FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 430/AA del 02/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BUSSOLARI – SIAW – AC NUOVA FOLGORE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 391 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Renato BUSSOLARI, Kevin Agyei SIAW e della società AC NUOVA FOLGORE, avente ad oggetto la seguente condotta:
Renato BUSSOLARI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Nuova Folgore, in violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Nuova Folgore, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Agyei Siaw Kelvin nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la sua partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società Nuova Folgore alle gare Academy C.F.C. S.R.L. S.S.D. - Nuova Folgore del 4.10.2025 e Montemarcianese S.S.D.A.R.L. - Nuova Folgore dell’11.10.2025, entrambe valevoli per il girone B del Campionato Under 17 Provinciale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità per la stessa;
Kevin Agyei SIAW, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Nuova Folgore, in violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Nuova Folgore, alla gara Academy C.F.C. S.R.L. S.S.D. - Nuova Folgore del 4.10.2025 valevole per il girone B del Campionato Under 17 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;
AC NUOVA FOLGORE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Renato Bussolari ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Agyei Siaw Kelvin ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Renato BUSSOLARI,
- Sig. Kevin Agyei SIAW,
- Società AC NUOVA FOLGORE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Renato Bussolari;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Renato BUSSOLARI,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Kevin Agyei SIAW,
- € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per la società AC NUOVA FOLGORE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
