FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 434/AA del 03/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LI NOCE – CARUSO – ASD CAMPIPET FUTSAL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 532 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco LI NOCE, Andrea CARUSO e della società A.S.D. CAMPIPET FUTSAL, avente ad oggetto la seguente condotta:
Francesco LI NOCE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Campipet Futsal, in violazione degli artt. 4 comma 1 e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Campipet Futsal, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Sebastiano Pulvirenti di prendere parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Campipet Futsal, alle gare Canicattinese – Campipet Futsal disputata il 26.10.2025 e Campipet Futsal – F.C. Priolo Gargallo disputata il 31.10.2025, entrambe valevoli per il girone A del campionato di Serie D di Calcio a 5, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 485 del 15.4.2025 del Comitato Regionale Sicilia;
Andrea CARUSO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Campipet Futsal, in violazione degli artt. 4 comma 1, e 21 comma 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione dell’incontro Canicattinese – Campipet Futsal del 26.10.2025 valevole per il girone A del campionato di Serie D di Calcio a 5, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra della società A.S.D. Campipet Futsal nella quale è inserito il nominativo del calciatore sig. Sebastiano Pulvirenti, attestando in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tale incontro nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 485 del 15.4.2025 del Comitato Regionale Sicilia;
A.S.D. CAMPIPET FUTSAL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Francesco Li Noce, Andrea Caruso e Sebastiano Pulvirenti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Francesco LI NOCE,
- Sig. Andrea CARUSO,
- Società A.S.D. CAMPIPET FUTSAL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco LI NOCE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Francesco LI NOCE,
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Andrea CARUSO,
- € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di Serie D Calcio a 5 per la società A.S.D. CAMPIPET FUTSAL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
