F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0200/CSA pubblicata del 30 Aprile 2026 –società U.S. Vibonese Calcio Srl – calciatore Digilio Gerardo
Decisione/0200/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0281/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Andrea Lepore - Componente
Andrea Galli - Componente (Relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0281/CSA/2025-2026, proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio Srl in data 13.04.2026;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 106 del 07.04.2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.04.2026, l’Avv. Andrea Galli;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società U.S. Vibonese Calcio Srl ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Digilio Gerardo, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 106 del 07.04.2026), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone I, Vibonese/Sancataldese del 02.04.2026.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.
La reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione.
Secondo la società Vibonese, la condotta contestata sarebbe maturata in un contesto di "mass confrontation" che ha visto protagonisti diversi giocatori di entrambe le squadre, in ragione e per effetto dell'esultanza provocatoria della squadra ospite. Dal ché ne conseguirebbe anche l’assenza e carenza del requisito della intenzionalità e volontarietà del gesto ascritto al tesserato. Inoltre, la condotta del Digilio, a detta della reclamante, sarebbe stata orientata unicamente a dividere i contendenti ed a cercare di riportare la calma. Il gesto, pertanto, sarebbe piuttosto inquadrabile, al più, in una condotta gravemente antisportiva e in ogni caso la sanzione meriterebbe attenuazione con applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art.13, comma 1, lett. a) del CGS. La società ha concluso chiedendo, in via principale, la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara, ovvero, in subordine, a 2 giornate.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 17 aprile 2026 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue:
--REFERTO - ESPULSIONE CALCIATORI - U.S. VIBONESE CALCIO SRL - Regolamentare 14' 8- DI GILIO GERARDO - Su segnalazione dell'AA2 (vedasi referto) espello Di Gilio per condotta violenta. Come riportato dall'AA DI Gilio a gioco fermo ha colpito un avversario con una violenta manata al volto
--SEGNALAZIONE ASSISTENTE DELL'ARBITRO N°2: MATTEO CHIARO: Al 14 minuto del 2T richiamavo l'attenzione dell'AE Passarotti, per espellere il numero 8 della Di Gilio Gerardo, il quale a gioco fermo ha colpito con violenza un avversario con una manata al volto.
Gli atti ufficiali sono estremamente chiari nel descrivere la condotta del calciatore sanzionato, che, per le modalità con cui è stata posta in essere, sferrando, con violenza, una manata al volto di un avversario, per di più a gioco fermo, reca in sé una indubbia potenzialità dannosa. L’asserita sussistenza di una mass confrontation nell’occasione, peraltro, non trova rispondenza negli atti ufficiali, di tal ché non si rinviene neppure la possibilità di applicare attenuanti di qualsivoglia genere o natura (ammesso e non concesso che la semplice ricorrenza di una mass confrontation possa costituire circostanza attenuante rispetto ad un gesto di violenza, in mancanza di una dimostrata aggressione da parte di altro contendente). Infine, il richiamo a precedenti decisioni in cui in caso di manata la squalifica è stata ridotta da tre a due gare, risulta non conferente, in quanto nella fattispecie in esame l’Ufficiale di gara ha evidenziato la violenza del colpo.
Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, pertanto, nel caso di specie il calciatore Digilio risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, il che, per costante giurisprudenza, integra la fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.
Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
