F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 220/TFN – SD del 21 Aprile 2026 (motivazioni) – Massimiliano Proietti, Giovanni Prina, APD Vigna Pia – 198/TFNSD

Decisione/0220/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0198/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Paolo Clarizia - Componente

Andrea Fedeli – Componente

Valentino Fedeli - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 aprile 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23632/410pf25-26/GC/DP/ff del 10 marzo 2026 e depositato l’11 marzo 2026, nei confronti dei sigg.ri Massimiliano Proietti e Giovanni Prina, nonché della società A.P.D. Vigna Pia, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con l’atto in epigrafe richiamato, ha deferito a questo Tribunale Federale Sezione Disciplinare i Sig.ri Massimiliano Proietti e Giovanni Prina, ai quali ha mosso le seguenti incolpazioni:

Massimiliano Proietti a) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1 lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 29 stagione sportiva 2024–2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall’art. 1, lett. c), del Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della categoria “pulcini” della società A.P.D. Vigna Pia, pur essendo tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente e inserito nel ruolo dei Sospesi volontari del Settore Tecnico della F.I.G.C. a far data dal 21.11.2024 nonché sprovvisto della prescritta abilitazione; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1 lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 34 stagione sportiva 2025–2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall’art. 1, lett. c), del Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della categoria “pulcini” della società A.P.D. Vigna Pia, in assenza di tesseramento per la predetta compagine e pur essendo inserito nel ruolo dei sospesi volontari del Settore Tecnico della F.I.G.C. a far data dal 21.11.2024, nonché sprovvisto della prescritta abilitazione;

Giovanni Prina a) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33 e 39, comma 1 lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 29 stagione sportiva 2024–2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall’art. 1, lett. c), del Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Massimiliano Proietti, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della categoria “pulcini” della società A.P.D. Vigna Pia, pur essendo il medesimo sig. Proietti tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente e inserito nel ruolo dei sospesi volontari del Settore Tecnico della F.I.G.C. a far data dal 21.11.2024 nonché sprovvisto della prescritta abilitazione; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33 e 39, comma 1 lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 34 stagione sportiva 2025– 2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall’art. 1, lett. c), del Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Massimiliano Proietti, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della categoria “pulcini” della società A.P.D. Vigna Pia, in assenza di tesseramento per la predetta compagine e pur essendo il medesimo sig. Proietti inserito nel ruolo dei Sospesi volontari del Settore Tecnico della F.I.G.C. a far data dal 21.11.2024 nonché sprovvisto della prescritta abilitazione.

È stata altresì deferita la società A.P.D. Vigna Pia, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Giovanni Prina e Massimiliano Proietti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Nel periodo considerato dal deferimento, il deferito Massimiliano Proietti aveva svolto le funzioni di referente e coordinatore della scuola calcio della società A.P.D. Vigna Pia, presieduta con pieni poteri di rappresentanza dall’altro deferito Giovanni Prina.

La fase predibattimentale

In seguito alla notifica della Comunicazione di conclusioni delle indagini, avvenuta il 28 gennaio 2026, gli indagati avevano raggiunto con la Procura Federale ai sensi dell’art. 126 CGS l’accordo per l’applicazione di sanzioni ridotte, di cui ne erano state indicate la misura ed il tipo.

Tali accordi non erano stati ritenuti legittimi dal Procuratore Generale dello Sport, sicché, rimessi gli atti alla Procura Federale, si è proceduto al deferimento.

Il dibattimento

Alla udienza del 14 aprile 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, si sono collegati per la Procura Federale l'Avv. Luca Zennaro e l'Avv. Giulio Di Fabio per il sig. Giovanni Prina, in proprio e quale rappresentante legale della società A.P.D. Vigna Pia.

Nessuno è comparso per il sig. Massimiliano Proietti, il quale non ha depositato, né fatto pervenire scritti difensivi.

L'Avv. Zennaro si è riportato integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento ed ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: - al sig. Massimiliano Proietti, mesi 5 (cinque) di inibizione e squalifica; - al sig. Giovanni Prina, mesi 5 (cinque) di inibizione; - alla società A.P.D. Vigna Pia, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

L’Avv. Di Fabio ha evidenziato che la società aveva posto in essere una condotta collaborativa nei riguardi della Procura Federale ed ha chiesto l'applicazione della sanzione che era stata concordata con la Procura Federale ai sensi dell'art. 126 CGS, alla quale però non era stato dato seguito.

Il Tribunale, chiusa la discussione orale, si è riservato di decidere.

La decisione

Il Tribunale osserva quanto segue.

Con memoria a firma dell’avv. Giulio Di Fabio, trasmessa alla Procura Federale l’11 febbraio 2026, il Prina e la società A.P.D. Vigna Pia hanno riconosciuto pienamente la portata delle violazioni contestate ed hanno dedotto di non volersi sottrarre alle proprie responsabilità;  hanno altresì dedotto che l’errore occorso – riferito ai fatti posti a base del deferimento – era stato il frutto di una svista organizzativa e/o di una carenza di coordinamento, dovuta in larga parte proprio alla natura delle molteplici attività svolte. Nel merito, i deferiti hanno precisato che avevano concluso un accordo con altra società giovanile, la Hellas Monteverde, alla quale avevano delegato l'organizzazione e la gestione del settore calcio, lasciando a tale società la più assoluta autonomia sul punto, che aveva tra l’altro comportato la scelta delle persone alle quali affidare la responsabilità di tale settore.

Hanno declinato i valori religiosi della società ed evidenziato la figura sacerdotale del Prina (Padre Giovanni Prina, sacerdote della Congregazione della Sacra Famiglia di Martinengo), concludendo per l'applicazione di una sanzione ridotta, limitata alla ammonizione e/o alla metà del minimo edittale previsto dalla norma.

La Procura Federale in sede d’indagini aveva acquisito agli atti del procedimento alcune locandine della società A.P.D. Vigna Pia di promozione dell’attività calcistica, dalle quali si evinceva che il Proietti, ritratto in più foto con in dosso la tuta della società ed in compagnia di giovani calciatori, fungeva da coordinatore della scuola calcio, tanto da essere definito nel testo di dette locandine il “punto di riferimento per tutto il settore giovanile (che) organizza,  supervisiona e trasmette una metodologia di lavoro condivisa agli allenatori, per garantire ai nostri piccoli campioni un percorso di crescita sano, formativo e divertente. (…) E lui ogni giorno lo fa con passione e competenza”.

Nel contempo era stato accertato che il Proietti in data 21 novembre 2024 si era autosospeso dal Settore Tecnico dietro sua personale richiesta e che dal 30 novembre 2023 risultava tesserato per la A.P.D. Vigna Pia in qualità di dirigente.

Tra le persone informate dei fatti escusse dalla Procura Federale, il presidente della società Hellas Monteverde, che usufruiva dell’impianto sportivo della deferita (audizione del 2 dicembre 2025), aveva dichiarato di conoscere il Proietti quale coordinatore della scuola calcio dell’A.P.D. Vigna Pia e di averlo visto sul terreno di gioco in occasione degli allenamenti dei calciatori della scuola calcio, a volte trattenendo rapporti con i genitori degli stessi calciatori. Aveva aggiunto di ritenere che il Proietti non fosse tesserato e tantomeno abilitato come allenatore del settore tecnico.

In tale contesto, accertato che il Proietti non aveva titolo per esercitare la descritta attività e che la società A.P.D. Vigna Pia e per essa il suo presidente legale rappresentante Giovanni Prina non erano intervenuti per sanare siffatta irregolarità, ritiene questo Tribunale che le incolpazioni di cui al deferimento, ancorché protrattesi per due consecutive stagioni sportive, siano riconducibili nell’ambito di una sola unica fattispecie, peraltro identica nella indicazione delle norme disattese, con la conseguenza che le sanzioni applicabili al caso in esame possono essere equitativamente irrogate in misura inferiore al chiesto, in conformità del seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Massimiliano Proietti, mesi 3 (tre) di inibizione e squalifica;

- al sig. Giovanni Prina, mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla società APD Vigna Pia, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 21 aprile 2026.

 

IL SEGRETARIO

 Marco Lai

 

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