FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 403/AA del 18/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PELLISSIER – AC CHIEVOVERONA SSD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 446 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Sergio PELLISSIER, e della società AC CHIEVO VERONA SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sergio PELLISSIER, dirigente e Responsabile del Safeguarding tesserato per la società A.C. Chievo Verona SS.D. A.R.L. all’epoca dei fatti , in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 1 lett. e), e dagli artt. 9, comma 1 e 11, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nella sua qualità di Responsabile del Safeguarding della società A.C. Chievoverona S.S.D. A.R.L., presa conoscenza di gravi e ripetuti episodi di abuso piscologico connotati da un evidente matrice denigratoria ed umiliante, omesso di garantire la corretta attuazione della normativa sopra richiamata, prevedendo l’attivazione di protocolli adeguati, a fronte dei comportamenti posti in essere da un atleta tesserato per la società A.C. Chievoverona S.S.D. A.R.L.;

AC CHIEVO VERONA SSD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per la quale all’epoca dei fatti erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti: × Sig. Sergio PELLISSIER,

- Società AC CHIEVO VERONA SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pietro Laterza;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Sergio PELLISSIER,

- € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società AC CHIEVO VERONA SSD;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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