FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 465/AA del 28/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SALERNO – DI SANTO – ASD FC SABAUDIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 530 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Carmine SALERNO, Pasquale DI SANTO e della società A.S.D. F.C. SABAUDIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Carmine SALERNO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Sabaudia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della corrente stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della categoria “Giovanissimi” della società A.S.D. F.C. Sabaudia, militante nel Campionato Under 14 Provinciale di Latina Girone B, in occasione degli allenamenti e delle gare di campionato, nonostante fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente, non fosse iscritto all’albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;;

Pasquale DI SANTO, allenatore Uefa C, all’epoca dei fatti tesserato quale tecnico nonché presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Sabaudia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Carmine Salerno, nel corso della corrente stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della categoria “Giovanissimi” della società A.S.D. F.C. Sabaudia, militante nel Campionato Under 14 Provinciale di Latina Girone B, in occasione degli allenamenti e delle gare di campionato, nonostante il sig. Salerno fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente, non fosse iscritto all’albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C;

A.S.D. F.C. SABAUDIA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Pasquale Di Santo e Carmine Salerno;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Carmine SALERNO,

- Sig. Pasquale DI SANTO,

- Società A.S.D. F.C. SABAUDIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pasquale DI SANTO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Carmine SALERNO,

- 45 (quarantacinque) giorni di squalifica e inibizione per il Sig. Pasquale DI SANTO,

- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. F.C. SABAUDIA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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