FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 406/AA del 19/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da D’ANGELO – BORELLO – SORCINI

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 412 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Emanuele D'ANGELO, Leonardo BORELLO e Yuri SORCINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Emanuele D'ANGELO, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., tesserato quale allenatore e responsabile tecnico dell’area agonistica del Settore Giovanile della società A.P.D. Vigna Pia all’epoca dei fatti , in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dagli artt. 26 quater, 29 e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso incaricato i Sig.ri Leonardo Borello, benché tesserato quale dirigente accompagnatore ufficiale per la società A.S.D. Eur Calcio A 5, e Yuri Sorcini, benché tesserato quale calciatore per la società A.S.D. Borgo Palidoro, nel corso della stagione sportiva 2025– 2026, di svolgere il ruolo e i compiti rispettivamente di preparatore atletico e di preparatore dei portieri delle squadre del Settore Giovanile della società A.P.D. Vigna Pia, pur non essendo i predetti iscritti nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. ed essendo pertanto sprovvisti della necessaria qualifica;

Leonardo BORELLO, all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente accompagnatore ufficiale per la società A.S.D. Eur Calcio A 5 nonché soggetto che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.P.D. Vigna Pia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in costanza di tesseramento quale dirigente accompagnatore ufficiale per la società A.S.D. Eur Calcio A 5, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di preparatore atletico delle squadre del Settore Giovanile della società A.P.D. Vigna Pia, pur non essendo iscritto nei ruoli del Settore Tecnico ed essendo pertanto sprovvisto della necessaria qualifica;

Yuri SORCINI, all’epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la società A.S.D. Borgo Palidoro nonché soggetto che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.P.D. Vigna Pia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 26 quater del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in costanza di tesseramento quale calciatore per la società A.S.D. Borgo Palidoro, nel corso della stagione sportiva 2025– 2026, svolto il ruolo e i compiti di preparatore dei portieri delle squadre del Settore Giovanile della società A.P.D. Vigna Pia, pur non essendo iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. ed essendo pertanto sprovvisto della necessaria qualifica;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Emanuele D'ANGELO,

- Sig. Leonardo BORELLO,

- Sig. Yuri SORCINI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Emanuele D'ANGELO,

- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione e squalifica per il Sig. Leonardo BORELLO,

- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Yuri SORCINI;

 si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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