F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0201/CSA pubblicata del 30 Aprile 2026 –società A.S.D. Calcio Costa Orientale Sarda Sarrabus-Ogliastra – calciatore Diego Galliani
Decisione/0201/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0280/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Antonio Blandini - Componente
Giulio Vasaturo - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0280/CSA/2025-2026, proposto dalla società A.S.D. Calcio Costa Orientale Sarda Sarrabus-Ogliastra in data 08.04.2026;
per la riforma della decisione del Giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 106 del 07.04.2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella riunione del giorno 17.4.2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Giulio Vasaturo e uditi per la reclamante il Cav. Franco Palleschi, segretario generale della società, ed il calciatore Sig. Diego Galliani; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La A.S.D. Calcio Costa Orientale Sarda Sarrabus-Ogliastra ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata nel Com. Uff. n. 106 del 07.04.2026, con cui è stata disposta la squalifica per quattro giornate effettive di gara a carico del calciatore Diego Galliani «per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara», nel corso della partita del campionato di Serie D-LND fra il Cassino Calcio 1924 ed il C.O.S. Sarrabus-Ogliastra, disputata il 2.4.2026.
La società reclamante contesta il provvedimento del Giudice Sportivo, ritenendolo «sicuramente frutto di un equivoco» in quanto il tesserato Galliani, «innervosito e, certamente con una notevole carica di adrenalina dopo 90 minuti di gioco, si rivolgeva nei confronti del Direttore di gara in maniera sicuramente veemente, ma senza mancare di rispetto e/o profferendo frasi offensive o irriguardose».
Secondo la prospettazione di merito su cui si fonda l’impugnazione, il calciatore Diego Galliani si sarebbe semplicemente limitato a contestare, «con la dovuta educazione», il provvedimento arbitrale di ammonizione comminatogli a seguito di un fallo ritenuto dall’atleta inesistente; a fronte della successiva espulsione, conseguente alle proteste del giocatore, lo stesso si sarebbe rivolto al Direttore di gara affermando «sei un protagonista», ma senza aggiungere alcuna altra espressione oltraggiosa o offensiva.
La società reclamante chiede la riduzione della sanzione disciplinare, sollecitando l’applicazione della diminuente contemplata dall’art. 13, comma 1, C.G.S. atteso che l’atleta avrebbe agito in reazione immediata ad un comportamento ingiusto altrui e, comunque, la concessione delle attenuanti previste dall’art. 13, comma 1, C.G.S., stante «la correttezza e la lealtà di comportamento che caratterizzano la vita sportiva del giocatore Diego Galliani».
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 17 aprile 2026, il reclamo è stato esaminato e trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte sportiva d’appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Alla base della decisione del Giudice sportivo si pone il referto arbitrale con cui si attesta che, al 45° minuto del secondo tempo regolamentare, il calciatore dell’A.S.D. C.O.S. Sarrabus-Ogliastra, Diego Galliani, «a seguito del provvedimento di ammonizione, si rivolgeva» all’arbitro «avvicinandosi e urlando: siete dei fenomeni del cazzo, svegliatevi».
Occorre debitamente rammentare che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, « i rapporti degli ufficiali di gara (…) fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare». Al referto arbitrale deve essere attribuita, per esplicita disposizione normativa, fede privilegiata quanto alla sua efficacia probatoria (si v. CSA, sez. III, decisione n. 27 del 27.10.2024). Va pertanto escluso, come reiteratamente ribadito dalla consolidata giurisprudenza sportiva, che la rappresentazione dei fatti acclarata nel rapporto arbitrale possa essere scalfita da una diversa ricostruzione di parte, fatto salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui il contenuto del referto non appaia sufficiente per formare il convincimento del Giudice, ovvero non contenga elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulti, per altra ragione, intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze oggettive (si v., ex plurimis, CSA, Sez. III, decisione n. 10 del 18.8.2025). A giudizio di questa Corte sportiva, simili elementi dubitativi non sono in alcun modo riscontrabili nel caso di specie, per cui va ritenuta senz’altro comprovata la condotta manifestamente offensiva ed irriguardosa posta in essere dal calciatore Diego Galliani nei confronti del Direttore di gara.
All’esito di un’attenta disamina dei fatti, non è dato rinvenire, inoltre, alcun elemento idoneo a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti invocate dalla reclamante.
Va ovviamente escluso che la decisione arbitrale possa essere considerata “un fatto ingiusto” idoneo a ridimensionare l’oggettiva gravità della triviale offesa rivolta dall’atleta al Direttore di gara. Sotto altro profilo, l’assenza di precedenti specifici ascrivibili al giocatore per la stagione sportiva in corso e per quelle immediatamente passate (comunque non dimostrata), non configura di per sé alcuna attenuante in grado di comportare una riduzione della sanzione (in tal senso, ex multis, CSA, sez. III, decisione 4 marzo 2026, n. 149; CSA, sez. III, decisione 2 maggio 2024, n. 215).
Il Giudice Sportivo ha correttamente valutato la dinamica dei fatti e l’entità dell’espressione irriguardosa proferita nei riguardi del Direttore di gara dal calciatore Diego Galliani, contenendo la sanzione comminata nel minimo edittale previsto dall’art. 36, comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, per cui la decisione impugnata risulta pienamente condivisibile e merita integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giulio Vasaturo Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
