FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 389/AA del 12/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ALTANA – RUZZU – USD ATLETICO SORSO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 420 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni ALTANA, Mario Michele RUZZU e della società USD ATLETICO SORSO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni ALTANA, all’epoca dei fatti vice presidente tesserato per società U.S.D. Atletico Sorso, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026 fino al 12.1.2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S.D. Atletico Sorso militante nel campionato Giovanissimi pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Mario Michele RUZZU, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per società U.S.D. Atletico Sorso, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per aver lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026 fino al 12.1.2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società U.S.D. Atletico Sorso militante nel campionato Giovanissimi pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

USD ATLETICO SORSO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i soggetti avvisati nel citato procedimento;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Giovanni ALTANA,

- Sig. Mario Michele RUZZU,

- Società USD ATLETICO SORSO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni Altana;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni ALTANA,

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mario Michele RUZZU,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società USD ATLETICO SORSO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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