FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 464/AA del 28/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SACCA’ – ASD REAL MONTEROTONDO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 494 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Bruno SACCA', e della società A.S.D. REAL MONTEROTONDO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Bruno SACCA', all’epoca dei fatti presidente munito dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Monterotondo, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione all’art. 39 delle N.O.I.F., per avere, nella propria qualità, consentito e comunque non impedito che il calciatore minorenne D.M.C., ancorché non tesserato, svolgesse attività sportiva a disposizione della società A.S.D. Real Monterotondo, quanto meno dal 16.9.2024 al 24.1.2025, data di effettiva formalizzazione del tesseramento;
A.S.D. REAL MONTEROTONDO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti Sig. Bruno Saccà;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Bruno SACCA',
- Società A.S.D. REAL MONTEROTONDO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Bruno Saccà;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Bruno SACCA',
- € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL MONTEROTONDO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
