FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 412/AA del 23/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SVENTURATO – TROTTA – DE RITA – PALUMBO – SSD MANFREDONIA CALCIO – ASD PASSIONSPORT MANFREDONIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 444 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni SVENTURATO, Luigi TROTTA, Mauro DE RITA, Antonio PALUMBO e delle società S.S.D. MANFREDONIA CALCIO 1932 e A.S.D. PASSIONSPORT MANFREDONIA avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni SVENTURATO, all’epoca dei fatti amministratore unico della SSD Manfredonia Calcio 1932, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 3.9.2025 sottoscritto due tesseramenti con “rapporto di volontariato” a favore dei calciatori sigg.ri Mauro De Rita e Antonio Palumbo e successivamente in data 29.9.2025 sottoscriveva il loro trasferimento, quale società cedente, alla società cessionaria A.S.D Passionsport Manfredonia già ASD Sporting Manfredonia, consentendo e non impedendo ai predetti calciatori di partecipante al campionato di serie D che ha avuto inizio il 7.9.2025, dopo che gli stessi calciatori avevano partecipato nella stagione sportiva 2024-2025 al campionato di prima categoria nelle file della società ASD Sporting Manfredonia ora A.S.D Passionsport Manfredonia, in costanza di una squalifica residuale, ciò al solo fine di eludere la normativa federale in tema di esecuzione delle sanzioni come prevista dall’art. 21, commi 2, 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva consentendo in tal modo al calciatore sig. Antonio Palumbo, di scontare quattro giornate di squalifica in occasione delle seguenti gare del campionato di serie D, 07/09/25 FC Francavilla – Manfredonia Calcio; 14/09/25 Manfredonia Calcio – Virtus Francavilla; 20/09/25 Pompei – Manfredonia Calcio; 24/09/25 Manfredonia Calcio – Sarnese; nonché consentendo al calciatore sig. Mauro De Rita di scontare cinque giornate di squalifica in occasione delle seguenti gare del campionato di serie D, 07/09/25 FC Francavilla – Manfredonia Calcio; 14/09/25 Manfredonia Calcio – Virtus Francavilla; 20/09/25 Pompei – Manfredonia Calcio; 24/09/25 Manfredonia Calcio – Sarnese; 28/09/25 Manfredonia Calcio – Barletta. Con la consapevolezza che gli stessi non avrebbero mai preso parte ad alcuna gara, atteso che la predetta società, S.S.D. Manfredonia Calcio 1932, per la stagione sportiva 2025-2026, in occasione dell’invio al Dipartimento Interregionale LND degli elenchi dei numeri di maglia personalizzata, non ha mai indicato il nominativo dei predetti calciatori. Nonché per avere successivamente sottoscritto in data 29.9.2025 un tesseramento di trasferimento a titolo gratuito dei calciatori Antonio Palumbo e Mauro De Rita in favore della società A.S.D Passionsport Manfredonia già ASD Sporting Manfredonia, il cui campionato ha avuto inizio successivamente a quello di serie D, ovvero il 5.10.2025, con ciò consentendo ai calciatori Antonio Palumbo e Mauro De Rita di partecipare sin dalla prima giornata al campionato di Prima Categoria nelle file della A.S.D Passionsport Manfredonia già ASD Sporting Manfredonia, senza dover scontare alcun’altra giornata di squalifica effettiva, ciò determinando un ingiusto vantaggio sportivo alla società A.S.D Passionsport Manfredonia già ASD Sporting Manfredonia in danno di altre società partecipanti al campionato di Prima Categoria;

 Luigi TROTTA, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Passionsport Manfredonia già ASD Sporting Manfredonia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 29.9.25 sottoscritto a titolo gratuito, quale società cessionaria, due tesseramenti di trasferimento a favore dei calciatori sigg. Mauro De Rita e Antonio Palumbo provenienti dalla società cedente, S.S.D. Manfredonia Calcio 1932, consentendo ai predetti calciatori, dopo che gli stessi avevano partecipato nella stagione sportiva 2024-2025 al campionato di Prima Categoria nelle file della propria società, ASD Sporting Manfredonia ora A.S.D Passionsport Manfredonia, di tesserarsi nuovamente con quest’ultima società solo dopo aver scontato una squalifica residuale con la S.S.D. Manfredonia Calcio 1932, ciò al solo fine eludere la normativa federale in tema di esecuzione delle sanzioni come prevista dall’art. 21, commi 2, 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, con la consapevolezza che gli stessi calciatori, sig. Mauro De Rita e sig. Antonio Palumbo, una volta scontate rispettivamente le ultime quattro giornate di squalifica e le ultime cinque giornate di squalifica, avrebbero potuto sottoscrivere una nuova richiesta tesseramento di trasferimento a titolo gratuito in favore della A.S.D Passionsport Manfredonia già ASD Sporting Manfredonia, il cui campionato ha avuto inizio successivamente a quello di serie D, ovvero il 5.10.2025, partecipando sin dalla prima giornata al campionato di Prima Categoria nelle file della società , senza dover scontare alcun’altra giornata di squalifica effettiva, conseguendo in tal modo un ingiusto vantaggio sportivo in danno delle altre società partecipanti al campionato; Mauro DE RITA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Manfredonia Calcio 1932 a r.l. e successivamente per la società A.S.D Passionsport Manfredonia già ASD Sporting Manfredonia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel periodo compreso dal 3.9.2025 al 29.9.2025, sottoscritto un tesseramento con “rapporto di volontariato” per la società S.S.D. Manfredonia Calcio 1932 a r.l. partecipante al campionato di serie D che ha avuto inizio il 7.9.2025, dopo aver partecipato nella stagione sportiva 2024-2025 al campionato di prima categoria nelle file della società ASD Sporting Manfredonia ora A.S.D Passionsport Manfredonia, in pendenza di una squalifica residuale di cinque giornate, e, con la consapevolezza di non poter partecipare ad alcuna gara, atteso che la società S.S.D. Manfredonia Calcio 1932, per la stagione sportiva 2025-2026, in occasione dell’invio al Dipartimento Interregionale LND degli elenchi dei numeri di maglia personalizzata, non ha mai indicato il nominativo dello stesso calciatore, ciò al solo fine di eludere la normativa federale in tema di esecuzione delle sanzioni come prevista dall’art. 21, commi 2, 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva scontando in tal modo le ultime cinque giornate di squalifica in occasione delle seguenti gare del campionato di serie D, 07/09/25 FC Francavilla – Manfredonia Calcio; 14/09/25 Manfredonia Calcio – Virtus Francavilla; 20/09/25 Pompei – Manfredonia Calcio; 24/09/25 Manfredonia Calcio – Sarnese; 28/09/25 Manfredonia Calcio – Barletta. Successivamente sottoscriveva in data 29.9.2025 un tesseramento per la precedente società di appartenenza, A.S.D Passionsport Manfredonia già ASD Sporting Manfredonia, il cui campionato ha avuto inizio successivamente a quello di serie D, ovvero il 5.10.2025, partecipando sin dalla prima giornata al campionato di Prima Categoria nelle file della A.S.D Passionsport Manfredonia già ASD Sporting Manfredonia, senza dover scontare alcun’altra giornata di squalifica, ciò determinando un ingiusto vantaggio sportivo alla società A.S.D Passionsport Manfredonia già ASD Sporting Manfredonia in danno di altre società partecipanti al campionato di Prima Categoria;

Antonio PALUMBO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Manfredonia Calcio 1932 a r.l. e successivamente per la società A.S.D Passionsport Manfredonia già ASD Sporting Manfredonia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel periodo compreso dal 3.9.2025 al 29.9.2025, sottoscritto un tesseramento con “rapporto di volontariato” per la società S.S.D. Manfredonia Calcio 1932 a r.l. partecipante al campionato di serie D il cui campionato ha avuto inizio il 7.9.2025, dopo aver partecipato nella stagione sportiva 2024-2025 al campionato di prima categoria nelle file della società ASD Sporting Manfredonia ora A.S.D Passionsport Manfredonia, in pendenza di una squalifica residuale di quattro giornate, e, con la consapevolezza di non poter partecipare ad alcuna gara, atteso che la predetta società, S.S.D. Manfredonia Calcio 1932, per la stagione sportiva 2025- 2026, in occasione dell’invio al Dipartimento Interregionale LND degli elenchi dei numeri di maglia personalizzata, non ha mai indicato il nominativo dello stesso calciatore, ciò al solo fine di eludere la normativa federale in tema di esecuzione delle sanzioni come prevista dall’art. 21, commi 2, 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva scontando in tal modo le ultime quattro giornate di squalifica in occasione delle seguenti gare del campionato di serie D, 07/09/25 FC Francavilla – Manfredonia Calcio; 14/09/25 Manfredonia Calcio – Virtus Francavilla; 20/09/25 Pompei – Manfredonia Calcio; 24/09/25 Manfredonia Calcio – Sarnese. Successivamente sottoscriveva in data 29.9.2025 un tesseramento per la precedente società di appartenenza, A.S.D Passionsport Manfredonia già ASD Sporting Manfredonia, il cui campionato ha avuto inizio successivamente a quello di serie D, ovvero il 5.10.2025, partecipando sin dalla prima giornata al campionato di prima categoria nelle file della A.S.D Passionsport Manfredonia già ASD Sporting Manfredonia, senza dover scontare alcun’altra giornata di squalifica, ciò determinando un ingiusto vantaggio sportivo alla società A.S.D Passionsport Manfredonia già ASD Sporting Manfredonia in danno di altre società partecipanti al campionato di Prima Categoria;

S.S.D. MANFREDONIA CALCIO 1932, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel relativo capo di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Giovanni Sventurato, Mauro De Rita e Antonio Palumbo; A.S.D. PASSIONSPORT MANFREDONIA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei relativi capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Luigi Trotta, Mauro De Rita e Antonio Palumbo;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Giovanni SVENTURATO,

- Sig. Luigi TROTTA,

- Sig. Mauro DE RITA,

- Sig. Antonio PALUMBO,

- Società S.S.D. MANFREDONIA CALCIO 1932, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni SVENTURATO,

- Società A.S.D. PASSIONSPORT MANFREDONIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi TROTTA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni SVENTURATO,

- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Luigi TROTTA, × 6 (sei) giornate di squalifica per il Sig. Mauro DE RITA,

- 6 (sei) giornate di squalifica per il Sig. Antonio PALUMBO,

- € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società S.S.D. MANFREDONIA CALCIO 1932,

- € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società A.S.D. PASSIONSPORT MANFREDONIA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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