F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0198/CSA pubblicata del 29 Aprile 2026 –società FC Francavilla S.S.D. a r.l. – calciatore Skoric Milenko

Decisione/0198/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0279/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Andrea Galli – Componente

Antonio Blandini - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0279/CSA/2025-2026 proposto dalla società FC Francavilla S.S.D. a r.l. in data 03.04.2026;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo nazionale, pubblicata nel Comunicato Ufficiale LND – Dipartimento Interregionale – n. 104 del 31.03.2026, relativa alla gara Francavilla S.S.D. a r.l. /Heraclea Calcio del 29.03.2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella riunione del giorno 17.4.2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Antonio Blandini e udito l’avv. Luis Vizzino; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società FC Francavilla S.S.D. a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Skoric Milenko in relazione alla gara Francavilla S.S.D. a r.l. /Heraclea Calcio del 29.03.2026.

In particolare, il Giudice sportivo ha proceduto in questi sensi in quanto il sig. Skoric, “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare protestava in maniera veemente nei confronti del Direttore di gara”. In particolare, come si desume dal referto arbitrale, una volta espulso per doppia ammonizione, il sig. Skoric ha protestato “animatamente venendo fino quasi a scontrarsi petto a petto, non toccandomi, ma fermandosi pochi centimetri prima, proferendo parole in lingua propria, non comprensibili, ma non erano complimenti. il tutto dura pochi secondi, e si allontana successivamente verso gli spogliatoi continuando a lamentarsi con la propria panchina e non con la terna”.

La reclamante, con riferimento alle espressioni pronunciate ed ai comportamenti tenuti dal sig. Skoric, nel confermare quanto accaduto, contesta la qualificazione della condotta siccome ingiuriosa o irriguardosa, ritenendo trattarsi piuttosto di una “protesta animata”, inopportuna, ma non rilevante sul piano disciplinare. In particolare, quanto alle espressioni rese dal calciatore, rappresenta che, pur essendo verosimile l’affermazione che non si sia trattato di “complimenti”, la circostanza che le frasi fossero in lingua straniera e, dunque, non comprensibili nel loro contenuto, non consentirebbe di configurarle alla stregua di espressioni ingiuriose o irriguardose.

Chiede pertanto, in via principale, la riduzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara, e chiede altresì, in via subordinata, la commutazione della terza giornata in sanzione pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte sportiva d’appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti di essere accolto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 C.G.S., emerge come il sig. Skoric abbia tenuto un comportamento gravemente provocatorio e irriguardoso nei confronti dell’Ufficiale di gara. Anche al di là delle espressioni formulate in lingua straniera, che quantomeno nei toni risultavano sicuramente aggressive – seppur non comprensibili nei contenuti –, l’atteggiamento complessivamente tenuto, culminato in un momento di quasi scontro fisico con l’Ufficiale di gara, rientra certamente nel novero dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare. D’altronde, la stessa circostanza che il Giudice sportivo abbia contenuto in 3 giornate la sanzione della squalifica, a fronte del minimo edittale di 4 giornate previsto dall’art. 36, comma 1, C.G.S, induce a ritenere la già avvenuta considerazione di una o più delle circostanze attenuanti che la reclamante ha evidenziato in argomento.

Quanto poi alla domanda gradata di commutazione della terza giornata di squalifica in sanzione pecuniaria, la stessa si palesa inammissibile a fronte della generale previsione di cui all’art. 9, comma 3, C.G.S.  che consente di rendere destinatari della sanzione dell’ammenda i soli tesserati della sfera professionistica.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonio Blandini                                                      Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it