FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 404/AA del 19/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GAGGIOTTI – ADC MARIO RIGAMONTI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 781 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giorgio GAGGIOTTI, e della società A.D.C. MARIO RIGAMONTI, avente ad oggetto la seguente condotta:
Giorgio GAGGIOTTI, dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società A.D.C. Mario Rigamonti all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la pubblicazione dei Comunicati Ufficiali n. 68 del 5.2.2026 del Comitato Regionale Lombardia e n. 34 del 5.2.2026 della Delegazione Provinciale di Brescia con i quali sono stati resi noti i provvedimenti assunti dai rispettivi Giudici Sportivi Territoriali relativi alle gare disputate l’1.2.2026, a mezzo di un “commento” ad un “post” pubblicato in data 6.2.2026 sulla pagina del social network “Facebook” denominata “CalcioBresciano.it”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione degli stessi Giudici Sportivi Territoriali del Comitato Regionale Lombardia e della Delegazione Provinciale di Brescia;
A.D.C. MARIO RIGAMONTI, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Giorgio Giannotti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Giorgio GAGGIOTTI,
- Società A.D.C. MARIO RIGAMONTI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano Bertolotti;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giorgio GAGGIOTTI,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.D.C. MARIO RIGAMONTI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
