F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0199/CSA pubblicata del 29 Aprile 2026 –società U.S.D. Follonica Gavorrano S.r.l. – calciatore Gino Bernardini

Decisione/0199/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0284/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Giulio Vasaturo - Componente

Andrea Lepore - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0284/CSA/2025-2026, proposto dalla società U.S.D. Follonica Gavorrano S.r.l. in data 15.04.2026;

per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso il Dipartimento interregionale LND – Serie D, di cui al Com. Uff. n. 106 del 07.04.2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella riunione del 17.04.2026, tenutasi in videoconferenza, il Prof. Avv. Andrea Lepore e udito l’Avv. Nicola Bellofatto per la reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Follonica propone reclamo in data 15 aprile 2026 avverso delibera del Giudice sportivo, pubblicata in Com. Uff. n. 106 del 07.04.2026 del Dipartimento interregionale LND – Serie D, mediante la quale venivano inflitte le sanzioni: a) ammenda di 1.200,00 alla società; b) squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Gino Bernardini, in relazione alla gara Follonica Gavorrano/Camaiore Calcio del 02.04.2026 in quanto:

- sub a) “per avere, al termine della gara, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, fatto indebito ingresso nella zona degli spogliatoi. Una di dette persone rivolgeva nella circostanza espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara”.

- sub b) in quanto “calciatore espulso per doppia ammonizione, nell’abbandonare il terreno di gioco protestava in modo veemente”.

Con riferimento all’ammenda (a), la reclamante afferma che il Giudice sportivo non avrebbe tenuto conto di alcune circostanze riportate nel rapporto arbitrale:

- le persone che si trovavano nei pressi degli spogliatoi erano “presenti in maniera pacifica”;

- a fronte della richiesta di intervento dei Carabinieri da parte del Direttore di gara, i dirigenti della Società “si adoperavano per far uscire tutte le persone non autorizzate”;

- gli stessi Dirigenti del Club provvedevano ad allontanare il soggetto che, in tale frangente, aveva protestato nei confronti del Direttore di gara;

- la frase rivolta all’Arbitro dalla persona riconducibile alla reclamante (“Ma smettila di fare il fenomeno, stai facendo solo il protagonista, sei scandaloso!”) dovrebbe qualificarsi come una critica all’operato del Direttore di gara in occasione dell’incontro appena concluso, priva di contegno offensivo al decoro dello stesso.

Per altro verso, in merito alla sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara del Bernardini (b), la ricorrente sostiene alcune incongruenze tra il referto arbitrale e la delibera del Giudice sportivo.

Nel referto dell’Arbitro si legge che «Al termine della gara, il calciatore espulso faceva nuovamente ingresso sul terreno di gioco e, dirigendosi verso di me, esclamava: “Adesso mi devi spiegare perché mi hai espulso, vergognoso! Incredibile”. Alla mia richiesta di allontanarsi, anche per tramite del dirigente addetto all’arbitro, lo stesso calciatore si rivolgeva ai miei assistenti che si trovavano vicino a me ed esclamava: “Siete permalosi, con voi non si può parlare! Vergognatevi!”». Là dove la delibera del Giudice sportivo recita «calciatore espulso per doppia ammonizione, nell’abbandonare il terreno di gioco protestava in modo veemente».

Ad avviso del Follonica, da un mero confronto testuale tra gli atti ufficiali di gara e la decisione del Giudice sportivo emergerebbe che quest’ultimo abbia erroneamente valutato ed interpretato la ricostruzione dell’episodio offerta dall’Arbitro, con particolare riferimento alla sequenza temporale della condotta tenuta dal Sig. Bernardini. In buona sostanza, il calciatore avrebbe abbandonato il terreno di giuoco senza alcuna intemperanza, e soltanto successivamente al termine della gara sarebbe andato a discutere con l’Arbitro. Ribadisce inoltre che le espressioni “siete permalosi, con voi non si può parlare e vergognatevi” non sarebbero da qualificare come offensive.

In virtù di quanto descritto, il Follonica conclude chiedendo di:

a) ridurre la sanzione dell’ammenda irrogata nei confronti della Società nella misura minima ritenuta di giustizia.

b) ridurre la sanzione della squalifica irrogata nei confronti del calciatore Gino Bernardini da 3 (tre) a 2 (due) giornate effettive di gara o, comunque, nella misura minima ritenuta di giustizia, tenuto conto in ogni caso del presofferto.

Il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che il reclamo sia infondato per i motivi che seguono.

Con riguardo all’ipotesi sub a), la Corte ritiene che il comportamento dei dirigenti sia da stigmatizzare, e che le circostanze attenuanti non possano in alcun modo essere valorizzate, posto che nel rapporto di gara, minuziosamente redatto dall’Arbitro, si legge che «Al termine della gara era presente circa un folto gruppo di persone non in elenco nei pressi del locale spogliatoi, lasciate indebitamente entrare dai dirigenti della società FOLLONICA GAVORRANO. Alla mia richiesta del dirigente CAVICCHIOLI di far uscire tutte le persone non autorizzate egli rispondeva passivamente. A questo punto richiedevo la presenza dei Carabinieri, visto che, seppur presenti in maniera pacifica, non potevo identificare nessuna di queste persone. Solo dopo questa mia richiesta, i dirigenti si adoperavano per far uscire tutte le persone non autorizzate. Una di queste persone, che indossava la tuta con stemma e colori sociali della società FOLLONICA GAVORRANO ma che non potevo identificare personalmente, mi indirizzava tali parole: “Ma smettila di fare il fenomeno, stai facendo solo il protagonista, sei scandaloso!”. Lo stesso veniva successivamente allontanato dai dirigenti, diventati ormai collaborativi». Da quanto descritto emerge, in vero, la negligenza dei dirigenti della società reclamante, i quali consentivano l’ingresso di persone non autorizzate negli spogliatoi; che, pur interpellato, un dirigente in particolare non si adoperava per allontanarli; che l’arbitro ha dovuto chiedere l’intervento delle Forze dell’ordine; e che soltanto dopo tale richiesta, “i dirigenti si adoperavano per far uscire tutte le persone non autorizzate”.

Tali elementi all’unisono descrivono un atteggiamento della dirigenza e, dunque, della società non giustificabile in alcun modo. Va rimarcato che il comportamento dei dirigenti deve essere sempre rivolto a mantenere un contegno decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare nei confronti degli ufficiali di gara (art. 4 C.G.S.), nonostante la concitazione del momento. La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irriguardose azioni, costituisce una condotta assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato (in questa direzione, ex plurimis, cfr. Corte sportiva d’appello, 1 aprile 2021, dec. n. 137; Corte sportiva d’appello, 2 maggio 2022, dec. n. 271; Corte sportiva d’appello, 12 dicembre 2023, dec. n. 72). Ragion per cui, ad avviso di questa Corte, la sanzione dell’ammenda non può essere ridotta.

Con riguardo alla richiesta di rimodulazione della sanzione della squalifica al Bernardini, il Collegio rileva che l’elemento ritenuto a sostegno della posizione del calciatore da parte della ricorrente – ossia l’ingresso in campo con le annesse proteste avvenute successivamente alla conclusione alla gara e non mentre abbandonava il terreno di giuoco – tratteggia una condotta grave che, in realtà, potrebbe anche condurre a un inasprimento della sanzione, posto che entrare in campo dopo essere stato espulso e inveire contro gli Ufficiali di gara non nell’immediatezza dell’espulsione, ma molti minuti dopo, quando il calciatore avrebbe dovuto calmarsi e tenere un contegno rispettoso, sono comportamenti che fanno propendere questa Corte a ritenere che il Giudice di prime

cure sia stato addirittura indulgente rispetto a quanto vuol far intendere la reclamante. Va infatti ricordato che la sanzione minima per offese agli Ufficiali di gara è di quattro giornate effettive (art. 36 C.G.S). In primo grado, oltre ad una giornata per doppia ammonizione, sono state comminate a ben vedere soltanto altre due giornate per un complessivo di tre, là dove avrebbero potuto essere cinque. Ne consegue che l’istanza volta a ridurre la squalifica del tesserato sia da respingere con fermezza.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Lepore                                                          Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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