F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0197/CSA pubblicata del 28 Aprile 2026 –società Spezia Calcio S.r.l. – calciatore Piras Filippo
Decisione/0197/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0290/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Antonino Savo Amodio – Presidente
Michele Messina - Vice Presidente
Rocco Vampa - Componente (relatore)
Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0290/CSA/2025-2026 della società Spezia Calcio S.r.l., proposto in data 16 aprile 2026 con procedimento d'urgenza ai sensi degli artt. 71 e 74 del Codice di Giustizia Sportiva;
per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al C.U. n. 150 del 14 aprile 2026, recante la irrogazione nei confronti del sig. Filippo Piras, calciatore della formazione Primavera dello Spezia, della sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, con riferimento alla gara Spezia-Perugia dell’11 aprile 2026 valida per il campionato Primavera 2;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza del 23 aprile 2026, tenutasi in modalità mista, il Cons. Rocco Vampa, sentito l’arbitro e udito per la reclamante l’Avv. Davide Michele Ursoleo; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Spezia Calcio esperiva reclamo avanti questa Corte avverso e per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professioni serie B (compendiata nel comunicato ufficiale n. 150 del 14 aprile 2026), pel tramite della quale era stata inflitta al sig. Filippo Piras – in relazione alla gara di campionato Primavera 2 Spezia-Perugia svoltasi l’11 aprile 2026 - la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara; e ciò “per avere, al 16° del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria”.
A mezzi di gravame la società reclamante essenzialmente deduceva:
- in merito alla qualificazione della condotta; riconducibilità dei fatti contestati nell’alveo della condotta antisportiva piuttosto che in quella violenta; si tratterebbe, nel caso di specie, di una mera spinta nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, effettuata peraltro “non con grande vigoria”, e “posizionando le mani all’altezza del suo petto”; in particolare, le doglianze si articolano anche attraverso il richiamo a precedenti pronunce di questa Corte, e pongono in rilievo come nella fattispecie mancasse ogni elemento di “intenzione e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica” del giocatore avversario, dovendosi ricondurre la fattispecie nel disposto dell’art.39 C.G.S. anziché in quello dell’art. 38 del medesimo Codice; ciò sarebbe comprovato dal fatto che il calciatore avversario colpito dalla manata non avrebbe subito veruna conseguenza fisica, ben continuando a disputare la gara senza necessità di intervento medico; talché, derubricato il fatto nei termini di “condotta antisportiva”, la sanzione avrebbe dovuto essere limitata ad una giornata ovvero, in via gradata, qualificato il fatto come “condotta gravemente antisportiva”, a due giornate effettive di gara;
- in merito alla sussistenza di circostanze attenuanti; si lamenta, altresì, la mancata applicazione delle attenuanti rivenienti dall’art. 13 C.G.S., avuto riguardo, in particolare: i) alla assenza di danni fisici per l’avversario coinvolto; ii) all’immediato abbandono del recinto di gioco dopo la sanzione espulsiva, senza alcun tipo di protesta.
Di qui le richieste di procedere:
i) principaliter, alla riduzione della sanzione della squalifica ad una sola giornata di gara, per effetto della riqualificazione della condotta come “antisportiva”;
ii) in via subordinata, riqualificata la condotta come “gravemente antisportiva”, alla riduzione del quantum sanzionatorio alla squalifica di una giornata, tenuto conto delle attenuanti, ovvero di due giornate, ove dette attenuanti non fossero riconosciute;
iii) in via ancor più gradata, ferma la qualificazione della condotta come “violenta”, alla riduzione della sanzione a due giornate di squalifica, a cagione della ricorrenza delle ridette circostanze attenuanti.
Nel corso della udienza del 23 aprile 2026, tenutasi in modalità mista, veniva sentito l’arbitro e, successivamente, l’Avv. Ursoleo provvedeva ad illustrare la posizione della reclamante, concludendo per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è fondato in parte, nei sensi e nei limiti in appresso specificati, in accoglimento della domanda formulata in via di estremo subordine dalla reclamante.
Va, in via liminare, rammentato il contenuto del referto arbitrale, che così testualmente recita: “ Condotta violenta: a seguito della segnatura di una rete avversaria dava una manata in viso ad un avversario senza tuttavia causare allo stesso infortuni o sanguinamento”.
Nel corso della audizione odierna, di poi, l’arbitro ha provveduto ad ulteriormente chiarire i contorni fattuali della vicenda, siccome cristallizzati nel referto, precisando che il reclamante “avvicinava le mani al volto” dell’avversario, colpendolo in maniera non veemente, in guisa tale da consentirgli di prontamente rialzarsi, senza necessità di intervento e/o assistenza.
Orbene, è tale condotta, constatata e percepita dall’arbitro della gara, e da questi pedissequamente riportata nel referto arbitrale, ad avere fondato la determinazione sanzionatoria che quivi si censura.
Talché, le superiori circostanze di fatto, rappresentate nel referto arbitrale e ancora coerentemente illustrate dal direttore di gara in sede di sua audizione, si appalesano inequivocabilmente acclarate, atteso che:
- “i rapporti degli ufficiali di gara o del commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, comma 1, CGS);
- costituisce dato consolidato del diritto vivente, in subiecta materia, quello in forza del quale “al referto arbitrale deve attribuirsi, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., fede privilegiata quanto alla sua efficacia probatoria, suscettibile di essere integrato (ed eventualmente contraddetto) anche da ulteriori atti istruttori, ma solo quando il suo contenuto non appaia sufficiente per formare il convincimento del Giudice, vale a dire laddove non contenga elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulti intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti” (e pluribus, solo da ultimo, CSA, I, n. 94/2025-2026; Id., III, n. 85/2025-2026)”;
- nella fattispecie, l’annotazione riportata nel referto dell’arbitro – e contenente una precisa e dettagliata ricostruzione di quanto accaduto, ivi comprese le conseguenze scaturite dal gesto - rappresenta fatti che non mai vengono contestati, nella loro ontologica sussistenza, dalla stessa reclamante, che solo intende accreditarne una diversa lettura, volta a collocare la condotta, (“manata”), in quanto inidonea ad arrecare qualsivoglia danno fisico all’avversario né tanto meno a far trasparire una volontà lesiva, nel paradigma normativo della condotta antisportiva ex 39 del Codice, anziché in quello della “condotta violenta”, configurato dall’art. 38.
Ora una tale interpretazione dell’effettiva significanza del fatto ascritto – come detto, non disconosciuto nella sua materiale sussistenza dalla reclamante, e in ogni caso acclarato dalle evidenze istruttorie quivi acquisite - si appalesa contraddetta dallo stesso contesto in cui il fatto è maturato; contesto affatto avulso dall’azione di gioco: era stata, invero, appena realizzata una segnatura da parte della squadra avversaria, talché il contatto fisico - lungi dall’avvenire nel contesto di una dinamica di giuoco - si è verificato giustappunto allorquando l’azione si era conclusa e, indi, a giuoco fermo.
Soccorrono, in proposito, i dicta di questa Corte, a mente dei quali:
- di condotta antisportiva, anche grave, è a parlarsi nella ipotesi di “ un’azione meramente negligente e/o imprudente nel contesto di un contrasto, conseguenza dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco” (CSA, I, decisione n. 0025/CSA-2025-2026; nella fattispecie il calciatore sanzionato colpiva con una manata l’avversario dopo l’effettuazione di un tackle (“tackle che è un contrasto tra due calciatori che sono impegnati a contendersi il pallone, con una connotazione del fatto, frutto, appunto, di un eccesso di impeto agonistico”); in questo senso, ancora, CSA, II, decisione n. 0170/CSA-2025-2026, che pure derubrica al rango di “condotta gravemente antisportiva” un colpo “a mano aperta tra la faccia e il collo”, epperò avvenuto nel “tentativo di divincolarsi dalla trattenuta dell’avversario allo scopo di andare incontro al pallone ancora in gioco”;
- costituisce condotta violenta, di contro, il gesto (nella fattispecie, la manata) che - non rientrando in un’azione di gioco, ovvero essendo affatto avulsa dalle dinamiche della competizione e dalla foga agonistica che la contraddistingue - attinge il calciatore avversario al di là e a prescindere dal tentativo di giocare la palla, ovvero di guadagnare posizioni utili all’interno del terreno di giuoco e, indi, “in un contesto agonisticamente vivo e comunque convulso” (CSA, I, Decisione/0098/CSA-2025-2026; CSA, I, decisione n. 0022/CSA-2025-2026); in tali casi, come nella fattispecie, il colpo inferto al giocatore a gioco fermo e comunque al di fuori di una azione agonisticamente accesa o concitata non può che disvelare, secondo l’id quod plerumque accidit, il mero animus nocendi informante il comportamento, perciò connotato da intenzionalità e volontarietà, miranti tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce (CSA, I, Decisione/0109/CSA-2025-2026; cfr. C.S.A., II Sezione, decisione 01444/CSA/2024-2025 del 6 marzo 2025, che richiama C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11).
Né soverchia rilevanza può attribuirsi, ai fini che ne occupano, agli effetti concretamente lesivi o dannosi scaturiti dal gesto; ché, all’uopo, ciò che viene in rilievo è l’idoneità ex ante della condotta ad arrecare danni o lesioni, ovvero a porre in pericolo l’integrità fisica del soggetto attinto.
Nondimeno, ferma la retta qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 38 del Codice, va riconosciuta la sussistenza di circostanze attenuanti, tali da temperare il rigore della sanzione de qua agitur, riducendone il quantum a due giornate effettive di gara, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- l’art. 12 del C.G.S. – in virtù del quale gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva – impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023);
- l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività” (CFA, I, 67/2025-2026);
- solo se l’entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito – nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza un’effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita – deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021) (CFA, SS.UU., n. 22/2023-2024).
Nella fattispecie che ne occupa:
- la condotta non si è concretizzata nello sferrare uno schiaffo o un pugno, bensì nell’avvicinare le mani al volto dell’avversario, colpendolo con una manata, in modo non eccessivamente violento -come chiarito dal direttore di gara nel corso dell’odierna audizione-, in guisa da consentirgli di prontamente rialzarsi senza bisogno di assistenza;
- è l’effettiva gravità della condotta -che pur rimane violenta- ad essere ricostruibile, alla luce del referto arbitrale e dei chiarimenti forniti in udienza dal direttore di gara, in termini di “minore intensità”, così da stemperare il giudizio di riprovevolezza e disvalore che ne discende;
- nel caso di specie si rinvengono, pertanto, circostanze idonee a giustificare una riduzione della sanzione, ai sensi dell’art. 13, comma 2, CGS, e nell’esercizio della discrezionalità quoad poenam che pure pertiene a questa Corte in sede “devolutiva”, “decidendo nuovamente nel merito” ai sensi dell’art. 73, comma 2, del Codice.
Alfine, la riduzione del quantum sanzionatorio non postula una diversa qualificazione della condotta (comunque violenta) del calciatore Piras, risolvendosi unicamente in un temperamento della modalità di applicazione della misura punitiva, in accoglimento delle richieste formulate “in via ulteriormente subordinata” dalla reclamante.
Ne discende l’accoglimento parziale del reclamo, nei sensi suesposti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rocco Vampa Antonino Savo Amodio
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
