F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.755/TFN-SVE del 23 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società A.S.D. Chisola Calcio/SSD Marsala 1912 A RL
Decisione/0755/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0927/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Roberto Leoni – Componente
Giuseppe Lepore – Componente
Antonino Piro – Componente
Enrico Vitali – Componente
Divinangelo D’Alesio – Componente
Paola Balducci - Componente
Federico Salinari – Componente
Elisabetta Ricchiuti – Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 23 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0927/TFNSVE/2025-2026, 927 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. Chisola Calcio (710720) contro la società SSD Marsala 1912 A RL (944303) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Altieri Antonio Cristia (6650960)
In data 20.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore ALTIERI ANTONIO CRISTIA.
Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.
Il premio è stato quantificato in euro 28,00 (ventotto), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.
In data 16.03.2026 la società ricorrente ha depositato in atti la dichiarazione di avvenuto pagamento e di soddisfazione di ogni diritto invocato, con la contestuale richiesta di rinuncia al ricorso.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- accertato l’intervenuto pagamento del premio e la richiesta di rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente;
- delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere a fronte del sopravvenuto pagamento del premio da parte della società SSD Marsala 1912 A RL (944303).
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gino Scaccia Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
