FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 429/AA del 02/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LUIGI – CANNONE – ASD SANPOLESE 1961
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 478 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianpaolo LUIGI, Danilo CANNONE e della società ASD SANPOLESE 1961, avente ad oggetto la seguente condotta:
Gianpaolo LUIGI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sanpolese 1961, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2025 - 2026 fino alla fine del mese di novembre 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone D del campionato di Prima Categoria ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2025 - 2026 fino alla fine del mese di novembre 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone D del campionato di Prima Categoria al sig. Cannone Danilo nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
Danilo CANNONE, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Sanpolese 1961, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2025 - 2026 fino alla fine del mese di novembre 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Sanpolese 1961 militante nel girone D del campionato di Prima Categoria, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
ASD SANPOLESE 1961, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Giampaolo Luigi e Cannone Danilo all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Gianpaolo LUIGI,
- Sig. Danilo CANNONE,
- Società ASD SANPOLESE 1961, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giampaolo Luigi;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianpaolo LUIGI,
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Danilo CANNONE,
- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD SANPOLESE 1961;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
