FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 472/AA del 30/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PAVARESE – ABATE – OLIVEIRA DOS SANTOS – YEPES BALSALOB

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 500 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi PAVARESE, Massimo ABATE, Antonio Edimar OLIVEIRA DOS SANTOS, Alejandro YEPES BALSALOBRE, Maria PARRELLA e della società ASD SANDRO ABATE FIVE SOCCER, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi PAVARESE, all’epoca dei fatti tesserato come dirigente accompagnatore della società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso consentito, al fine di eludere la normativa federale in tema di esecuzione delle sanzioni come prevista dall’art. 21, commi 2, 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, che i calciatori sigg.ri Massimo Abate, Oliveira Dos Santo Edimar Antonio e Yepes Balsalobre Alejandro tesserati per la stagione sportiva 2025-2026 con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer militante nel Campionato di Serie A Calcio a 5, ed in costanza di una squalifica residuale, si trasferissero per pochi giorni con la società A.S.D. Victoria Solofra militante nel Campionato di Calcio di Serie C1 Calcio a 5, al solo fine di poter scontare la squalifica gravante sui predetti calciatori, così determinando un ingiusto vantaggio sportivo alla società A.S.D Sandro Abate Five Soccer in danno di altre società partecipanti al campionato nazionale di Serie A di Calcio a Cinque; Nello specifico in data 23.9.2025 il calciatore sig. Massimo Abate - tesserato con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer per la stagione sportiva 2025-2026 – si trasferiva alla società A.S.D. Victoria Solofra per poi essere nuovamente tesserato in data 28.9.2025 con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer. Il calciatore sig. Antonio Edimar Oliveira Dos Santo - tesserato con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer per la stagione sportiva 2025-2026 - in data 23.9.2025 si tesserava con la società A.S.D. Victoria Solofra per poi tesserarsi nuovamente in data 28.9.2025 con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer. Il calciatore sig. Alejandro Yepes Balsalobre - tesserato con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer per la stagione sportiva 2025-2026 - in data 18.9.2025 si tesserava con la società A.S.D. Vic-toria Solofra per poi tesserarsi nuovamente in data 28.9.2025 con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer;

Massimo ABATE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la società A.S.D. Sandro Abate Soccer, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso sottoscritto in data 6.8.2025 con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer, militante nel Campionato di Serie A Calcio a 5, la dichiarazione di prestazione volontaria per tale compagine sportiva, sottoscrivendo successivamente per pochi giorni richiesta di tesseramento in favore della società A.S.D. Victoria Solofra, militante nel Campionato di Calcio di Serie C1 Calcio a 5, al solo fine di scontare la squalifica residuale gravante sullo stesso non svolgendo alcuna attività in favore della società A.S.D. Victoria Solofra e provvedendo a tesserarsi nuovamente in data 28.9.2025 per la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer, una volta scontata la squalifica, eludendo in tal modo la normativa federale in tema di esecuzione delle sanzioni come prevista dall’art. 21, commi 2, 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, così determinando un ingiusto vantaggio sportivo alla società A.S.D Sandro Abate Five Soccer in danno di altre società partecipanti al campionato nazionale di Serie A di Calcio a Cinque;

Antonio Edimar OLIVEIRA DOS SANTOS, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la società A.S.D. Sandro Abate Soccer, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 19.9.2025 stipulato con la società A.S.D. Sandro Abate Soccer, militante nel Campionato di Serie A Calcio a 5, un contratto di lavoro sportivo per un importo di € 30.000,00 lordi oltre ad € 10.000,00 per indennità di trasferta per la stagione sportiva 2025- 2026, sottoscrivendo successivamente per pochi giorni richiesta di tesseramento in data 23.9.2025 in favore della società A.S.D. Victoria Solofra a titolo gratuito, militante nel Campionato di Calcio di Serie C1 Calcio a 5, al solo fine di scontare la squalifica residuale gravante sullo stesso non svolgendo alcuna attività in favore della società A.S.D. Victoria Solofra, salvo poi ritrasferirsi in data 28.9.2025 con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer una volta scontata la squalifica, eludendo in tal modo la normativa federale in tema di esecuzione delle sanzioni come prevista dall’art. 21, commi 2, 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, così determinando un ingiusto vantaggio sportivo alla società A.S.D Sandro Abate Five Soccer in danno di altre società partecipanti al campionato nazionale di Serie A di Calcio a Cinque;

Alejandro YEPES BALSALOBRE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la società A.S.D. Sandro Abate Soccer, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso sottoscritto in data 29.7.2025 con la società A.S.D. Sandro Abate Soccer, militante nel Campionato di Serie A Calcio a 5, un contratto di lavoro sportivo per un importo di € 26.000,00 lordi oltre ad € 12.000,00 per indennità di trasferta per la stagione sportiva 2025-2026, sottoscrivendo successivamente per pochi giorni richiesta di tesseramento in favore della società A.S.D. Victoria Solofra a titolo gratuito, militante nel Campionato di Calcio di Serie C1 Calcio a 5, al solo fine di scontare la squalifica residuale gravante sullo stesso non svolgendo alcuna attività in favore della società A.S.D. Victoria Solofra, salvo poi ritrasferirsi in data 28.9.2025 con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer una volta scontata la squalifica, eludendo in tal modo la normativa federale in tema di esecuzione delle sanzioni come prevista dall’art. 21, commi 2, 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, così determinando un ingiusto vantaggio sportivo alla società A.S.D Sandro Abate Five Soccer in danno di altre società partecipanti al campionato nazionale di Serie A di Calcio a Cinque;

Maria PARRELLA, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa consentito e non impedito, al fine di eludere la normativa federale in tema di esecuzione delle sanzioni, come prevista dall’art. 21, commi 2, 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva che i calciatori sigg.ri Massimo Abate, Oliveira Dos Santo Edimar Antonio e Yepes Balsalobre Alejandro tesserati per la stagione sportiva 2025-2026 con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer, militante nel Campionato di Serie A Calcio a 5, ed in costanza di una squalifica residuale, si trasferissero per pochi giorni alla società A.S.D. Victoria Solofra militante nel Campionato di Calcio di Serie C1 Calcio a 5, al solo fine di poter scontare la squalifica residuale gravante sui predetti calciatori, così determinando un ingiusto vantaggio sportivo alla società A.S.D Sandro Abate Five Soccer in danno di altre società partecipanti al campionato nazionale di Serie A di Calcio a Cinque; Nello specifico in data 23.9.2025 il calciatore sig. Massimo Abate - tesserato con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer per la stagione sportiva 2025-2026 – si trasferiva alla società A.S.D. Victoria Solofra per poi essere nuovamente tesserato in data 28.9.2025 con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer. Il calciatore sig. Antonio Edimar Oliveira Dos Santo - tesserato con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer per la stagione sportiva 2025-2026 - in data 23.9.2025 si tesserava con la società A.S.D. Victoria Solofra per poi tesserarsi nuovamente in data 28.9.2025 con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer. Il calciatore sig. Alejandro Yepes Balsalobre - tesserato con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer per la stagione sportiva 2025-2026 - in data 18.9.2025 si tesserava con la società A.S.D. Victoria Solofra per poi tesserarsi nuovamente in data 28.9.2025 con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer;

ASD SANDRO ABATE FIVE SOCCER, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Maria Parrella, Luigi Pavarese, Massimo Abate, Antonio Edimar Oliveira Dos Santo e Alejandro Yepes Balsalobre;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Luigi PAVARESE,

- Sig. Massimo ABATE,

- Sig. Antonio Edimar OLIVEIRA DOS SANTOS,

- Sig. Alejandro YEPES BALSALOBRE,

- Sig.ra Maria PARRELLA,

- Società ASD SANDRO ABATE FIVE SOCCER, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Maria Parrella;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Luigi PAVARESE,

- 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Massimo ABATE,

- 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Antonio Edimar OLIVEIRA DOS SANTOS,

- 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Alejandro YEPES BALSALOBRE,

- 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Maria PARRELLA,

- € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società ASD SANDRO ABATE FIVE SOCCER;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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