FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 357/AA del 17/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BALDUCCI – ASD BASTIA CALCIO 1924
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 652 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Luca BALDUCCI, e della società ASD BASTIA CALCIO 1924, avente ad oggetto la seguente condotta:
Luca BALDUCCI, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.C.D. Bastia 1924, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Polisportiva Pietralunghese – Bastia 1924 disputata il 21.12.2025 e valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Umbria, nel corso di un’intervista rilasciata alla testata giornalistica web “Eccellenza Calcio Umbria” condivisa sulla piattaforma web “youtube”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro dell’incontro appena indicato e della classe arbitrale nel suo complesso;
ASD BASTIA CALCIO 1924, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 , e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società al cui interno e nel cui interesse il sig. Luca Balducci ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Luca BALDUCCI,
- Società ASD BASTIA CALCIO 1924, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Sandro Mammoli;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Luca BALDUCCI,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD BASTIA CALCIO 1924;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
