FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 375/AA del 02/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BAUCINA L – SCROZZO – BAUCINA P – ASD ATLETICO PARTINICO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 403 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Leonardo BAUCINA, Alessandro SCROZZO, Pietro BAUCINA e della società ASD ATLETICO PARTINICO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Leonardo BAUCINA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Atletico Partinico, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione dell’incontro Camporeale Calcio 2018 - Atletico Partinico del 5.10.2025 valevole per il girone A del campionato di Promozione, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Partinico nella quale è indicato il nominativo del calciatore Sig. Cosimo Cardella, attestando in maniera non veridica la sua legittima partecipazione a tale incontro nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 474 dell’8.4.2025 del Comitato Regionale Sicilia;
Alessandro SCROZZO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Partinico, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione dell’incontro Atletico Partinico – Salemi Polisportiva del 28.9.2025 valevole per il girone A del campionato di Promozione, sottoscritto in qualità di capitano la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Partinico nella quale è indicato il nominativo del calciatore Sig. Cosimo Cardella, attestando in maniera non veridica la sua legittima partecipazione a tale incontro nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 474 dell’8.4.2025 del Comitato Regionale Sicilia;
Pietro BAUCINA, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Partinico, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso consentito e comunque non impedito al calciatore Sig. Cosimo Cardella di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Partinico, alle gare Atletico Partinico – Salemi Polisportiva del 28.9.2025, Camporeale Calcio 2018 - Atletico Partinico del 5.10.2025 ed Atletico Partinico – Oratorio S. Ciro e Giorgio del 12.10.2025, tutte valevoli per il girone A del campionato di Promozione, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 474 dell’8.4.2025 del Comitato Regionale Sicilia;
ASD ATLETICO PARTINICO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Pietro Baucina, Alessandro Scrozzo e Leonardo Baucina;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Leonardo BAUCINA,
- Sig. Alessandro SCROZZO,
- Sig. Pietro BAUCINA,
- Società ASD ATLETICO PARTINICO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pietro Baucina;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Leonardo BAUCINA,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Alessandro SCROZZO,
- 75 (settantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Pietro BAUCINA,
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Promozione CR Sicilia per la società ASD ATLETICO PARTINICO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
