FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 393/AA del 16/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ASD SPORTING PADULEDDA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 348 pfi 25-26 adottato nei confronti della società ASD SPORTING PADULEDDA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD SPORTING PADULEDDA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il Sig. Juan Onana Mococo, in occasione della richiesta di tesseramento, sottoscriveva la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

 − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

- Società ASD SPORTING PADULEDDA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alberto Areddu;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SPORTING PADULEDDA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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