FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 431/AA del 02/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ESPOSITO – AMABILE – ASD REAL MARANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 408 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo ESPOSITO, Giuseppe AMABILE e della società ASD REAL MARANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Vincenzo ESPOSITO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Marano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato Under 14 Regionali al sig. Giuseppe Amabile in occasione delle gare A.S.D. Real Marano - Pol. Santa Maria Cilento del 6.10.2025, A.S.D. Blue Devils - A.S.D. Real Marano dell’11.10.2025, A.S.D. Real Marano - A.S.D. Sporting Soccer Cardito del 19.10.2025, Cavese S.r.l. - A.S.D. Real Marano del 25.10.2025, A.S.D. Massimo Perna - A.S.D. Real Marano dell’1.11.2025 ed A.S.D. Real Marano - S.S.D. Azzurri del 9.11.2025, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
Giuseppe AMABILE, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Marano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Real Marano militante nel girone A del campionato Under 14 Regionali in occasione delle gare A.S.D. Real Marano - Pol. Santa Maria Cilento del 6.10.2025, A.S.D. Blue Devils - A.S.D. Real Marano dell’11.10.2025, A.S.D. Real Marano - A.S.D. Sporting Soccer Cardito del 19.10.2025, Cavese S.r.l. - A.S.D. Real Marano del 25.10.2025, A.S.D. Massimo Perna - A.S.D. Real Marano dell’1.11.2025 ed A.S.D. Real Marano - S.S.D. Azzurri del 9.11.2025, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
ASD REAL MARANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Vincenzo Esposito e Giuseppe Amabile;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Vincenzo ESPOSITO,
- Sig. Giuseppe AMABILE,
- Società ASD REAL MARANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vincenzo Esposito;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo ESPOSITO,
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe AMABILE,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD REAL MARANO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
