FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 454/AA del 09/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LUZZETTI – GSD ALFINA ACADEMY
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 474 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Manuel LUZZETTI, e della società GSD ALFINA LUPI FABRIZIO ORVIETANA ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:
Manuel LUZZETTI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società G.S.D. Alfina Lupi Orvietana Accademy, in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 11.12.2025 e 16.1.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;
GSD ALFINA LUPI FABRIZIO ORVIETANA ACADEMY, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Manuel Luzzetti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Manuel LUZZETTI,
- Società GSD ALFINA LUPI FABRIZIO ORVIETANA ACADEMY, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco Foscoli;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Manuel LUZZETTI,
- € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società GSD ALFINA LUPI FABRIZIO ORVIETANA ACADEMY;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
