FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 387/AA del 12/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BRIOTTI – PASCOLI – ASD FUTSAL PORTUENSE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 456 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone BRIOTTI, Valerio PASCOLI e della società ASD FUTSAL PORTUENSE, avente ad oggetto la seguente condotta:
Simone BRIOTTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Futsal Portuense, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Lb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2025 - 2026 fino alla fine del mese di novembre 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Calcio a 5 di serie C1 ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Lb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2025 - 2026 fino alla fine del mese di novembre 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Calcio a 5 Maschile di serie C1 al sig. Valerio Pascoli, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
Valerio PASCOLI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Futsal Portuense, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Lb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2025 - 2026 fino alla fine del mese di novembre 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD Futsal Portuense militante nel campionato di Calcio a 5 di serie C1, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
ASD FUTSAL PORTUENSE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Briotti Simone e Valerio Pascoli all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Simone BRIOTTI,
- Sig. Valerio PASCOLI,
- Società ASD FUTSAL PORTUENSE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Simone Briotti;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Simone BRIOTTI,
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Valerio PASCOLI,
- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD FUTSAL PORTUENSE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
