.d. “circolarità. La presente nota esplicativa/integrativa viene trasmessa al solo fine di agevolare l’evasione della relativa pratica, nonché di attenzionarvi la sopra illustrata fattispecie per un eventuale intervento nel caso in cui si manifestassero errori di sorta nel portale telematico”. A quanto sopra è unito il documento (denominato “DICHIARAZIONE DEL CALCIATORE” datata 30.01.2026) contenente tre dichiarazioni: “Di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere per l’attività di Calcio a 11 a titolo definitivo”; “Di provenire da federazione estera MALTA, dalla società FC BIRKIRKARA a titolo temporaneo”; “Di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere per l’attività di Calcio a 11 dall’ultimo tesseramento in Italia”;
- schermata del Portale Servizi FIGC recante la seguente motivazione del “respingimento”: “la richiesta di tesseramento non può essere accolta in quanto contraria a quanto previsto al punto E) del Comunicato Ufficiale 267/A del 30.04.2025”;
- "Diffida" del Legale del Calciatore (del 02.02.2026) e successiva risposta del Responsabile Ufficio Tesseramento/Anagrafe Federale TMS Manager, datata10.02.2026 (collocata in trascinamento alla diffida).
LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA F.I.G.C.
Si è costituita in giudizio la F.I.G.C. – FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, la quale ha dedotto quanto segue in ordine ai motivi addotti dal ricorrente:
I. SUL PRESUNTO TESSERAMENTO “MADRE O PRINCIPALE” DEL CALCIATORE.
E’ ritenuto errato l’assunto del ricorrente, secondo il quale vi sarebbe un tesseramento “principale” (o “madre”) con la società Lazio; tesseramento che sarebbe rimasto in essere nonostante il trasferimento all’estero, con la conseguente e successiva possibilità di tesserarlo per una società di lega Pro ai sensi della lettera F) del C.U. n. 267/A.
Come risultante dal passaporto sportivo il Calciatore, al termine del trasferimento, non sarebbe più stato tesserato in Italia, così come parimenti comprovato dalla dichiarazione dello stesso Atleta (allegata al modulo di variazione tesseramento), ove egli asseriva di provenire dalla Federazione Maltese, siccome da ultimo tesserato per la società BIRKIKARA.
La difesa della Federazione ha osservato, inoltre, che l’accordo (finalizzato al prestito) tra la Lazio e il Birkikara non stabiliva assolutamente la scadenza al 7 giugno 2025, dovendo anzi farsi riferimento, in base alla normativa FIFA alla stagione sportiva della società cedente.
Secondo la tesi difensiva della resistente il passaporto sportivo sarebbe l’unico documento rilevante per la certificazione del tesseramento presso la F.I.G.C. al 30.06.2025; passaporto sportivo che a tale data non riporta alcun tesseramento in Italia, ma evidenzia, di contro, come anche successivamente al 30.06.2025 il Calciatore fosse in carico alla Federazione Maltese.
Parimenti il report TMS FIFA “evidenzierebbe come l’operazione impostata dal club Maltese di chiusura del prestito al 7.06.2025 non si sia perfezionata con il closed (cfr. pratica ………..), essendo, piuttosto, necessaria la correzione con la successiva pratica ……(a chiusura del prestito al 30 giugno 2025) senza rientro in Italia del calciatore, non avendo quest’ultimo più contratto con la Lazio”.
Ecco, dunque, che, secondo la resistente, con il trasferimento all’estero del Calciatore presso la società BIRKIKARA, il pregresso tesseramento presso la F.I.G.C. sarebbe cessato.
II. SUI PRESUNTI ERRORI NELLA REGISTRAZIONE DEL CALCIATORE PRESSO LA FIGC
La difesa della Federazione ha replicato alle doglianze del Calciatore circa la erronea registrazione, così sintetizzando:<<Il ricorrente deduce che: a) la FIGC sarebbe incorsa in errore nel qualificare il calciatore come professionista extracomunitario e non come professionista extracomunitario mai tesserato per federazione estera; b) in assenza di tale errore il calciatore sarebbe stato tesserabile per il Giugliano.
Il primo assunto non corrisponde al vero ed il secondo è indimostrato.
Quanto al corretto status del calciatore, non vi è dubbio che lo stesso, arrivato per la prima volta in Italia da non tesserato all’estero, il 2 settembre 2024 si è trasferito a Malta, perdendo la specifica di mai tesserato all’estero ed acquisendo pertanto la qualifica di semplice professionista extracomunitario.
Per quel che concerne il secondo profilo, parte avversa non chiarisce le ragioni per cui la diversa qualifica avrebbe consentito il tesseramento per la società di Lega Pro.
Ciò preliminarmente rilevato, valga quanto già sopra osservato.
La diversa qualifica sarebbe stata del tutto neutra, atteso che l’unico elemento determinante ai fini del tesseramento con la società di Lega Pro sarebbe stato il tesseramento in Italia per società professionistica alla data del 30 giugno 2025. Tale condizione mancava e manca per il calciatore Coulibaly e quindi correttamente è stata respinta la richiesta di tesseramento.>>
In ordine alla comparazione svolta dalla difesa del ricorrente con la posizione di altro Atleta, si è osservato:<< Del tutto differente la vicenda del calciatore (omissis…) richiamata da parte avversa. Il prestito di detto calciatore alla società cinese scadeva il 31.12.2020 (doc. 6) e quindi era nella disponibilità della Lazio dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, come la stessa attesta alla società Lucchese con la lettera del 28 ottobre 2021(doc. 7). Del tutto irrilevante il documento 12 di controparte, privo di ufficialità.>>.
II B). SUI PRESUNTI ERRORI NELLO STORICO DEL CALCIATORE.
Il Legale della F.I.G.C. si è soffermato sulla valenza dello “Storico/lista movimenti del Calciatore Coulibaly Lassina Larsson”, documento depositato dalla parte Avversaria, e ha osservato specificamente:<<Parte ricorrente commentando il suo documento 11, evidenzia alcuni errori nella ricostruzione della sua carriera. Sul punto, questa difesa osserva in primo luogo che detto documento, privo di ufficialità, non è in alcun modo opponibile alla Federazione. Unico documento attestante la storia calcistica del ricorrente è il passaporto sportivo (cfr.doc.4) riconosciuto dalla FIFA che certifica il non tesseramento in Italia al 30 giugno 2025 e l’appartenenza dello stesso alla Federazione Maltese.>>.
La difesa della Federazione, successivamente, non ha mancato di notare come la riflessione sopra espressa possa trovare conferma proprio in altra produzione dell’Atleta (il documento 13, denominato “Storico/lista dei movimenti del calciatore in ambito MFA – Federazione Calcio maltese”) e così, infatti, ha osservato:<<D’altronde lo stesso documento 13 di controparte conferma tale ricostruzione, atteso che non certifica alcun ritorno da prestito in Italia.>>.
III E IV. SULLA “CIRCOLARITA” IN ITALIA DEL CALCIATORE E SUL TRANSFERT INTERNAZIONALE.
Nel proprio scritto difensivo la resistente ha mostrato di dubitare della “circolarità” invocata dalla difesa del Calciatore ed osservava, infatti, che deve essere:<<evidenziato che la circolarità è istituto sconosciuto all’ordinamento sportivo>>.
Principale questione rilevante sarebbe, piuttosto, la sussistenza (o meno) del requisito previsto dalla lett. F) del C.U. 267/A, vale a dire l’essere tesserato in Italia alla data del 30 giugno 2025.
Ciò posto la questione dell’esistenza della pretesa “circolarità” non avrebbe alcun portato.
V. SUI C.U. RIGUARDANTI I TERMINI DI TESSERAMENTO.
Si è notato come i Comunicati Ufficiali 212/A e 263/A della FIGC invocati, riguardanti i termini di tesseramento, riportano due capoversi (calciatori già tesserati alla data del 1° luglio 2025 e calciatori svincolati alla data del 1° luglio 2025), non effettivamente contenuti negli stessi comunicati.
Ciò con tali ritenute conseguenze: “a) che il richiamo deve considerarsi tamquam non esset; b) la non inferenza del richiamo alla vicenda in esame”.
Neppure la FIGC avrebbe dovuto essere ritenuta inadempiente per “ non aver richiesto il transfert alla Federazione Maltese”. Difatti, a dire della difesa della Federazione“una tale istanza viene avanzata sul presupposto che il calciatore sia tesserabile. Nel caso di specie, per i motivi già dedotti, tale condizione non sussiste e pertanto nessuna inadempienza è ascrivibile alla FIGC.”.
VI. SUGLI ULTERIORI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ.
La difesa della federazione ha sottolineato come la censura affidata a lamentati profili di illegittimità (nei confronti delle numerose disposizioni legislative invocate) si presenti generica e sia, pertanto, da considerarsi inammissibile e/o irrilevante.
Veniva contestualmente rimarcato come le disposizioni di cui al C.U. n. 267/A da oltre 25 stagioni sportive vengano annualmente reiterate.
Le limitazioni al tesseramento dei cittadini extracomunitari sono, infatti, aderenti alle quote annualmente assegnate ex art. 27, comma 5 bis del D.lgs 286/1998, approvate sia dal Coni che dal Ministero Vigilante.
VII. SULLA ABBREVIAZIONE DEI TERMINI.
La richiesta avanzata dal ricorrente per l’abbreviazione dei termini si presenterebbe inconciliabile con l’ampio lasso di tempo che il Calciatore ha fatto decorrere dalla notizia del rigetto alla proposizione del ricorso.
Ciò dedotto, la difesa della Federazione ha concluso chiedendo che l’impugnativa introduttiva venisse respinta “per inammissibilità e per palese infondatezza”.
Anche la difesa della Federazione corredava le proprie argomentazioni di produzioni documentali; produzioni che sono state tenute in debita considerazione da questo Giudicante per ogni profilo della loro rilevanza. Rilevanza sia dedotta che semplicemente riferibile al caso in esame.
LE MEMORIE DI REPLICA DEL CALCIATORE
Il ricorrente depositava “MEMORIA” (datata 31.03.2026) nella quale replicava allo scritto difensivo della F.I.G.C., illustrando quanto di seguito brevemente descritto.
I - SULLA VIGENZA DEL TESSERAMENTO PRINCIPALE DEL CALCIATORE PRESSO LA FIGC FINO AL 30.06.2025 E SULLA ERRONEITA’ DEI DATI RIPORTATI SUL SUO PASSAPORTO SPORTIVO RIFERITI A LUGLIO 2025.
La difesa del ricorrente ritiene che “… un tesseramento temporaneo (alias “prestito”) non annulla la vigenza del c.d. “tesseramento principale”, come comprovato dal fatto stesso che le norme settoriali attualmente in vigore - sia nazionali che internazionali consentono il trasferimento temporaneo di un calciatore in scadenza di contratto, ed ulteriormente dal fatto che nell’ipotesi in cui il tesseramento presso il Club cessionario si interrompa (ad esempio per il ritiro o l’esclusione di quest’ultimo dal campionato) il calciatore rientra “in automatico” al Club cedente.”.
Ciò si sarebbe verificato, appunto, nel caso di specie, indipendentemente dal volere “considerare come termine tecnico-giuridico della durata del prestito di Coulibaly, il 7 giugno 2025 (data in cui si è conclusa ufficialmente la stagione sportiva maltese), o irritualmente - il 30 giugno 2025 (data in cui si è conclusa la stagione sportiva delle Federazione di origine, nel caso in esame la Figc)”.
Veniva ancora evidenziato come “… il passaporto sportivo (doc. 4 controparte) è un documento che viene elaborato da una Federazione sportiva nazionale sulla base dei dati inseriti (dalla medesima) sul proprio portale servizi telematico, pertanto è lapalissiano che un dato erroneamente inserito sul portale telematico risulterà in automatico (anche) sul passaporto sportivo”.
Ciò, nella prospettazione della difesa del Calciatore, avrebbe svilito la “…capacità probatoria assoluta” del passaporto sportivo. Si sottolineava, ancora, come le ragioni del Calciatore fossero confortate dalle dichiarazioni allegate alla “…pratica di tesseramento con il Giugliano calcio…”.
II – II B. SUGLI ERRORI RISCONTRATI NELLO “STORICO FIGC” (PORTALE TELEMATICO SERVIZI) DI COULIBALY E SULLA ANALOGIA DELLA FATTISPECIE RELATIVA AL CALCIATORE…(si omettono le generalità dell’altro Atleta posto in comparazione)
Confrontando la vicenda vissuta dal ricorrente con altra vicenda di diverso Atleta emergerebbe, a dire dello stesso ricorrente, come nei propri riguardi “…la condotta amministrativa tenuta dalla Figc o si configura come mero errore materiale o come tardiva registrazione della relativa procedura di fine prestito del calciatore tra S.S. Lazio ed FC Birkirkara, indubitabilmente viziata da inadempienza ed imperizia”.
E, così, l’analogia della vicenda di paragone dimostrerebbe l’assunto giuridico-amministrativo secondo il quale“ un calciatore extracomunitario, già titolare di un tesseramento e di un contratto di lavoro sportivo con un Club professionistico affiliato alla Figc, seppur “in scadenza” al termine della stagione sportiva (30 giugno), ove nel corso della medesima stagione sportiva venga ceduto a titolo temporaneo all’estero, certamente conserva e preserva il proprio status federale necessario per il tesseramento presso un Club professionistico italiano nella stagione sportiva successiva, nel pieno rispetto della regolamentazione nazionale di settore. Ciò vale indipendentemente da quando il calciatore reperirà una nuova offerta contrattuale in Italia e conseguenzialmente verrà avanzata la relativa richiesta di C.I.T. alla Federazione estera dove il calciatore ha svolto la sua ultima attività agonistica.”
III – IV. SULLA “CIRCOLARITA’ ” E SUL C.I.T. – CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI TRASFERIMENTO.
La difesa dell’Atleta, con riferimento alla invocata “circolarità” (relativamente ai calciatori extracomunitari tesserati presso la Figc), rammenta che detto termine “è da sempre in uso comune tra gli stakeholder di settore per indicare “il libero tesseramento” e quindi la “libera circolazione” degli atleti di cittadinanza extra U.E. - in possesso di determinati requisiti - nell’ambito professionistico di una Federazione sportiva nazionale”.
V. SUI C.U. FIGC RIGUARDANTI I TERMINI DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/26.
Sul punto, la difesa del Calciatore rimarca come “il termine ultimo di tesseramento del 31 marzo 2026è stato richiamato dal ricorrente in quanto ove parte avversa in corso di giudizio si fosse ravveduta dell’errore commesso, come soluzione alternativa ed adeguatrice, avrebbe potuto spontaneamente ratificare entro detto termine del 30.03.2026, il tesseramento ed il contratto del Coulibaly con la Giugliano 1928 (del 30.01.2026) anche ex nunc”.
VI. SUGLI ULTERIORI PROFILI DI ILLEGITTIMITA’ DEL DINIEGO DI TESSERAMENTO OPPOSTO DALLA FIGC.
La difesa del ricorrente rileva come la questione centrale da affrontarsi sia“…l’erronea interpretazione e la falsa applicazione ”della lettera F) del C.U. n. 267/A, del 30 aprile 2025,“presumibilmente ingenerate dall’errore materiale commesso da controparte sul
proprio portale servizi telematico e di rimando sul passaporto sportivo del calciatore, integrante - se reiterato - una grave irregolarità amministrativa”.
Conseguentemente, “l’atto che esporrebbe la Figc alla violazione delle richiamate norme sovraordinate, è il provvedimento di diniego di tesseramento qui impugnato, violativo anche della stessa normativa federale”.
VII. SULLA RICHIESTA ABBREVIAZIONE DEI TERMINI.
In replica alle deduzioni avversarie, la difesa del Calciatore sottolinea come “la comunicazione di controparte avente ad oggetto l’impugnato diniego di tesseramento è stata trasmessa al ricorrente in data 10 febbraio 2026”.
A tanto si aggiunge che il reperimento della documentazione utile aveva richiesto tempo e che l’azione di tutela spiegata fosse da considerarsi certamente meritevole di una celere trattazione.
E, così, il Calciatore ha concluso chiedendo al Tribunale di volere accogliere le conclusioni rassegnate in ricorso, assumendo ogni provvedimento ritenuto idoneo a tutelare i suoi diritti e la sua posizione nell’ambito dell’ordinamento sportivo italiano, e nella fattispecie dell’ordinamento Figc.
Alle memorie ha allegato i seguenti documenti:
- la dichiarazione di Coulibaly per il tesseramento con la compagine Giugliano 1928 del 30.01.2026;
- attestazione del pagamento di emolumenti da parte della S.S. Lazio al Coulibaly per il mese di giugno 2025;
- copia dei Comunicati ufficiali della F.I.G.C .nn. 212/A e 263/A del 2025 (relativi ai termini di tesseramento stagione 2025/26).
L’UDIENZA
All’udienza del 10.04.2026, in sede di discussione, è comparso l'Avv. Fabio Giotti, su delega dell'Avv. Iolanda Matrullo, per il calciatore Lassina Larsson Coulibaly.
E’, altresì, presente l'Avv. Giancarlo Gentile in difesa della Federazione Italiana Gioco Calcio. Nessuno è comparso per le restanti controparti.
Presa la parola, l'Avv. Giotti si è riportato ai contenuti del ricorso proposto, chiedendone l'integrale accoglimento. Il difensore ha sostenuto l'infondatezza del provvedimento di diniego al tesseramento del calciatore Coulibaly in favore della società Giugliano, evidenziando come lo stesso fosse stato ceduto a titolo temporaneo alla società maltese FC Birkircara, non uscendo, pertanto, in maniera definitiva, dall'ordinamento FIGC.
Ha replicato l'Avv. Gentile, richiamando le tesi difensive argomentate nel proprio atto di costituzione e chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità e per palese infondatezza. Ha sottolineato come il calciatore, per avanzare legittimamente il diritto a tesserarsi con società della Lega Pro, avrebbe dovuto dimostrare di essere tesserato in Italia al 30 giugno 2025. Tale requisito mancava per il Coulibaly, essendosi lo stesso trasferito all’estero e non essendo mai rientrato.
L'Avv. Gentile ha sostenuto come debba ritenersi, inoltre, pacifico che nel contratto di cessione temporanea venga inteso come termine del "prestito" la fine della stagione sportiva della società cedente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL QUADRO NORMATIVO.
Le ampie difese svolte dalla difesa del Calciatore e dalla difesa della Federazione offrono a questo Tribunale un quadro esaustivo delle pretese di entrambi e delle ragioni che gli interessati esprimono sia in fatto che in diritto.
I temi che le parti costituite hanno consegnato alla valutazione del Giudicante descrivono molte delle questioni esplorabili e, non da ultima, quella del collegamento che intercorre tra il contratto del Calciatore professionista (assieme alla collegata disciplina civilistica che gli appartiene) ed il procedimento del tesseramento quale momento amministrativo particolarmente prezioso nell’ordinamento sportivo.
Ciò non senza trascurare la progressiva e crescente tutela degli Atleti, da considerarsi certamente quali lavoratori, già per ciò solo meritevoli di tutela nelle loro scelte e nelle loro libertà.
E’ compito di questo Tribunale individuare la fattispecie giuridica secondo la quale debbano essere oggigiorno correttamente qualificate le vicende associative del ricorrente, Calciatore professionista.
Sembra evidente che il trasferimento all’estero dell’Atleta implichi la necessità di valutare l’applicazione di norme che abbiano una “portata” sufficientemente ampia da “proteggere” le posizioni giuridiche degli interessati in un contesto più ampio di quello meramente “locale”.
Tutto questo, del resto, si presenta in aderenza con l’atteggiamento transnazionale dell’ordinamento sportivo e la capacità (almeno potenziale di esso) di porsi quale “superstatale”, come alle volte definito.
Ecco, dunque, come appresso si dirà, che la fonte normativa che dapprima qualifica la fattispecie e, successivamente la disciplina, si individua logicamente “al di sopra” ed “all’esterno” degli ordinamenti federali nazionali.
Ciò poiché è evidente che lo scrutinio della fattispecie concreta in esame domanda necessariamente all’interprete uno “sguardo” alla provenienza dell’Atleta dalla Federazione straniera, ove è stato collocato anche per sua libera e consapevole scelta.
Il ricorrente invoca l’applicazione del Com. Uff. n. 267/A della F.I.G.C., pubblicato in data 30 Aprile 2025, ritenendo di essere meritevole dell’applicazione della lettera F: <<…F) Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 30 giugno 2025 in Italia per Società professionistiche e per Società neopromosse al Campionato di Serie C, fatta salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere per la prima volta lo status di Giovane di Serie o Apprendista Prof. In tal caso, il tesseramento senza limitazioni numeriche, di detti calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. è consentito: - per i maggiorenni, a condizione che siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti da minorenni al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva o che si siano tesserati da minorenni, avvalendosi residualmente dell’art. 1 della Legge n. 12/2016 o dell’art. 1, comma 369 della Legge n. 205/2017 o del D. Lgs. 36/2021 o che siano stati tesserati da minorenni con autorizzazione rilasciata dalla FIFA, o che siano stati tesserati per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l’attività giovanile e scolastica; - per i minorenni (omissis)>>
A ben vedere, la Difesa del Calciatore assume, quindi, che l’Atleta fosse da considerarsi “tesserato” per la S.S. Lazio spa alla data del 30.06.2025, essendo venuto meno il prestito con la società FC Birkirkaradi Malta il precedente 7.06.2025.
Tale assunto difensivo, del resto, sembrerebbe trovare un conforto normativo (sovranazionale) nell’art. 10, lettera C, FIFA, in base al quale durante la vigenza del prestito le obbligazioni contrattuali tra il professionista e la compagine di provenienza sarebbero “sospese” (salvo diversi accordi scritti):<<During the agreedduration of the loan, the contractualobligationsbetween the professional and the former club shall be suspendedunlessotherwiseagreed in writing.>>.
Dimodoché, secondo la prospettazione difensiva del ricorrente, potrebbe sembrare che, al venire meno del “trasferimento” dell’Atleta presso la Federazione Calcistica maltese (asseritamente alla data del 07.06.2025), vi sarebbe stata una naturale “ riespansione” del contratto da professionista con la S.S. Lazio spa (o meglio il venir meno della “sospensione”).
Tutto ciò avrebbe determinato la conseguente “riespansione” del tesseramento con la stessa Società italiana dall’8.06.2025 sino al 30.06.2025.
Si veda sul punto l’art 28, comma 2, delle N.O.I.F. (“I professionisti”) per il quale:<<2. Il rapporto di prestazione da professionista, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società, …>>.
Ecco, dunque, che secondo tale ipotesi alla data del 30.06.2025 il ricorrente sarebbe stato da considerarsi ancora appartenente alla compagine sportiva italiana militante nella massima Lega.
E, quindi, costui avrebbe potuto essere destinatario dell’applicazione della menzionata lettera F).
Tale interpretazione, però, non trova conforto nella sovraordinata normativa internazionale.
Si rammenta, infatti, quanto stabilito dalla F.I.F.A al riguardo.
Secondo le “Regulations on the Status and Transfer of Players” della FIFA iltrasferimentointernazionale è espressamentedefinito come “21. International transfer: the movement of the registration of a player from one association to another association”.
E del resto è previsto all’art. 5 “Registration”:<<3. A player may only be registered with one club at a time.>>.
Appare opportuno evidenziare come nel Commentary on the Regulations on the Status and Transfer of Players del 2023,la stessa FIFA fornisca la motivata interpretazione della normativa in materia di “trasferimenti”.
Per quanto riguarda la nozione di “trasferimento”, il paragrafo “1. Purpose and scope - A. GENERAL REMARKS” evidenzia come “A loan is the transfer of the registration of a professional player from one club to another for a predetermined and temporary period.”
Ecco, dunque, che ciò che viene “trasferito” (id est “prestato”) è il tesseramento.
O, meglio, il prestito è il trasferimento del tesseramento.
La ratio della tutela del transfer è espressamente individuata dalla FIFA nella necessità di evitare che i meccanismi del “trasferimento” possano essere impiegati con pratiche devianti dalle ragioni proprie dell’attività sportiva.
Inpassatosi era riscontrato, infatti, che:<<In particular, the loan system was being used by certain clubs forcommercial as opposed to development purposes, such as utilising their market position to “hoard the registration of players, loaning them out each season to other clubs.>>.
Ecco, dunque, che la disciplina del prestito trova una legittima puntualizzazione nel detto Commentaryon the Regulationson the Statusand Transfer of Players, e, così, è previsto che:<<2. The substance of the rule … B. DURATION OF A LOAN.
The minimum period of a loan is the period between two successive registrationperiods, and the maximum period of a loan is one year. This new maximum limitationwas introduced in the July 2022 reform in line with the principle of preventing thehoarding of players. Any clause referring to a longer period will not be recognised.
Loan transfers of professionals are subject to the same rules as permanent transfers.Consequently, the administrative procedures to be followed for international transfersare equally applicable and must be observed both when the player is first loaned andwhen they return to their parent club at the end of the loan.>>.
In buona sostanza i trasferimenti dei professionisti “in prestito” sono da ritenersi soggetti alle stesse regole dei trasferimenti “permanenti”, definitivi.
Conseguentemente le procedure da seguirsi per i trasferimenti internazionali sono ugualmente applicabili (e devono essere osservate) sia inizialmente quando vi è il prestito, sia quando vi è il ritorno al club d’origine al termine del prestito.
Ed, ancora, vieneespressamentestabilitoche:<<From a practical point of view, the return of a player to their parent club after a loanis treated as if it were a new international transfer from the club to which they wereloaned back to their parent club. Bearing in mind that a player may only be registeredduring a registration period set by a member association, and that the ITC must berequested by the member association to which the parent club is affiliated in TMS nolater than the last day of the relevant registration period, a player will only be able tobe re-registered and re-join their parent club if the loan expires within a registrationperiod set by the member association to which the parent club is affiliated.>>.
Così, da un punto di vista pratico, il ritorno di un giocatore al proprio club di provenienza, dopo un prestito, è trattato come se vi sia stato un nuovo trasferimento internazionale dal club al quale era stato prestato verso il club di origine.
E, quindi, è da dirsiche:<<With this in mind, the new rules introduced on 1 July 2022 explicitly require that the enddate of any loan should fall within one of the registration periods set by the memberassociation to which the parent club is affiliated, to avoid any registration issues.>>.
Tenendo presente tutto ciò, dunque, le regole richiedono esplicitamente che il termine finale di qualsiasi prestito debba cadere entro i termini di tesseramento stabiliti dall’“associazione” alla quale è affiliato il club di origine, per evitare ogni problema di tesseramento.
Ciò detto si è tenuti a ritenere che il trasferimento in “ prestito” di cui il ricorrente fa parola sia disciplinato secondo quanto ora illustrato.
Conseguentemente, al venire meno del prestito (nel giugno 2025), il Calciatore, per potere “rientrare” nella S.S. Lazio spa, avrebbe dovuto adire il procedimento di tesseramento in favore della stessa Compagine italiana, circostanza questa resa giuridicamente impossibile nel periodo temporale di cui è parola (“registration period set by a memberassociation”).
A tale situazione giuridica deve ritenersi che abbia, peraltro, fatto riscontro anche quella fattuale, non essendovi prova in atti di relazioni o contatti di sorta, successivamente alla data del 7 giugno 2025, tra il calciatore in questione e la SS Lazio, né di un rientro in Italia dello stesso calciatore per mettersi a disposizione di tale ultima società. Dalla documentazione versata dalle parti, si evince, piuttosto, che ogni rapporto tra la società laziale e il Coulibaly si sia effettivamente interrotto al momento della cessione in prestito dello stesso alla società maltese del Birkikara, risalente al febbraio di quell’anno.
Sulla base di quanto detto, il ricorrente, alla data del 30.06.2025, non rientrava nel novero dei Calciatori “ già tesserati alla data del 30 giugno 2025 in Italia per Società professionistiche” previsto dalla lettera F del Comunicato Ufficiale 267/A del 30.04.2025. Per ciò che concerne la lamentela del ricorrente in ordine alla lesione dell’asserito diritto alla “ circolarità” (vale a dire, nella propria prospettazione, “il diritto per un calciatore extracomunitario di essere tesserato per tutte le categorie professionistiche”), risulta evidente che l’interpretazione della normativa della FIFA sopra richiamata è da intendersi protesa verso la tutela dell’Atleta, onde scongiurare che le attività volte al “prestito” si rivelino pregiudizievoli proprio per lo stesso Calciatore, in spregio della più recente Legislazione Statale.
Legislazione Statale che, del resto, reca la tutela del lavoro sportivo tra i propri scopi dichiarati (si veda l’Art. 3, comma 2, lettera H (Principi e obiettivi):<<… Il presente decreto intende perseguire i seguenti obiettivi: …h) introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport>>).
Diversamente, si avrebbe la concretizzazione di una inopportuna disinvolta fluidificazione dei “movimenti” di tesseramento.
Da quanto sopra, discende la legittimità del provvedimento con il quale la F.I.G.C. ha rigettato la richiesta di tesseramento del Sig.
Coulibaly Lassina Larssonin favore della S.S. Giugliano Calcio 1928 s.r.l.
Considerata la complessità delle questioni trattate il Tribunale ritiene di dovere compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso nella Camera di consiglio del 10 aprile 2026.
I RELATORI
Alessandro Giuseppe Maruccio IL PRESIDENTE
Fernando Casini Gioacchino Tornatore
Depositato in data 20 aprile 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
