FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 479/AA del 05/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CASSALIA A. CASSALIA D. – ALBANESE – SEGATO SSD ARL

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 569 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Agostino CASSALIA, Demetrio CASSALIA, Paolo ALBANESE e della società SEGATO S.S.D. A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Agostino CASSALIA, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Segato, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, consentito e, comunque, non impedito che il sig. Paolo Albanese, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente sino al 19.11.2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della società Segato, prendendo parte e sedendo in panchina in occasione delle gare Segato - Calcio Lamezia del 3.10.2025, Rossanese - Segato del 11.10.2025, Segato - S.C. Corigliano del 17.10.2025, Real Cosenza - Segato del 25.10.2025, Kennedy Aquile - Segato del 1.11.2025, Segato - Reggina del 7.11.2025, Bonifati - Segato del 15.11.2025, tutte valevoli per il campionato Under 14 regionale elite Calabria, e della gara Segato - Polistena del 26.10.2025, valevole per il campionato Under 15 regionale elite Calabria, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 20.11.2025; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, consentito e, comunque, non impedito che il sig. Demetrio Cassalia, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente sino al 28.10.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della società Segato, prendendo parte e sedendo in panchina in occasione delle gare Segato - Calcio Lamezia del 3.10.2025, Segato - S.C. Corigliano del 17.10.2025 e Real Cosenza - Segato del 25.10.2025, tutte valevoli per il campionato Under 14 regionale elite Calabria, ed della gara Segato - Polistena del 26.10.2025, valevole per il campionato Under 15 regionale elite Calabria, in mancanza di rituale tesseramento quale allenatore per la predetta società, avvenuto soltanto in data 29.10.2025;

Demetrio CASSALIA, all’epoca dei fatti allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. e dirigente tesserato per la società Segato, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli art. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025- 2026 e segnatamente sino al 28.10.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della società Segato, prendendo parte e sedendo in panchina in occasione delle gare Segato - Calcio Lamezia del 3.10.2025, Segato - S.C. Corigliano del 17.10.2025 e Real Cosenza - Segato del 25.10.2025, tutte valevoli per il campionato Under 14 regionale elite Calabria, e della gara Segato - Polistena del 26.10.2025, valevole per il campionato Under 15 regionale elite Calabria, in mancanza di rituale tesseramento quale allenatore per la predetta società, avvenuto soltanto in data 29.10.2025;

Paolo ALBANESE, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente sino al 19.11.2025, all’interno e nell’interesse della società Segato, per la quale si è tesserato a far data dal 20.11.2025, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli art. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente sino al 19.11.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della società Segato, prendendo parte e sedendo in panchina in occasione delle gare Segato - Calcio Lamezia del 3.10.2025, Rossanese - Segato del 11.10.2025, Segato - S.C. Corigliano del 17.10.2025, Real Cosenza - Segato del 25.10.2025, Kennedy Aquile - Segato del 1.11.2025, Segato - Reggina del 7.11.2025, Bonifati - Segato del 15.11.2025, tutte valevoli per il campionato Under 14 regionale elite Calabria, e della gara Segato - Polistena del 26.10.2025, valevole per il campionato Under 15 regionale elite Calabria, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 20.11.2025;

SEGATO S.S.D. A.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sig.ri Demetrio Cassalia e Agostino Cassalia, e nel cui interesse il sig. Paolo Albanese svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Agostino CASSALIA,

- Sig. Demetrio CASSALIA,

- Sig. Paolo ALBANESE,

- Società SEGATO S.S.D. A.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Agostino CASSALIA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Agostino CASSALIA,

- 1 (uno) mese di squalifica ed inibizione per il Sig. Demetrio CASSALIA,

- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Paolo ALBANESE,

- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SEGATO S.S.D. A.R.L.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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