FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 422/AA del 24/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CAPUTO – ASD GARGANO ACADEMY

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 483 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Rocco CAPUTO, e della società A.S.D. GARGANO ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

Rocco CAPUTO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gargano Academy all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 18 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gargano Academy, nel mese di dicembre 2024 trasferito la sede della società dallo stesso rappresentata dal Comune di Carpino (FG) al Comune di Vico del Gargano (FG) senza presentare la domanda di approvazione al Presidente Federale secondo la procedura normativamente prescritta;

A.S.D. GARGANO ACADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Rocco Caputo; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Rocco CAPUTO,

- Società A.S.D. GARGANO ACADEMY, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Rocco Caputo; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Rocco CAPUTO,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GARGANO ACADEMY;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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