F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0121/CFA pubblicata il 27 Aprile 2026 (motivazioni) – PFI-A.C. Ardor Lazzate A.S.D.
Decisione/0121/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0140/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Marco Mancini – Componente
Tommaso Marchese - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0140/CFA/2025-2026, proposto dal Procuratore federale interregionale in data 18 marzo 2026, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia di cui al Comunicato ufficiale n. 79 del 6 marzo 2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all'udienza del 22 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Tommaso Marchese, e uditi l'Avv. Giulia Conti per la Procura federale e l'Avv. Simone Gatto per la società A.C. Ardor Lazzate A.S.D.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto Prot. n. 10608/1141 pfi 24-25/PM/mf del 21 ottobre 2025, il Procuratore federale interregionale deferiva innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia la società A.C. Ardor Lazzate A.S.D. per rispondere, a titolo di responsabilità ai sensi degli artt. 25, comma 3, e 28, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, dei comportamenti oltraggiosi e discriminatori posti in essere da propri sostenitori in occasione della gara Ardor Lazzate - Pro Sesto del 6 aprile 2025, valevole per il girone B del campionato Allievi Elite Under 16.
In particolare, secondo la ricostruzione operata dalla Procura federale nell’atto di deferimento, e che ha formato oggetto del relativo editto accusatorio, al termine dell'incontro: (i) un sostenitore della società A.C. Ardor Lazzate, presente sugli spalti dell'impianto sportivo, aveva rivolto all'indirizzo della squadra ospite l'espressione offensiva “avete vinto ma siete una squadra di merda”; (ii) lo stesso sostenitore aveva poi proferito all'indirizzo del Sig. J. P., padre del calciatore minorenne tesserato per la società Pro Sesto Sig. J.N.P., l'espressione discriminatoria “negro di merda”; (iii) infine, un’altra sostenitrice della società, moglie del Direttore generale tesserato per la A.C. Ardor Lazzate A.S.D. Sig. Pierangelo Balzarotti, aveva proferito all'indirizzo del medesimo Sig. J. P. l'espressione discriminatoria “perché non se ne torna al suo paese?”.
Il quadro probatorio posto a fondamento del deferimento risultava composto, in particolare, dal verbale di audizione della Sig.ra M. P. (madre del calciatore minorenne J.N.P., all'epoca tesserato per la Pro Sesto, ed autrice della segnalazione inviata alla Procura nella stessa data del 6 aprile 2025), assunto in data 6 giugno 2025, e da quello del Sig. J. P. (padre del medesimo calciatore e destinatario diretto delle espressioni discriminatorie), assunto in data 11 luglio 2025, in ordine ai quali la Procura federale interregionale evidenziava la concordanza delle relative dichiarazioni rese dagli auditi.
2. Con decisione adottata nella riunione del 13 novembre 2025, pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 79 del 6 marzo 2026, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia proscioglieva la società A.C. Ardor Lazzate A.S.D.
In udienza, il Presidente della società deferita, Sig. Luca Lo Cicero, eccepiva l'insufficienza probatoria degli elementi istruttori, rilev ndo ch : (i) i destin tari degli insulti non avrebbero udito persona mente le espressioni discriminatorie, essend ne venuti a conoscenza solo de relato; (ii) non erano state identificate le persone autrici delle frasi contestate o che avrebbero riferito di averle udite; (iii) l'identificazione dei soggetti responsabili (con riferimento, tuttavia, alla persona del Direttore generale della società, Sig. Pierangelo Balzarotti, indicato come marito dell’autrice dell’espressione discriminatoria “perché non se ne torna al suo paese?”) si sarebbe basata su descrizioni di caratteristiche fisiche errate e contraddittorie; (iv) la Sig.ra Edda Cattaneo, moglie del Presidente Lo Cicero, in atti indicata come possibile autrice della terza espressione discriminatoria in questione, non sarebbe stata presente al campo da circa tre anni a causa di una grave malattia.
Il Tribunale federale territoriale, accogliendo le tesi difensive, osservava in limine della propria decisione, come dall'esame degli atti istruttori emergessero “indizi gravi, precisi e concordanti in relazione alla dubbia identificazione dei soggetti asseritamente responsabili delle condotte contestate”.
In particolare, il Giudice di primo grado riteneva determinanti le contraddizioni ravvisate nelle dichiarazioni della Sig.ra M. P., reputate “inconciliabili” in quanto, in un primo momento, tese a identificare un determinato soggetto sulla base di caratteristiche fisiche e, successivamente, fondate su criteri del tutto diversi e incompatibili con la versione precedente. Il Tribunale riteneva inoltre non contestato che la Sig.ra Edda Cattaneo (cioè la persona in cui, secondo le indicazioni difensive della società deferita, dovrebbe individuarsi la “moglie del Presidente” autrice dell’espressione discriminatoria) non fosse presente nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si sarebbe consumata la condotta contestata.
In conclusione, il Giudice di primo grado affermava che, nonostante l'applicazione del criterio del “più probabile che non”, non si potesse ritenere raggiunto neppure quel grado di “probabile ragionevolezza” necessario per affermare la responsabilità della società deferita, concludendo nel senso che “una riconducibilità meramente e vagamente indiziaria in capo alla società deferita con riferimento a condotte poste in essere da soggetti non meglio identificati non pare sufficiente per sanzionare la società”.
3. Avverso tale decisione ha proposto reclamo il Procuratore federale interregionale, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui ha censurato la pronuncia per l’erronea valutazione in ordine alla ritenuta insussistenza delle violazioni di cui agli artt. 25, comma 3, e 28, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, riconducibili alla società A.S.D. AC Ardor Lazzate.
In particolare, la Procura federale ha dedotto che il Tribunale federale territoriale avrebbe erroneamente incentrato il proprio esame sull'individuazione fisica degli specifici autori delle condotte contestate, laddove la società deferita era stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilità per fatti posti in essere da propri sostenitori, ai sensi degli artt. 25, comma 3, e 28, comma 4, del Codice di giustizia sportiva. La valutazione avrebbe pertanto dovuto limitarsi a verificare se le condotte oggetto di contestazione fossero riconducibili alla tifoseria presente sugli spalti in occasione della gara, senza necessità di una puntuale identificazione dei singoli soggetti responsabili.
Sotto il profilo probatorio, la reclamante ha evidenziato che le dichiarazioni rese dai coniugi M. P. e J. P. risulterebbero chiare, concordanti e prive di contraddizioni nel ricondurre i comportamenti contestati a sostenitori della società A.C. Ardor Lazzate; che il Sig. J. P. avrebbe udito personalmente la prima espressione offensiva; che la Sig.ra M. P. avrebbe avuto percezione diretta dell'espressione “perché non se ne torna al suo paese?”; che la circostanza della conoscenza de relato dell'espressione “negro di
merda” non sarebbe, di per sé, idonea ad affievolire il quadro probatorio, alla luce della costante giurisprudenza della Corte federale d'appello sul valore probatorio delle dichiarazioni de relato.
Il Procuratore federale interregionale ha chiesto pertanto la riforma della decisione impugnata e l'irrogazione alla società A.C. Ardor Lazzate A.S.D. della sanzione dell'ammenda nella misura di euro 2.000,00, ovvero, in subordine, delle sanzioni ritenute conformi a giustizia.
4. Le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi all’udienza di discussione del 22 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, all’esito della quale il reclamo è stato assunto in decisione dal Collegio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il reclamo proposto dalla Procura federale interregionale è fondato e va dunque accolto per le ragioni che seguono, con la conseguente riforma della decisione impugnata, dovendosi affermare la responsabilità della società A.C. Ardor Lazzate A.S.D. per le violazioni contestate nell’atto di deferimento.
2. Con l'unico, articolato motivo di reclamo - come detto - la Procura federale interregionale ha dedotto l'erronea valutazione, da parte del Tribunale federale territoriale, in ordine alla ritenuta insussistenza delle violazioni di cui agli artt. 25, comma 3, e 28, comma 4, del Codice di giustizia sportiva riconducibili alla società A.C. Ardor Lazzate A.S.D.
In particolar e, la reclamante censura la decisione del Giudice di primo grado sotto un duplice profilo: da un lato, per aver erroneamente calibrato il proprio giudizio sull'identificazione personale degli autori delle condotte discriminatorie, anziché sulla riconducibilità di tali condotte all'ambiente della società deferita; dall'altro, per avere erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito, in particolare le dichiarazioni rese dai coniugi M. P. e J. P., concludendo per l'insufficienza probatoria malgrado la convergenza e la coerenza delle deposizioni rese da quegli auditi.
Il motivo è fondato.
2.1. Al riguardo, va preliminarmente richiamata la cornice normativa di riferimento, sottesa all’editto accusatorio.
La società A.C. Ardor Lazzate A.S.D. è stata deferita per rispondere a titolo di responsabilità ai sensi degli artt. 25, comma 3, e 28, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, per comportamenti, oltraggiosi e discriminatori, posti in essere da propri sostenitori.
2.1.1 Tale responsabilità trova una collocazione sistematica di carattere generale – sotto il profilo dell’imputazione - nell'art. 6, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, secondo cui “Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento ….. dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime”.
Si tratta di una forma di responsabilità che ha la precipua finalità di responsabilizzare i sodalizi sportivi affinché pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari a prevenire condotte illecite nell'ambito delle competizioni sportive.
Dunque, il legislatore federale addossa alla società il rischio giuridico derivante dal comportamento di soggetti che gravitano nella sua sfera identitaria, e segnatamente dei sostenitori, allo scopo di rendere effettiva la tutela della regolarità della competizione, dell'ordine sportivo, dell'incolumità e della dignità delle persone coinvolte nell'evento calcistico.
Per questa via, anche tale specifica responsabilità delle società per fatti riconducibili ai propri tifosi è stata a lungo descritta quale responsabilità oggettiva, architrave del sistema, con funzione deterrente, preventiva e conformativa.
Nondimeno – com’è noto - il quadro più recente mostra una progressiva evoluzione del modello di imputazione. Il combinato disposto degli artt. 6 e 7 C.G.S. consente oggi di valorizzare la dimensione della colpa organizzativa, o comunque di una responsabilità aggravata e presunta, suscettibile di essere esclusa o attenuata ove la società dimostri l'adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento di modelli organizzativi e di controllo adeguati alla prevenzione del rischio.
2.1.2 Segnatamente, nell’atto di deferimento trova menzione, in primo luogo, l’art. 25 (“ Prevenzione di fatti violenti”), comma 3, del Codice di giustizia sportiva, a tenore del quale “Le società … sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”.
Inoltre, l’incolpazione fa riferimento all’art. 28, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, là dove – deve intendersi – al secondo periodo dispone che le società “… sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”.
L’apparente sovrapposizione delle due disposizioni si spiega con riguardo alla ratio parzialmente diversa delle stesse.
Il legislatore federale, difatti, ha voluto differenziare due piani: da un lato, la discriminazione in senso proprio, che l'art. 28 collega alla lesione della dignità della persona o del gruppo rispetto a fattori protetti di rango particolarmente elevato; dall'altro lato, l'offesa territoriale che, ai sensi dell’art. 25, comma 3, pur mantenendo un contenuto denigratorio, è stata riletta principalmente come fattore suscettibile di generare provocazione collettiva, tensione ambientale e potenziale degenerazione violenta, collocandola nell'orbita della tutela dell'ordine pubblico sportivo e della prevenzione dei fatti violenti.
Le due disposizioni, pur presidiando beni giuridici parzialmente diversi, si collocano in un medesimo orizzonte di tutela della correttezza e della civile convivenza nell'ambito delle competizioni sportive: l'art. 25, comma 3, del Codice di giustizia sportiva è volto a prevenire condotte oltraggiose e violente, ivi comprese quelle che comportino offesa per motivi di origine territoriale, a presidio dell'ordine pubblico sportivo e del regolare svolgimento delle gare. L'art. 28 persegue, con particolare rigore, il contrasto a ogni forma di discriminazione, tutelando la dignità della persona e il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, in attuazione del principio di non discriminazione sancito dall'art. 2, comma 5, dello Statuto della FIGC (CFA, Sez. I, n. 27/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 58/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 37/2025-2026).
2.2. Così delineato il quadro normativo in cui si inscrive l’incolpazione di cui all’atto di deferimento in rassegna, può utilmente pass rsi all’ same del recl mo proposto dalla Procura federale interregionale, conducente - come già anticipato - verso l’integrale riforma della pronuncia impugnata.
In tale disamina, viene in rilievo, in primo luogo, l’espressione di esordio del succinto compendio motivazionale della decisione qui scrutinata, che si appalesa sintomatica dell’errore metodologico in cui è incorso il Giudice di prime cure e che di seguito si riporta: “Dall’esame degli atti istruttori emergono indizi gravi, precisi e concordanti in relazione alla dubbia identificazione dei soggetti asseritamente responsabili delle condotte contestate”.
Come appresso si dirà, il principale e dirimente vizio logico-giuridico da cui è affetta la decisione del Tribunale federale territoriale risiede proprio nell’aver affermato la presunta necessità, per riscontrare la violazione delle norme enunciate nell’atto di deferimento, di identificare personalmente gli autori delle condotte oltraggiose e discriminatorie, là dove è sufficiente - in ragione della connotazione sostanzialmente oggettiva del relativo titolo di responsabilità - che le stesse siano riferibili a soggetti riconducibili all’ambiente di un determinato sodalizio sportivo.
Nondimeno, il malgoverno che ha fatto il primo Giudice degli stessi principi di valutazione della prova critica permea l’intera decisione, che ne risulta per tal modo deprivata della necessaria coerenza logica.
Il Tribunale, nel riscontrare, a suo dire, la ricorrenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la “dubbia” identificazione dei responsabili, ha invero ribaltato lo stesso meccanismo inferenziale che caratterizza la prova indiretta, volto a ricollegare un fatto noto a quello ignoto da provare, in quanto l’affermazione del riscontro di elementi indiziari qualitativamente utili non può che condurre a ritenere sussistente il fatto ignoto.
Questo è l’indefettibile portato della grundnorm in materia di valutazione della prova indiziaria, costituita dall’art. 192, comma 2, del Codice di procedura penale, secondo cui “L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti”; dunque, la riconosciuta finalità del principio epistemologico sotteso alla norma è quella di utilizzare le circostanze indiziarie “qualificate” per raggiungere la prova della esistenza di un fatto altrimenti ignoto, non oggetto, cioè, di una prova “rappresentativa”.
L’indizio, pertanto, è un elemento di fatto potenzialmente idoneo a comprovare l’oggetto di una contestazione, in quanto, pur non riproducendo la realtà storica oggetto del thema decidendum (come invece avviene nella prova rappresentativa, in cui è necessaria la correlazione tra premessa e risultato sul piano del ragionamento probatorio), è comunque riconducibile ad essa attraverso un processo inferenziale di tipo probabilistico.
Gli indizi, tuttavia, per essere presi in considerazione nell’operazione logica che conduce a risalire al fatto ignoto, devono corrispondere per definizione a dati di fatto certi (Cass. pen., Sez. VI, 27.4.2023, n. 45506; CFA, SS.UU., n. 7/2025-2026), per cui il riscontro della loro ricorrenza - come affermato nella vicenda in rassegna dal Giudice territoriale - non può che condurre all’esito sillogistico di ritenere esistente il fatto in relazione al quale il giudicante ritiene di non disporre di una prova rappresentativa.
Beninteso, ai fini della prova indiziaria possono essere utilizzati anche elementi negativi, ma sempre portatori di un dato conoscitivo certo (Cass. pen., Sez. VI, 20.11.2013, n. 47541) e sempre con la finalità euristica di pervenire all’affermazione della sussistenza del fatto ignoto.
Quindi, l’affermazione del Tribunale territoriale circa la “dubbia” identificazione dei soggetti responsabili delle condotte contestate - in disparte l’irrilevanza del relativo accertamento - si pone in insanabile antitesi logica con lo stesso meccanismo inferenziale che presiede all’utilizzo degli indizi qualificati, di cui pure era stata affermata la ricorrenza “dall’esame degli atti istruttori”.
Oltre ad aver malamente operato sul piano metodologico dell’accertamento dei fatti, il Giudice di primo grado ha, invero, incentrato la propria valutazione sulla identificazione personale dei soggetti autori delle condotte contestate, reputando insufficiente il quadro probatorio in ragione delle asserite contraddizioni nelle dichiarazioni della Sig.ra M. P. circa le caratteristiche fisiche degli stessi e della circostanza che la Sig.ra Cattaneo, identificata nelle difese della Società come “moglie del Presidente”, non fosse presente al campo.
Tale impostazione, tuttavia, non è coerente con il paradigma di responsabilità contestato alla società deferita.
Come correttamente rilevato dalla Procura federale reclamante, la società A.C. Ardor Lazzate A.S.D. non è stata chiamata a rispondere per fatti propri, bensì a titolo di responsabilità per i comportamenti posti in essere dai propri sostenitori ai sensi degli artt. 25, comma 3, e 28, comma 4, del Codice di giustizia sportiva.
In tale contesto, l'accertamento cui era chiamato il Giudice di primo grado non doveva riguardare l'identificazione nominativa o la puntuale descrizione fisica degli autori delle espressioni discrim nat rie, bensì la riconducibilità delle condotte contestat all'ambiente della società deferita, ossia la loro riferibilità a soggetti appartenenti alla tifoseria della A.C. Ardor Lazzate, presenti nell'impianto sportivo in occasione della gara.
Come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte federale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, il comportamento del “sostenitore” non è suscettibile di essere sanzionato ex se ai sensi del Codice, ma può solo costituire il presupposto della responsabilità della società (CFA, Sez. I, n. 61/2024-2025).
Ne discende che, nell'accertare la responsabilità della società per i comportamenti dei propri sostenitori, è sufficiente che le condotte discriminatorie siano riferibili a soggetti riconducibili all'ambiente del sodalizio sportivo, senza che sia necessaria la puntuale identificazione personale dei medesimi.
Il Tribunale federale territoriale, pertanto, ha erroneamente spostato il fulcro dell'accertamento dall'ambito della responsabilità della società per i comportamenti dei propri sostenitori - che è l'unico rilevante ai fini del presente procedimento - a quello dell'identificazione personale degli autori delle condotte, che è invece estraneo al perimetro normativo delle disposizioni contestate.
2.3. Quanto allo standard probatorio applicabile, deve rammentarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte federale, per l'affermazione della responsabilità disciplinare il valore probatorio si deve attestare a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, come invece previsto nel diritto penale (CFA, SS.UU., n. 2/2023-2024).
In sostanza, occorre che l'organo di giustizia sportiva raggiunga una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022).
Ebbene, applicando correttamente tale standard probatorio al caso di specie, questa Corte ritiene che gli elementi circostanziali complessivamente acquisiti nel corso delle indagini siano ampiamente idonei a fondare l'affermazione della responsabilità della società deferita.
2.4. Le dichiarazioni rese dai coniugi M. P. e J. P. in sede di audizione dinanzi alla Procura federale forniscono, in primo luogo, un racconto coerente e convergente circa la materialità dei fatti.
Il Sig. J. P., in sede di propria audizione dell'11 luglio 2025, ha riferito di avere personalmente udito un sostenitore della squadra avversaria rivolgere ai ragazzi della Pro Sesto, che avevano vinto l'incontro, la frase offensiva sopra richiamata.
Ha riferito, altresì, di essersi girato, di avere intravisto l'autore della frase e di avere chiesto conto del suo comportamento. Quanto all'espressione discriminatoria a contenuto razziale, il Sig. J. P. ha dichiarato di esserne venuto a conoscenza per il tramite di un altro genitore della Pro Sesto, che aveva assistito alla scena e gli aveva riferito il tenore dell'insulto.
La Sig.ra M. P., a sua volta, nel corso della propria audizione del 6 giugno 2025, ha reso dichiarazioni sostanzialmente convergenti, riferendo di essere stata informata da altre mamme circa l'insulto rivolto alla squadra ospite da un genitore della squadra avversaria e del successivo insulto razzista proferito nei confronti del marito.
In aggiunta, la Sig.ra M. P. ha dichiarato di avere avuto percezione diretta dell'ulteriore espressione discriminatoria pronunciata dalla moglie del dirigente della A.C. Ardor Lazzate in prossimità del punto di ristoro dell'impianto sportivo, fornendo un racconto circostanziato del contesto in cui la frase è stata pronunciata.
Contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, le dichiarazioni in esame non presentano profili di contraddittorietà tali da inficiarne l'attendibilità. In particolare:
a) il Sig. J. P. ha riferito di avere udito personalmente la prima espressione offensiva, attribuendola con certezza a un sostenitore della squadra avversaria. Tale circostanza, non contestata dalla difesa, è sufficiente a fondare la riferibilità della condotta alla tifoseria della A.C. Ardor Lazzate;
b) quanto all'espressione razzista, la conoscenza de relato da parte del Sig. J. P. non ne inficia il valore probatorio, in quanto risulta inserita in una sequenza fattuale unitaria e logicamente coerente.
Come affermato da questa Corte federale, sebbene alcune dichiarazioni, valutate autonomamente, possano costituire una semiplena probatio (perché relative a fatti appresi de relato ovvero rese dal medesimo soggetto offeso), le stesse, nel loro complesso, anche attraverso l'integrazione tra le circostanze apprese direttamente e le altre apprese de relato, possono assumere rilievo ai fini della decisione allorquando restituiscano un quadro probatorio contraddistinto non solo dalla piena concordanza su identiche circostanze fattuali, ma anche dall'assenza di elementi che possano far dubitare della sincerità e buona fede dei dichiaranti (CFA, SS.UU. n. 72/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 27/2025-2026);
c) quanto alla terza espressione discriminatoria, la Sig.ra M. P. ne ha avuto percezione diretta, avendola udita personalmente presso il punto di ristoro dell'impianto sportivo. Il suo racconto è circostanziato e coerente: ella ha descritto il contesto, la persona da cui proveniva l'espressione (identificata come la moglie di un soggetto qualificatosi come Presidente o Vicepresidente della A.C. Ardor Lazzate) e la propria reazione verbale. Tale narrazione non è idonea a scalfire la riferibilità della condotta all’ambiente societario;
d) le dichiarazioni dei coniugi M. P. e J. P., considerate nel loro insieme, convergono su tutti gli elementi fattuali decisivi: la prima espressione offensiva rivolta alla squadra ospite da un sostenitore dell'Ardor Lazzate; la successiva escalation in chiave discriminatoria; l'intervento della moglie del dirigente societario con un ulteriore insulto a sfondo razzista.
2.5. Con specifico riguardo alla valutazione della prova dichiarativa, va ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte federale, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, purché siano sottoposte a un vaglio positivo circa la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del suo racconto.
Tale verifica deve essere “più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone”, ma non richiede la necessaria presenza di riscontri esterni (CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 58/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 53/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 76/2025-2026).
Nel caso di specie, non sussiste alcun elemento idoneo a porre in dubbio la credibilità soggettiva dei dichiaranti.
I coniugi M. P. e J. P., genitori di un calciatore minorenne all'epoca tesserato per la società Pro Sesto, si trovavano sugli spalti per assistere alla gara cui aveva preso parte il figlio: si tratta, dunque, di testimoni presenti sul luogo dei fatti e non emergono elementi concreti idonei a far ritenere che le dichiarazioni siano state rese con intento calunnioso o strumentale.
Del resto, come correttamente osservato dalla Procura federale reclamante, appare del tutto ragionevole, secondo l'id quod plerumque accidit, che le espressioni discriminatorie rivolte al Sig. J. P. siano state innescate proprio dalla circostanza che quest'ultimo avesse chiesto spiegazioni a un sostenitore dell'Ardor Lazzate circa le ragioni dell'insulto precedentemente rivolto alla squadra del figlio.
Parimenti, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca del racconto, la sequenza degli eventi riferita dai dichiaranti è coerente e logicamente concatenata: l'espressione offensiva rivolta alla squadra ospite; la reazione del Sig. J. P.; l'escalation in chiave razzista; l'intervento della moglie del dirigente con l'ulteriore espressione discriminatoria presso il bar dell'impianto. Tale sequenza trova, peraltro, un riscontro significativo nel colloquio avvenuto tra il Sig. J. P. e il dirigente della società (poi identificato come il Sig. Balzarotti), il quale - come riferito dal medesimo Sig. J. P. - avrebbe ammesso la consuetudine dell'autore dell'insulto di partecipare alle gare della A.C. Ardor Lazzate e di rivolgere insulti anche ai propri ragazzi, rifiutandosi tuttavia di comunicarne le generalità per timore di un danno alla società.
2.6. Quanto alla questione dell'identificazione dei soggetti responsabili, che ha costituito il fulcro della motivazione del Tribunale federale territoriale, questa Corte osserva quanto segue.
Le obiezioni sollevate dalla difesa della società in primo grado, e valorizzate dal Tribunale territoriale, attengono alla presunta impossibilità di attribuire con certezza le condotte contestate a specifici soggetti nominativamente individuati.
Tuttavia, come già evidenziato, tale profilo risulta del tutto irrilevante nell'economia del giudizio di responsabilità della società ai sensi degli artt. 25, comma 3, e 28, comma 4, del Codice di giustizia sportiva.
Ciò che rileva, ai fini dell'affermazione della responsabilità della società deferita, è unicamente la circostanza che le condotte discriminatorie siano state poste in essere da soggetti riconducibili alla tifoseria della A.C. Ardor Lazzate, in occasione di una gara disputata e ospitata dalla medesima società, all'interno del relativo impianto sportivo.
Orbene, tale circostanza risulta ampiamente provata dalle concordi dichiarazioni dei testimoni, i quali hanno univocamente attribuito le espressioni offensive e discriminatorie a sostenitori della squadra di casa.
Del resto, lo stesso dirigente della società, Sig. Balzarotti, nel colloquio avvenuto presso il bar dell'impianto, non ha negato che l'autore dell'insulto razzista fosse un sostenitore dell'Ardor Lazzate, limitandosi piuttosto a tentare di minimizzare l'accaduto e a dissuadere i genitori dal presentare denuncia.
Non può, inoltre, essere condivisa la valutazione del Tribunale territoriale circa la presunta contraddittorietà delle dichiarazioni della Sig.ra M. P. in ordine all'identificazione del dirigente societario.
In primo luogo, come si è detto, la puntuale identificazione del soggetto è irrilevante ai fini della responsabilità della società.
In secondo luogo, le eventuali imprecisioni nella descrizione fisica di un interlocutore, a distanza di mesi dai fatti, non sono di per sé indice di mendacio, potendo essere ragionevolmente ricondotte alla normale labilità della memoria visiva in relazione a soggetti incontrati per la prima e unica volta in circostanze concitate.
In terzo luogo, il riconoscimento successivo del Sig. Balzarotti, avvenuto in sede di audizione dell'11 luglio 2025, non contraddice ma integra la precedente deposizione, denotando la volontà dei dichiaranti di cooperare lealmente con l'autorità inquirente.
2.7. Quanto alla posizione della Sig.ra Cattaneo, deve osservarsi che l'atto di deferimento non ha individuato nominativamente in lei l'autrice della terza espressione discriminatoria, bensì in “una propria sostenitrice, moglie del direttore generale tesserato per la società A.C. Ardor Lazzate A.S.D. sig. Pierangelo Balzarotti”.
Pertanto, la questione relativa alla presenza o all'assenza della Sig.ra Cattaneo al campo è anch'essa irrilevante ai fini del presente giudizio, a meno che non si dimostri - e la difesa della società non lo ha fatto - che il Sig. Balzarotti non fosse accompagnato da alcuna donna in occasione della gara del 6 aprile 2025.
Al contrario, la Sig.ra M. P. ha descritto con precisione la presenza di una donna accanto al soggetto qualificatosi come Presidente della società, e tale descrizione non risulta smentita da elementi di prova contrari.
2.8. In definitiva, il Tribunale federale territoriale ha errato nel: (i) configurare il giudizio di responsabilità sulla base dell'identificazione personale degli autori delle condotte, anziché sulla riconducibilità delle medesime all'ambiente della società deferita; (ii) valutare atomisticamente le singole dichiarazioni, senza considerarle nel loro complesso e nella loro reciproca convergenza; (iii) sottovalutare la percezione diretta da parte del Sig. J. P. della prima espressione offensiva e da parte della Sig.ra M. P. della terza espressione discriminatoria; (iv) non applicare correttamente i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di valenza probatoria delle dichiarazioni de relato, che possono assumere pieno rilievo ai fini della decisione quando restituiscano un quadro probatorio coerente e privo di elementi che facciano dubitare della sincerità dei dichiaranti (CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024).
Il reclamo deve pertanto essere accolto, con la conseguente dichiarazione di responsabilità della società A.C. Ardor Lazzate A.S.D. per le violazioni di cui agli artt. 25, comma 3, e 28, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, come contestate nell'atto di deferimento.
3. Quanto alla determinazione della sanzione, questa Corte, avuto riguardo ai criteri dosimetrici contemplati dall’art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, ritiene congrua la sanzione dell'ammenda nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), come richiesto dalla Procura federale.
Tale importo appare proporzionato alla gravità dei fatti contestati, che si caratterizzano per la pluralità delle condotte offensive e discriminatorie, per la loro inequivocabile connotazione razzista e per il contesto in cui sono state poste in essere, ossia al termine di una gara di un campionato giovanile, in un ambiente che dovrebbe essere permeato dai valori educativi dello sport e dal rispetto della persona.
Deve altresì tenersi conto dell'ulteriore circostanza, emersa dalle dichiarazioni rese in sede di audizione, secondo cui un dirigente della società avrebbe tentato di occultare l'episodio, rifiutandosi di comunicare le generalità dell'autore dell'insulto razzista e suggerendo, in un colloquio con un terzo soggetto intercettato dalla Sig.ra M. P., la possibilità di attribuire la responsabilità a un genitore della squadra ospite.
P.Q.M.
accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società A.C. Ardor Lazzate A.S.D. la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tommaso Marchese Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
