FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 381/AA del 05/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BONVECCHI – FC CHIESANUOVA ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 709 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Luciano BONVECCHI, e della società FC CHIESANUOVA ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luciano BONVECCHI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Chiesanuova A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Montefano - Chiesanuova del 18 gennaio 2026 valevole per il campionato di Eccellenza Marche, a mezzo di un’intervista rilasciata durante la trasmissione "Le Marche nel Pallone" mandata in onda il 18.1.2026 dall’emittente televisiva “TVRS” e riprodotta in un articolo online comparso sulla testata giornalistica “YOUTVRS” in data 19.1.2026, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro di tale incontro e della classe arbitrale nel suo complesso;

FC CHIESANUOVA ASD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Luciano Bonvecchi;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Luciano BONVECCHI,

- Società FC CHIESANUOVA ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luciano Bonvecchi;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Luciano BONVECCHI,

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società FC CHIESANUOVA ASD;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it