FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 424/AA del 01/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RICCIOTTI – ASD FOOTBALL UNITED – e altri

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 421 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea RICCIOTTI, Christian GAUDIO, Mamadou LOUM, Mirko ANGELINI, Mattia BALDINETTI, Andrea BEDINI, Alexandre Rossenov BOTEV, Daniele CIOTTI, Luca CLEMENTI, Tiziano DE GREGORIO, Giorgio DI MARCO, Daniel FILIPPI, Alessandro GELODI, Luca GOZZI, Matteo LA PREZIOSA, Sergio LEARDINI, Alessandro LIBERATI, Ayoub OUHSAINE Massimiliano PIZZELLI, Alessandro RAPPA, Federico SERANGELI e della società ASD FOOTBALL UNITED, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea RICCIOTTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football United, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, consentito e comunque non impedito ai calciatori sigg.ri Christian Gaudio, Loum Mamadou, Mirko Angelini, Mattia Baldinetti, Andrea BedinI, Alexandre Rossenov Botev, Daniele Ciotti, Luca Clementi, Tiziano De Gregorio, Giorgio Di Marco, Daniel Filippi, Alessandro Gelodi, Luca Gozzi, Matteo La Preziosa, Sergio Leardini, Alessandro Liberati, Ayoub Ouhsaine, Massimiliano Pizzelli, Alessandro Rappa e Federico Serangeli di svolgere attività agonistica per la società dallo stesso rappresentata nonostante fossero privi della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva;

Christian GAUDIO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Football United, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Football United senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; Mamadou LOUM, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Football United, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Football United senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

Mirko ANGELINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Football United, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026 fino al 21 dicembre 2025, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Football United senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

Mattia BALDINETTI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Football United, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva ai in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026 fino al 22 dicembre 2025, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Football United senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; Andrea BEDINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Football United , in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026 fino al 21 dicembre 2025, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Football United senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

Alexandre Rossenov BOTEV, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Football United, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, dal 16 dicembre 2025, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Football United senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

Daniele CIOTTI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Football United , in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026 fino al 22 dicembre 2025, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Football United senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

Luca CLEMENTI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Football United, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026 fino al 21 dicembre 2025, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Football United senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

Tiziano DE GREGORIO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Football United, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, dal 5 ottobre fino al 28 dicembre 2025, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Football United senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

Giorgio DI MARCO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Football United, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, dal 5 ottobre fino al 23 dicembre 2025, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Football United senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

Daniel FILIPPI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Football United , in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, dal 5 ottobre fino al 22 dicembre 2025, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Football United senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

Alessandro GELODI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Football United , in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, dal 5 ottobre fino al 22 dicembre 2025, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Football United senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

Luca GOZZI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Football United, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, dal 5 ottobre fino al 21 dicembre 2025, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Football United senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

Matteo LA PREZIOSA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Football United, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, dal 5 ottobre fino al 23 dicembre 2025, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Football United senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

Sergio LEARDINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Football United, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, dal 5 ottobre fino al 26 dicembre 2025, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Football United senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

Alessandro LIBERATI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Football United, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, dal 5 ottobre fino al 21 dicembre 2025, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Football United senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

Ayoub OUHSAINE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Football United , in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, dal 5 ottobre fino al 21 dicembre 2025, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Football United senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

Massimiliano PIZZELLI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Football United, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, dal 5 ottobre fino al 2 dicembre 2025, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Football United senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

Alessandro RAPPA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Football United, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, dal 5 ottobre fino al 13 ottobre 2025, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Football United senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

Federico SERANGELI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Football United, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, dal 5 ottobre 2025 fino all’1 gennaio 2026, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Football United senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

ASD FOOTBALL UNITED, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Andrea Ricciotti, Gaudio Christian, Loum Mamadou, Mirko Angelini, Mattia Baldinetti, Andrea BedinI, Alexandre Rossenov Botev, Daniele Ciotti, Luca Clementi, Tiziano De Gregorio, Giorgio Di Marco, Daniel Filippi, Alessandro Gelodi, Luca Gozzi, Matteo La Preziosa, Sergio Leardini, Alessandro Liberati, Ayoub Ouhsaine, Massimiliano Pizzelli, Alessandro Rappa e Federico Serangeli;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Andrea RICCIOTTI,

- Sig. Christian GAUDIO,

- Sig. Mamadou LOUM,

- Sig. Mirko ANGELINI,

- Sig. Mattia BALDINETTI,

- Sig. Andrea BEDINI,

- Sig. Alexandre Rossenov BOTEV,

- Sig. Daniele CIOTTI,

- Sig. Luca CLEMENTI,

- Sig. Tiziano DE GREGORIO,

- Sig. Giorgio DI MARCO,

- Sig. Daniel FILIPPI,

- Sig. Alessandro GELODI,

- Sig. Luca GOZZI,

- Sig. Matteo LA PREZIOSA,

- Sig. Sergio LEARDINI,

- Sig. Alessandro LIBERATI,

- Sig. Ayoub OUHSAINE,

- Sig. Massimiliano PIZZELLI,

- Sig. Alessandro RAPPA,

- Sig. Federico SERANGELI,

- Società ASD FOOTBALL UNITED, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea Ricciotti;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni: × 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Andrea RICCIOTTI,

- 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Christian GAUDIO,

- 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Mamadou LOUM,

- 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Mirko ANGELINI,

- 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Mattia BALDINETTI,

- 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Andrea BEDINI,

- 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Alexandre Rossenov BOTEV,

- 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Daniele CIOTTI,

- 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Luca CLEMENTI,

- 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Tiziano DE GREGORIO,

- 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Giorgio DI MARCO,

- 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Daniel FILIPPI,

- 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Alessandro GELODI,

- 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Luca GOZZI,

- 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Matteo LA PREZIOSA,

- 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Sergio LEARDINI,

- 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Alessandro LIBERATI,

- 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Ayoub OUHSAINE,

- 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Massimiliano PIZZELLI,

- 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Alessandro RAPPA,

- 3 (tre) giornate giornate di squalifica per il Sig. Federico SERANGELI,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD FOOTBALL UNITED;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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