FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 385/AA del 09/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CARMINATI – ZINGALES BOTTA – ASD POLISPORTIVA BERGAMO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 394 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide CARMINATI, Niccolò ZINGALES BOTTA e della società A.S.D. POLISPORTIVA BERGAMO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Davide CARMINATI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Bergamo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito e comunque non impedito al Sig. Niccolò Zingales Botta, segretario tesserato per la società dallo stesso rappresentata, di apporre sul modulo di dimissioni del 22.10.2025 dell’allenatore Sig. Antonio Cassandro dall’incarico di responsabile della prima squadra della A.S.D. Polisportiva Bergamo l’immagine copiata della sottoscrizione di quest'ultimo a sua insaputa e, successivamente, di trasmettere in data 23.10.2025 tale documento al Settore Tecnico della FIGC;
Niccolò ZINGALES BOTTA, all’epoca dei fatti segretario tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Bergamo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 22.10.2025 materialmente apposto l’immagine copiata della sottoscrizione dell’allenatore Sig. Antonio Cassandro, a sua insaputa, sul modulo di dimissioni dello stesso dall’incarico di responsabile della prima squadra della A.S.D. Polisportiva Bergamo, nonché per avere in data 23.10.2025 trasmesso tale documento al Settore Tecnico della FIGC;
A.S.D. POLISPORTIVA BERGAMO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Davide Carminati e Niccolò Zingales Botta;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Davide CARMINATI,
- Sig. Niccolò ZINGALES BOTTA,
- Società A.S.D. POLISPORTIVA BERGAMO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Davide Carminati;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Davide CARMINATI,
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Niccolò ZINGALES BOTTA,
€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA BERGAMO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
